Page 140 - Rassegna 2025-2
P. 140

AGRo ECo AmbIENTE




                  Nel contesto della presente analisi, è fondamentale evidenziare che le violazio-
             ni relative a trasformazioni illecite del territorio quando coinvolgono speciKche
             materie di interesse, sono regolamentate da un insieme di normative sanzionatorie
             peculiari, le quali si intersecano con le disposizioni previste dal D.P.R. 380/2001. A
             titolo esempliKcativo, nel caso delle aree protette, le violazioni sono contenute all’in-
             terno  della  speciKca  normativa  di  riferimento,  ovvero  la  L.  394/1991 .
                                                                                       4
             Quest’ultima, tuttavia, non esclude l’applicabilità delle sanzioni previste dal DPR
             380/2001 , ma piuttosto le integra, o+rendo un quadro sanzionatorio più ampio.
                      5
                  Inoltre, l’inquadramento delle violazioni che possono, in astratto, venirsi a
             conKgurare interessano anche le fattispecie relative al danno ambientale (e all’azio-
             ne risarcitoria contro i danni all’ambiente) di cui alla parte VI del TUA , nonché al
                                                                              6
             disastro ambientale di cui al Titolo VI-bis del Codice penale .
                                                                    7
                  Questo approccio multidisciplinare evidenzia l’intento del legislatore di for-
             nire una tutela comprensiva ed e"cace del territorio, attraverso l’impiego sinergico
             delle diverse normative in materia.

             5. Conclusioni
                  Il suolo e la sua trasformazione irreversibile costituiscono condizioni antiteti-
             che: il primo è fondamento di processi vitali, la seconda ne determina l’alterazione


             4  Art. 6 della suddetta legge per sanzioni amministrative e 30 per ulteriori sanzioni amministrative e
               penali.
             5  Art. 31 D.P.R. 380/2001 per sanzioni amministrative e art. 44 co.1 lett. c) per quelle penali.
             6  La Direttiva comunitaria 2004/35/CE, recepita in ambito nazionale dal D. Lgs. 152/2006 alla Parte
               VI - Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente (artt. 298-bis - 318), fornisce
               una nozione di danno ambientale, ovvero “qualsiasi deterioramento signiKcativo e misurabile, diret-
               to o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima”. Si distinguono tre
               tipologie di danno a seconda delle risorse naturali prese in considerazione: “le specie e gli habitat
               naturali protetti”; le acque, ovvero “le acque interne” e “le acque costiere e quelle ricomprese nel
               mare territoriale”; “al terreno”, anche se l’ambito di applicazione di quest’ultimo caso sia circoscritto
               ad “un inquinamento che produca un rischio per la salute umana”, escludendo quindi l’erosione del
               suolo e il dissesto idrogeologico. Si può notare come il paesaggio sia tutelato indirettamente, ovvero
               quando il suo danneggiamento riguardi l’habitat naturale protetto a cui appartiene.
             7  La Legge n.68 del 22 maggio 2015 ha introdotto nel Codice Penale un nuovo titolo “Delitti contro
               l’ambiente” (Libro II, Titolo VI-bis, Artt. 452-bis - 452-terdecies), i cui cardini sono i reati 452-bis
               (“Inquinamento ambientale”) e 452-quater (“disastro ambientale”). Quest’ultimo ha come bene
               giuridico l’integrità del bene ambiente. Infatti, costituiscono disastro ambientale, alternativamente:
               “l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema”; “l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui
               eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali”;
               “l’o+esa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto che l’estensione della compro-
               missione o dei suoi e+etti lesivi ovvero per il numero delle persone o+ese o esposte a pericolo”.
               Inoltre, “quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggi-
               stico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali
               o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

             138
   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145