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DottRInA
l’operatore economico , la cui qualità imprenditoriale è inscindibilmente lega-
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ta alla qualità del prodotto f nale oggetto di gara .
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In breve, è questo l’ubi consistam con cui la parte pubblica muove le proprie
scelte, in coerenza con i principi del risultato di cui all’art. 1, della f ducia di cui
all’art. 2 e di buona fede e af damento di cui all’art. 5 c.c.p.: ciò rende le stazioni
appaltanti in grado di gestire in modo adeguato e completo le soglie di anomalia
e predeterminare, adattandoli al caso concreto, i criteri e i parametri della relativa
valutazione, compatibilmente con le previsioni di legge e con le concrete possi-
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bilità del mercato .
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6. Considerazioni finali: in alto i cuori
La verif ca dell’anomalia dell’of erta - f uidif cando processi decisionali pub-
blicistici per saggiare in concreto l’ef cacia del mercato - conferma l’antica voca-
zione della contrattualistica amministrativa ad assurgere a strumento di politica
economica che, in quanto tale, deve tenere in considerazione valori e interessi di
natura sociale . Uno strumento così concepito è una chiave di lettura avanguar-
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distica del procurement e dell’ambiente in cui si muove e prende forma; è una for-
67 A margine, non può non rilevarsi che una griglia così articolata non può non incidere - o addirit-
tura assimilarsi negli esiti - ad un giudizio prognostico sull’af dabilità stessa dell’operatore econo-
mico Cfr. Cons. Stato 2616/2018 cit.; cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 6 aprile 2020, n. 2260, che
def nisce la valutazione che l’amministrazione è chiamata a compiere in termini di “giudizio pro-
gnostico indiziario”, con i discendenti problemi applicativi, abilmente segnalati dalla dottrina:
“Così strutturata, la valutazione di af dabilità del contraente fa emergere due ordini di problemi,
almeno in parte convergenti: un motivo di esclusione non predef nito in astratto, sulla cui sussi-
stenza ciascuna amministrazione interessata ha titolo a decidere di volta in volta, può impedire di
conoscere a priori le condizioni di partecipazione, in violazione dei più ovvi principi concorren-
ziali […]; al contempo, considerato che si tratta di fatti che devono essere dichiarati dal concorren-
te, l’incertezza può tradursi in una dichiarazione non rispondente al vero, alla cui presentazione si
riconnettono per giunta conseguenze molto rilevanti” (Pasquale Cerbo, op. cit., p. 739 e ss., cit.).
Peraltro, anche Secondo Cons. Stato, sez. V, 27 luglio 2017, n. 3699 l’enucleazione di cause di
esclusione non conosciute o conoscibili dai concorrenti contrasta con i principi europei di certez-
za giuridica e di massima concorrenza.
68 In dottrina economica Jolien Grandia, Leentje Volker, op. cit.: “an award decision should not
only be considered as a rational assessment process, but also as a holistic judgment about the cha-
racteristics of the potential supplier” (ibidem, p. 102, cit).
69 Cfr. Cons. Stato, Relazione illustrativa, p. 160 e ss., cit.
70 Cfr. Jolien Grandia, Leentje Volker, op. cit.: “During this sensemaking process, a public buyer
must analyze the distinctive dimensions of the domain in which the supplier operates to under-
stand the competition. However, from a psychological perspective judging the qualities of an
of er always results from the interaction between an individual decision-maker and the alternative
that is proposed by the supplier” (ibidem, p. 99, cit.).
71 Cfr. Francesco Vetrò, Spunti introduttivi alla sistematica dei principi e delle regole dei contratti
pubblici, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, n. 2, 2024, secondo cui, propter hoc:
“le commesse pubbliche non si risolvono in una mera questione d’af ari”, (ibidem, p. 398, cit.).
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