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CARABINIERI E GNR NEGLI ATTI LEGISLATIVI DELLA RSI





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                 Decreto legislativo del duce 18 dicembre 1943, n. 921 recante “Ordinamento e funzionamento
                 della Guardia Nazionale Repubblicana”, in Gazzetta Ufficiale d’Italia 18 luglio 1944, n. 166.

                 Il duce della Repubblica Sociale Italiana:
                 Visto il decreto 8 dicembre 1943-XXII, n. 913 con il quale è istituita la Guardia Nazionale
                 Repubblicana;
                 Sentito il Consiglio dei Ministri;
                 Sulla  proposta  del  Comandante  Generale  della  Guardia  Nazionale  Repubblicana,  Ministro
                 Segretario di Stato;
                 D’intesa con il Ministro dell’Interno, con il Ministro Segretario del Partito Fascista Repubblicano
                 e  con  i  Ministri  delle  Finanze,  delle  Forze  Armate,  dell’Agricoltura  e  Foreste,  delle
                 Comunicazioni, dei Lavori Pubblici, della Giustizia;

                                                   Decreto:

                                                   Art. 1
                 La Guardia Nazionale Repubblicana, istituita con decreto 8 dicembre 1943-XXII, n. 913 nasce
                 dalla fusione della M.V.S.N. (comprese le Milizie speciali: Ferroviaria - Portuaria - Postelegrafica -
                 Stradale - Forestale - Confinaria), dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Polizia Africa Italiana.

                                                   Art. 2
                 La Guardia Nazionale Repubblicana ha compiti di polizia interna e militare. Essa difende all’in-
                 terno, nei possedimenti e nelle colonie, le istituzioni; fa rispettare le leggi della Repubblica; pro-
                 tegge l’incolumità personale ed i beni dei cittadini; garantisce l’ordinato svolgimento di tutte le
                 manifestazioni singole e collettive della vita nazionale e disimpegna tutti i compiti devoluti alle
                 Milizie speciali di cui al precedente articolo.

                                                   Art. 3
                 La Guardia Nazionale Repubblicana è una forza armata dello Stato.
                 Ha un proprio comando generale che provvede, nella sua competenza, in materia di reclutamen-
                 to, ordinamento, disciplina, mobilitazione, accasermamento, casermaggio, armamento, ammini-
                 strazione e servizio in genere.
                 Per il disimpegno del servizio di polizia militare e per l’eventuale concorso in operazioni di guer-
                 ra, agisce alle dipendenze del Ministero delle Forze Armate.
                 Per i servizi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, agisce alle dipendenze del Ministero dell’Interno.
                 Nella effettuazione dei servizi di polizia specializzata (polizia ferroviaria - portuaria - stradale -
                 postelegrafonica - forestale, di frontiera e coloniale), la Guardia Nazionale repubblicana agisce
                 d’intesa con i Ministeri interessati.

                                                   Art. 4
                 La Guardia Nazionale Repubblicana ha il seguente ordinamento:
                 1   Comando Generale;


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