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CARABINIERI E GNR NEGLI ATTI LEGISLATIVI DELLA RSI
Allegato
Decreto legislativo del duce 18 dicembre 1943, n. 921 recante “Ordinamento e funzionamento
della Guardia Nazionale Repubblicana”, in Gazzetta Ufficiale d’Italia 18 luglio 1944, n. 166.
Il duce della Repubblica Sociale Italiana:
Visto il decreto 8 dicembre 1943-XXII, n. 913 con il quale è istituita la Guardia Nazionale
Repubblicana;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Comandante Generale della Guardia Nazionale Repubblicana, Ministro
Segretario di Stato;
D’intesa con il Ministro dell’Interno, con il Ministro Segretario del Partito Fascista Repubblicano
e con i Ministri delle Finanze, delle Forze Armate, dell’Agricoltura e Foreste, delle
Comunicazioni, dei Lavori Pubblici, della Giustizia;
Decreto:
Art. 1
La Guardia Nazionale Repubblicana, istituita con decreto 8 dicembre 1943-XXII, n. 913 nasce
dalla fusione della M.V.S.N. (comprese le Milizie speciali: Ferroviaria - Portuaria - Postelegrafica -
Stradale - Forestale - Confinaria), dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Polizia Africa Italiana.
Art. 2
La Guardia Nazionale Repubblicana ha compiti di polizia interna e militare. Essa difende all’in-
terno, nei possedimenti e nelle colonie, le istituzioni; fa rispettare le leggi della Repubblica; pro-
tegge l’incolumità personale ed i beni dei cittadini; garantisce l’ordinato svolgimento di tutte le
manifestazioni singole e collettive della vita nazionale e disimpegna tutti i compiti devoluti alle
Milizie speciali di cui al precedente articolo.
Art. 3
La Guardia Nazionale Repubblicana è una forza armata dello Stato.
Ha un proprio comando generale che provvede, nella sua competenza, in materia di reclutamen-
to, ordinamento, disciplina, mobilitazione, accasermamento, casermaggio, armamento, ammini-
strazione e servizio in genere.
Per il disimpegno del servizio di polizia militare e per l’eventuale concorso in operazioni di guer-
ra, agisce alle dipendenze del Ministero delle Forze Armate.
Per i servizi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, agisce alle dipendenze del Ministero dell’Interno.
Nella effettuazione dei servizi di polizia specializzata (polizia ferroviaria - portuaria - stradale -
postelegrafonica - forestale, di frontiera e coloniale), la Guardia Nazionale repubblicana agisce
d’intesa con i Ministeri interessati.
Art. 4
La Guardia Nazionale Repubblicana ha il seguente ordinamento:
1 Comando Generale;
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