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LE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE:
                         IL NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO NEL PROCUREMENT PUBBLICO




                    In particolare:
                    ➣ un RP per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione (cosid-
               detto R3);
                    ➣ un RP per la fase di affidamento che assume, quindi, le funzioni e i com-
               piti relativi alla gestione della procedura di gara e all’aggiudicazione dell’appalto
               (cosiddetto R1).
                    L’introduzione di queste nuove figure di RP mira a una:
                    ➣ maggiore specializzazione e professionalizzazione, in quanto i due RP pos-
               sono dedicarsi specificamente alle rispettive fasi del procedimento, acquisendo una
               maggiore competenza e garantendo una più efficiente gestione degli appalti;
                    ➣ sburocratizzazione e semplificazione, poiché la suddivisione dei compiti può
               contribuire a snellire le procedure e a ridurre i tempi di affidamento degli appalti;
                    ➣ più efficace prevenzione della corruzione, nella misura in cui l’affianca-
               mento al RUP di due ulteriori centri di imputazione di responsabilità può raf-
               forzare i meccanismi di controllo e prevenzione della corruzione.
                    In caso di esercizio di tale facoltà, preme sottolineare che la nomina del RUP
               rimane comunque obbligatoria nell’atto di avvio dell’intervento pubblico (in caso
               contrario l’incarico è svolto dal responsabile dell’unità organizzativa competente
               per l’intervento), in virtù della responsabilità connessa con lo svolgimento delle
               funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento dell’intervento.
                    Si viene, di conseguenza, a creare una tripartizione di competenze tra RUP,
               R1e R3 che, in un’ottica di risk management , produce, da un lato un effetto di
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               “segregazione delle funzioni” in grado di incidere sulla quantificazione del rischio
               corruttivo, dall’altro assurge al ruolo di vero e proprio presidio preventivo.
                    La scelta del modello organizzativo ex art. 15, comma 4, del d.lgs. 36/2023
               deve essere effettuata in considerazione delle specifiche esigenze e delle carat-
               teristiche degli appalti da affidare, in quanto la sua creazione è un passo impor-
               tante per garantire una gestione efficace e trasparente delle attività dell’or-
               ganizzazione. Per fare ciò, è necessario, pertanto:
                    ➣ analizzare le esigenze dell’organizzazione, individuando gli obiettivi, le
               risorse  disponibili  e  le  sfide  da  affrontare,  attraverso  il  coinvolgimento  dei
               responsabili di ciascun settore per raccogliere informazioni dettagliate;
               5    Il Risk Management, o gestione del rischio, è un processo organizzativo finalizzato alla valuta-
                    zione e pianificazione di tutte le attività necessarie alla riduzione del potenziale impatto nega-
                    tivo che variabili interne o esterne all’organizzazione hanno sul perseguimento di un deter-
                    minato obiettivo. In materia di “rischio corruttivo” nella Pubblica Amministrazione il prin-
                    cipale  riferimento  metodologico  è  costituito  all’Allegato  1  del  Piano  Nazionale
                    Anticorruzione  del  2019  (cfr.  anche  “Rapporto  annuale  del  Referente  Anticorruzione  e
                    Trasparenza dell’Arma dei Carabinieri - anno 2023”, https://www.carabinieri.it/in-vostro-
                    aiuto/amm-trasp/amm-trasp-cc/altri-contenuti).

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