Page 361 - Numero Speciale 2024-2
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CARABINIERI E GNR NEGLI ATTI LEGISLATIVI DELLA RSI





                                                   Art. 16
                 Sino alla definitiva assunzione in servizio permanente nella G.N.R., agli elementi provenienti
                 dalla M.V.S.N., dall’Arma dei Carabinieri e dal Corpo della P.A.I. saranno applicati i provvedi-
                 menti di stato e amministrativi previsti dalle leggi vigenti in materia per le rispettive amministra-
                 zioni.
                 Le attribuzioni e facoltà relative ai provvedimenti di stato, disciplinari ed amministrativi che
                 erano devolute al Ministro della Guerra per i Carabinieri; al Ministro delle Comunicazioni per la
                 Milizia  Ferroviaria,  Portuari  e  Postelegrafica;  al  Ministro  dei  Lavori  Pubblici  per  la  Milizia
                 Stradale; al Ministro Africa Italiana per gli appartenenti alla P.A.I.; al Ministro dell’Agricoltura e
                 Foreste per la Milizia Forestale; al Comandante Generale della M.V.S.N. per gli apartenenti [sic]
                 alla Milizia, sono devolute al Comandante Generale della Guardia Nazionale Repubblicana.

                                                   Art. 17
                 Gli  ufficiali  dei  Carabinieri,  della  M.V.S.N.  (ivi  comprese  le  Milizie  speciali:  Ferroviaria  -
                 Portuaria - Postelegrafica - Stradale - Forestale - Confinaria) e della P.A.I. che non transiteranno
                 in s.p.e. nella G.N.R., godranno del trattamento di quiescenza loro spettante in base alle leggi
                 vigenti in materia per le rispettive amministrazioni.

                                                   Art. 18
                 Le spese relative al funzionamento della G.N.R. verranno sostenute con i fondi stanziati in appo-
                 siti capitoli compresi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze alla rubrica
                 Presidenza del Consiglio dei Ministri.
                 Il Ministero delle Finanze è autorizzato con propri decreti ad introdurre le variazioni di bilancio
                 occorrenti per la attuazione del presente decreto.

                                                   Art. 19
                 Il presente decreto, che entra in vigore il giorno 8 dicembre 1943-XXII sarà pubblicato nella
                 Gazzetta Ufficiale, e sarà inserito, munito del sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale delle leggi
                 e dei decreti.
                 Dal Quartier Generale, addì 18 dicembre 1943-XXII.

                                                  Mussolini
                                                                   Il Com. Gen. della G.N.R.: Ricci
                                                                    Il Ministro dell’Interno: Buffarini
                                                                     Il segretario del P.F.R.: Pavolini
                                                                  Il Ministro per le Finanze: Pellegrini
                                                             Il Ministro per le Forze Armate: Graziani
                                                            Il Ministro dell’Agricoltura e Foreste: Moroni
                                                              Il Ministro delle Comunicazioni: Liverani
                                                               Il Ministro dei Lavori Pubblici: Romano
                                                                  Il Ministro per la Giustizia: Pisenti
                 V.o Il Guardiasigilli: Pisenti





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