Page 360 - Numero Speciale 2024-2
P. 360
I CARABINIERI DEL 1944 - LE RESISTENZE AL REGIME COLLABORAZIONISTA
Art. 11
Il servizio prestato nella Guardia Nazionale Repubblicana è valido ad ogni effetto come servizio militare e
di leva. Coloro i quali interrompono la ferma per motivi disciplinari, ritornano nell’obbligo di assolvere la
loro ferma di leva qualunque sia la durata del servizio già prestato nella Guardia Nazionale Repubblicana.
Art. 12
Gli organici, lo stato del personale (ufficiali, sottufficiali e truppa) della G.N.R., e le norme rela-
tive all’uniforme, disciplina ed amministrazione saranno stabiliti su proposta del Comandante
Generale della Guardia Nazionale Repubblicana con successivi decreti legislativi d’intesa con i
Ministri interessati e con il Ministro per le Finanze.
Art. 13
Gli stipendi, le paghe, le indennità, i soprassoldi ed i premi di ferma e di rafferma per il personale
della G.N.R. saranno fissati successivamente con provvedimento legislativo d’intesa con il
Ministro per le Finanze.
Disposizioni Transitorie
Art. 14
Nella prima formazione dei quadri ufficiali della Guardia Nazionale Repubblicana i posti nei vari
gradi saranno conferiti, salvo il disposto dell’ultimo comma del presente articolo, con decreto del
Capo dello Stato, ad ufficiali che si trovano in s.p.e. nella M.V.S.N. (comprese le Milizie speciali:
Ferroviaria - Portuaria - Postelegrafica - Stradale - Forestale - Confinaria), nell’Arma dei
Carabinieri e nel Corpo della Polizia Africa Italiana alla data di pubblicazione del presente decreto,
con il grado da ciascuno di essi rivestito, previo accertamento della loro idoneità allo speciale ser-
vizio nella Guardia Nazionale Repubblicana effettuato su giudizio insindacabile di apposite com-
missioni nominate e presiedute dal Comandante Generale della Guardia Nazionale Repubblicana.
I posti dei sottufficiali e militi nella prima formazione dei ruoli saranno conferiti, salvo il disposto
dell’ultimo comma del presente articolo, dal Comando Generale della G.N.R. ai sottufficiali e militi
che si trovano in servizio nella M.V.S.N. (comprese le Milizie speciali: Ferroviaria - Portuaria -
Postelegrafica - Stradale - Forestale - Confinaria), nell’Arma dei Carabinieri e nel Corpo della Polizia
Africa Italiana alla data di pubblicazione del presente decreto, con il grado da ciascuno di essi rive-
stito, previo accertamento della loro idoneità allo speciale servizio nella G.N.R. effettuato su giudizio
insindacabile di apposite commissioni nominate e presiedute dal Comandante Generale della G.N.R.
Per il trasferimento nella G.N.R. degli ufficiali, sottufficiali e militi della Milizia Ferroviaria e
Postelegrafica, che sono anche funzionari delle ferrovie dello Stato e delle poste e telegrafi, di intesa
con il Ministro interessato e con quello delle Finanze, saranno emanate particolari disposizioni.
Art. 15
Il tempo trascorso in servizio permanente effettivo o comunque alle armi nella M.V.S.N.,
nell’Arma dei Carabinieri, nel Corpo della P.A.I. o in altra forza armata, anteriormente all’assun-
zione nella G.N.R., è utile agli effetti della determinazione degli stipendi e delle paghe ed even-
tuali relativi aumenti periodici, nonché per la determinazione degli assegni relativi al trattamento
di quiescenza che sarà fissato, per gli appartenenti alla Guardia Nazionale Repubblicana, con
provvedimento legislativo da emanarsi d’intesa con il Ministro per le Finanze.
358

