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Al riguardo si sono prospettate le questioni legate ai rapporti con l’affida-
mento in prova, in relazione soprattutto alle scelte che l’imputato potrebbe essere
chiamato a fare, rendendosi necessario per l’applicabilità delle sanzione sostituti-
ve una sua richiesta.
Si tratta, invero, di decisioni di condanna che seppur favorevoli richiedono
comunque degli adempimenti coattivi e conseguentemente sollecitano una con-
divisione del condannato che tale deve ritenersi e tale, infatti, è.
tra le tante questioni che - come detto - si sono prospettate, la Corte d’appello
di Milano, II sez. - con la decisione qui considerata - è stata chiamata a precisare se il
soggetto sottoposto ai lavori di pubblica utilità possa richiedere l’applicazione - nel
ricorrere delle condizioni di cui all’art. 47 ord. pen. - della liberazione anticipata.
L’intervento della Corte d’appello, in qualità di giudice dell’esecuzione, si è
reso necessario in quanto il magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammis-
sibile la richiesta e a seguito dell’accoglimento del reclamo - avviato ai sensi del-
l’art. 76 della legge n. 689 del 1981 - aveva trasmesso gli atti al collegio milanese.
Per decidere sull’applicabilità o meno della liberazione anticipata al sogget-
to che sconta la pena attraverso i lavori socialmente utili, la Corte d’appello di
Milano affronta tre questioni.
La prima: la competenza ad applicare il beneficio. Sotto questo profilo, i
giudici, alla luce dell’art. 63 della legge n. 689 del 1981, come novellato dalla
riforma Cartabia, ritengono che questa spetti al giudice della cognizione che ha
applicato la pena al quale sono conferiti i poteri di controllo sulla sua esecuzione.
La seconda questione affrontata dal collegio milanese riguarda l’applicabili-
tà dell’istituto all’ipotesi del lavoro di pubblica utilità.
A tale proposito si fa notare che l’art. 76 della legge n. 689 del 1981 applica-
bile alle pene sostitutive richiama, nei limiti della compatibilità, fra gli altri, pro-
prio l’art. 47, comma 12-bis ord. penit.; cioè la misura che disciplina l’applicabi-
lità della liberazione anticipata al soggetto affidato ai servizi sociali, superando in
questo modo anche il rilievo che il lavoro di pubblica utilità non inciderebbe
sulla libertà personale attraverso un contenuto che ne limiti la garanzia.
Difficoltà non si prospetterebbe neppure sotto il profilo del computo dei termini
di semestralizzazione, considerato che la legge prevede che un giorno di pena detentiva
sia parametrato su due ore di pubblica utilità, con la conseguenza che per i 45 giorni
per ogni semestre (180 giorni) sono necessarie 360 ore di lavori socialmente utili.
La terza questione affrontata ha riguardato il possibile interesse dell’impu-
tato alla richiesta di applicazione dell’istituto della liberazione anticipata, che
come è noto, prevede uno sconto di pena al soggetto che ha tenuto un corretto
comportamento della misura di 45 giorni ogni semestre di detenzione.
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