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DOTTRINA
La liberazione anticipata si applica anche ai
condannati alla pena sostitutiva dei lavori di
pubblica utilità*
Professore Giorgio Spangher**
Una delle più significative novità della riforma Cartabia è stata sicuramente
l’introduzione dell’art. 20-bis c.p. ove sono state previste le cosiddette pene sosti-
tutive. La citata previsione stabilisce che “Salvo quanto previsto da particolari
disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell’arresto sono disci-
plinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n 689, e sono le seguenti:
1)la semilibertà sostitutiva;
2)la detenzione domiciliare sostitutiva;
3)il lavoro di pubblica utilità sostitutiva;
4)la pena pecuniaria sostitutiva”.
La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono
essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non
superiori a quattro anni.
Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in
caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a tre anni.
La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di
condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a un anno.
La disposizione, anche se si è limitata a prevedere delle pene sostitutive e
non delle pene principali, ha evidenziato da subito non pochi problemi applica-
tivi, come emerge da quanto previsto dall’art. 545-bis c.p.p. e dai correttivi intro-
dotti con il d.lgs. n. 31 del 2024.
Il meccanismo applicativo, naturalmente, non poteva non tener conto di
questioni connesse sia alla sua applicabilità nei vari percorsi processuali, anche in
relazione ai riti a contenuto premiale, ma anche con le sue possibili interferenze
con le modalità della sua esecuzione, in relazione ai meccanismi previsti dalla
legge penitenziaria.
* Articolo sottoposto a referaggio anonimo.
** Già Ordinario di Procedura Penale.
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