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CARABINIERI E GNR NEGLI ATTI LEGISLATIVI DELLA RSI
La gerarchia nei gradi di truppa è la seguente:
Milite scelto corrispondente a Caporal maggiore
Milite “ “ Caporale
Allievo milite “ “ Soldato
Art. 6
Il Comandante Generale è scelto dal Capo dello Stato tra gli ufficiali generali della Guardia
Nazionale Repubblicana.
Art. 7
Il personale truppa viene reclutato tra i cittadini italiani di età tra i 17 e i 20 anni che si arruolino
volontariamente nelle formazioni della Guardia Nazionale Repubblicana.
I sottufficiali sono tratti dagli allievi delle scuole allievi sottufficiali della G.N.R. Ai corsi allievi
sottufficiali saranno ammessi i cittadini italiani di età tra i 17 ed i 21 anni che ne facciano doman-
da ed i militi della G.N.R. in possesso di particolari requisiti.
Gli ufficiali sono tratti dagli allievi delle scuole allievi ufficiali della G.N.R. Ai corsi allievi ufficiali
saranno ammessi i cittadini italiani che ne facciano domanda. Per una aliquota non superiore ad
un terzo dei posti vacanti gli ufficiali vengono tratti dai sottufficiali in s.p.e. della Guardia
Nazionale Repubblicana.
I requisiti fisici e morali per concorrere all’arruolamento nella G.N.R. nei gradi di ufficiale, sot-
tufficiale e milite saranno fissati negli appositi bandi di concorso, d’intesa con il Ministro per le
Finanze.
Art. 8
Gli allievi militi contraggono la ferma obbligatoria di anni tre e saranno nominati militi dopo un
periodo di esperimento, la cui durata sarà fissata dal regolamento organico.
Gli allievi non riconosciuti idonei saranno prosciolti dalla ferma, salvi gli obblighi della rispettiva
classe di leva. Allo scadere della ferma obbligatoria i militi, militi scelti ed i sottufficiali possono
essere raffermati secondo modalità che verranno stabilite con provvedimento legislativo da ema-
narsi d’intesa con il Ministro per le Finanze.
Art. 9
Gli ufficiali, sottufficiali, graduati e militi della Guardia Nazionale Repubblicana cessano di
appartenere ai ruoli delle forze armate di provenienza e vengono iscritti nei rispettivi ruoli della
Guardia Nazionale Repubblicana.
Prestano lo stesso giuramento prescritto per le altre forze armate e sono soggetti al codice pena-
le militare della Repubblica Sociale Italiana.
Art. 10
Gli ufficiali della G.N.R., per contrarre matrimonio, debbono ottenere l’assentimento del Capo
dello Stato. I sottufficiali e truppa debbono ottenere l’autorizzazione dei superiori.
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