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AGRo ECo AmbIENTE
Nel contesto della presente analisi, è fondamentale evidenziare che le violazio-
ni relative a trasformazioni illecite del territorio quando coinvolgono speciKche
materie di interesse, sono regolamentate da un insieme di normative sanzionatorie
peculiari, le quali si intersecano con le disposizioni previste dal D.P.R. 380/2001. A
titolo esempliKcativo, nel caso delle aree protette, le violazioni sono contenute all’in-
terno della speciKca normativa di riferimento, ovvero la L. 394/1991 .
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Quest’ultima, tuttavia, non esclude l’applicabilità delle sanzioni previste dal DPR
380/2001 , ma piuttosto le integra, o+rendo un quadro sanzionatorio più ampio.
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Inoltre, l’inquadramento delle violazioni che possono, in astratto, venirsi a
conKgurare interessano anche le fattispecie relative al danno ambientale (e all’azio-
ne risarcitoria contro i danni all’ambiente) di cui alla parte VI del TUA , nonché al
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disastro ambientale di cui al Titolo VI-bis del Codice penale .
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Questo approccio multidisciplinare evidenzia l’intento del legislatore di for-
nire una tutela comprensiva ed e"cace del territorio, attraverso l’impiego sinergico
delle diverse normative in materia.
5. Conclusioni
Il suolo e la sua trasformazione irreversibile costituiscono condizioni antiteti-
che: il primo è fondamento di processi vitali, la seconda ne determina l’alterazione
4 Art. 6 della suddetta legge per sanzioni amministrative e 30 per ulteriori sanzioni amministrative e
penali.
5 Art. 31 D.P.R. 380/2001 per sanzioni amministrative e art. 44 co.1 lett. c) per quelle penali.
6 La Direttiva comunitaria 2004/35/CE, recepita in ambito nazionale dal D. Lgs. 152/2006 alla Parte
VI - Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente (artt. 298-bis - 318), fornisce
una nozione di danno ambientale, ovvero “qualsiasi deterioramento signiKcativo e misurabile, diret-
to o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima”. Si distinguono tre
tipologie di danno a seconda delle risorse naturali prese in considerazione: “le specie e gli habitat
naturali protetti”; le acque, ovvero “le acque interne” e “le acque costiere e quelle ricomprese nel
mare territoriale”; “al terreno”, anche se l’ambito di applicazione di quest’ultimo caso sia circoscritto
ad “un inquinamento che produca un rischio per la salute umana”, escludendo quindi l’erosione del
suolo e il dissesto idrogeologico. Si può notare come il paesaggio sia tutelato indirettamente, ovvero
quando il suo danneggiamento riguardi l’habitat naturale protetto a cui appartiene.
7 La Legge n.68 del 22 maggio 2015 ha introdotto nel Codice Penale un nuovo titolo “Delitti contro
l’ambiente” (Libro II, Titolo VI-bis, Artt. 452-bis - 452-terdecies), i cui cardini sono i reati 452-bis
(“Inquinamento ambientale”) e 452-quater (“disastro ambientale”). Quest’ultimo ha come bene
giuridico l’integrità del bene ambiente. Infatti, costituiscono disastro ambientale, alternativamente:
“l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema”; “l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui
eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali”;
“l’o+esa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto che l’estensione della compro-
missione o dei suoi e+etti lesivi ovvero per il numero delle persone o+ese o esposte a pericolo”.
Inoltre, “quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggi-
stico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali
o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.
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