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I CARABINIERI DEL 1944 - LE RESISTENZE AL REGIME COLLABORAZIONISTA




                                                Art. 11
              Il servizio prestato nella Guardia Nazionale Repubblicana è valido ad ogni effetto come servizio militare e
              di leva. Coloro i quali interrompono la ferma per motivi disciplinari, ritornano nell’obbligo di assolvere la
              loro ferma di leva qualunque sia la durata del servizio già prestato nella Guardia Nazionale Repubblicana.

                                                Art. 12
              Gli organici, lo stato del personale (ufficiali, sottufficiali e truppa) della G.N.R., e le norme rela-
              tive all’uniforme, disciplina ed amministrazione saranno stabiliti su proposta del Comandante
              Generale della Guardia Nazionale Repubblicana con successivi decreti legislativi d’intesa con i
              Ministri interessati e con il Ministro per le Finanze.

                                                Art. 13
              Gli stipendi, le paghe, le indennità, i soprassoldi ed i premi di ferma e di rafferma per il personale
              della  G.N.R.  saranno  fissati  successivamente  con  provvedimento  legislativo  d’intesa  con  il
              Ministro per le Finanze.
                                          Disposizioni Transitorie

                                                Art. 14
              Nella prima formazione dei quadri ufficiali della Guardia Nazionale Repubblicana i posti nei vari
              gradi saranno conferiti, salvo il disposto dell’ultimo comma del presente articolo, con decreto del
              Capo dello Stato, ad ufficiali che si trovano in s.p.e. nella M.V.S.N. (comprese le Milizie speciali:
              Ferroviaria  -  Portuaria  -  Postelegrafica  -  Stradale  -  Forestale  -  Confinaria),  nell’Arma  dei
              Carabinieri e nel Corpo della Polizia Africa Italiana alla data di pubblicazione del presente decreto,
              con il grado da ciascuno di essi rivestito, previo accertamento della loro idoneità allo speciale ser-
              vizio nella Guardia Nazionale Repubblicana effettuato su giudizio insindacabile di apposite com-
              missioni nominate e presiedute dal Comandante Generale della Guardia Nazionale Repubblicana.
              I posti dei sottufficiali e militi nella prima formazione dei ruoli saranno conferiti, salvo il disposto
              dell’ultimo comma del presente articolo, dal Comando Generale della G.N.R. ai sottufficiali e militi
              che si trovano in servizio nella M.V.S.N. (comprese le Milizie speciali: Ferroviaria - Portuaria -
              Postelegrafica - Stradale - Forestale - Confinaria), nell’Arma dei Carabinieri e nel Corpo della Polizia
              Africa Italiana alla data di pubblicazione del presente decreto, con il grado da ciascuno di essi rive-
              stito, previo accertamento della loro idoneità allo speciale servizio nella G.N.R. effettuato su giudizio
              insindacabile di apposite commissioni nominate e presiedute dal Comandante Generale della G.N.R.
              Per  il  trasferimento  nella  G.N.R.  degli  ufficiali,  sottufficiali  e  militi  della  Milizia  Ferroviaria  e
              Postelegrafica, che sono anche funzionari delle ferrovie dello Stato e delle poste e telegrafi, di intesa
              con il Ministro interessato e con quello delle Finanze, saranno emanate particolari disposizioni.

                                                Art. 15
              Il  tempo  trascorso  in  servizio  permanente  effettivo  o  comunque  alle  armi  nella  M.V.S.N.,
              nell’Arma dei Carabinieri, nel Corpo della P.A.I. o in altra forza armata, anteriormente all’assun-
              zione nella G.N.R., è utile agli effetti della determinazione degli stipendi e delle paghe ed even-
              tuali relativi aumenti periodici, nonché per la determinazione degli assegni relativi al trattamento
              di quiescenza che sarà fissato, per gli appartenenti alla Guardia Nazionale Repubblicana, con
              provvedimento legislativo da emanarsi d’intesa con il Ministro per le Finanze.


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