Page 359 - Numero Speciale 2024-2
P. 359

CARABINIERI E GNR NEGLI ATTI LEGISLATIVI DELLA RSI





                                      La gerarchia nei gradi di truppa è la seguente:
                  Milite scelto         corrispondente        a          Caporal maggiore
                  Milite                    “                 “          Caporale
                  Allievo milite            “                 “          Soldato



                                                   Art. 6
                 Il Comandante Generale è scelto dal Capo dello Stato tra gli ufficiali generali della Guardia
                 Nazionale Repubblicana.

                                                   Art. 7
                 Il personale truppa viene reclutato tra i cittadini italiani di età tra i 17 e i 20 anni che si arruolino
                 volontariamente nelle formazioni della Guardia Nazionale Repubblicana.
                 I sottufficiali sono tratti dagli allievi delle scuole allievi sottufficiali della G.N.R. Ai corsi allievi
                 sottufficiali saranno ammessi i cittadini italiani di età tra i 17 ed i 21 anni che ne facciano doman-
                 da ed i militi della G.N.R. in possesso di particolari requisiti.
                 Gli ufficiali sono tratti dagli allievi delle scuole allievi ufficiali della G.N.R. Ai corsi allievi ufficiali
                 saranno ammessi i cittadini italiani che ne facciano domanda. Per una aliquota non superiore ad
                 un  terzo  dei  posti  vacanti  gli  ufficiali  vengono  tratti  dai  sottufficiali  in  s.p.e.  della  Guardia
                 Nazionale Repubblicana.
                 I requisiti fisici e morali per concorrere all’arruolamento nella G.N.R. nei gradi di ufficiale, sot-
                 tufficiale e milite saranno fissati negli appositi bandi di concorso, d’intesa con il Ministro per le
                 Finanze.

                                                   Art. 8
                 Gli allievi militi contraggono la ferma obbligatoria di anni tre e saranno nominati militi dopo un
                 periodo di esperimento, la cui durata sarà fissata dal regolamento organico.
                 Gli allievi non riconosciuti idonei saranno prosciolti dalla ferma, salvi gli obblighi della rispettiva
                 classe di leva. Allo scadere della ferma obbligatoria i militi, militi scelti ed i sottufficiali possono
                 essere raffermati secondo modalità che verranno stabilite con provvedimento legislativo da ema-
                 narsi d’intesa con il Ministro per le Finanze.

                                                   Art. 9
                 Gli  ufficiali,  sottufficiali,  graduati  e  militi  della  Guardia  Nazionale  Repubblicana  cessano  di
                 appartenere ai ruoli delle forze armate di provenienza e vengono iscritti nei rispettivi ruoli della
                 Guardia Nazionale Repubblicana.
                 Prestano lo stesso giuramento prescritto per le altre forze armate e sono soggetti al codice pena-
                 le militare della Repubblica Sociale Italiana.


                                                   Art. 10
                 Gli ufficiali della G.N.R., per contrarre matrimonio, debbono ottenere l’assentimento del Capo
                 dello Stato. I sottufficiali e truppa debbono ottenere l’autorizzazione dei superiori.


                                                                                        357
   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364