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DOTTRINA
rapidità agli operatori (pubblici e privati) coinvolti, trova la necessaria rispon-
denza nel rispetto delle misure e dei processi organizzativi posti a presidio della
legalità e dell’accountability, intesa quale tracciabilità e trasparenza dei dati pub-
blici. In tale contesto assume peculiare valore la nuova figura del Responsabile
Unico del Progetto e del sistema organizzativo che le singole Pubbliche
Amministrazioni possono disegnare per valorizzarne la figura e, al contempo,
accrescere competenze, sensibilità e responsabilità dell’intero apparato ammini-
strativo funzionale al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
Il nuovo disegno normativo porta con sé una necessaria riflessione sulle
funzioni di presidio preventivo del modello organizzativo previsto dall’art. 15,
comma 4, del d.lgs. 36/2023 e sulle potenzialità che la sua implementazione
può comportare, con particolare riferimento all’accrescimento delle competen-
ze dei dipendenti pubblici, alla necessaria formazione specialistica ed etica non-
ché al sistema degli incentivi, in fase di adozione ma già foriero di una prima
riflessione sulle sue funzioni, sui pregi e sui possibili limiti, soprattutto nel con-
fronto con il meccanismo premiale (cosiddetto reward).
2. I responsabili di fase nel nuovo codice
Con l’approvazione del nuovo «Codice dei Contratti Pubblici» (d.lgs. 36 del
2023), dal 1° luglio 2023 è divenuta operativa la figura del Responsabile unico del pro-
getto (RUP) deputata a sostituire il Responsabile unico del procedimento prevista
dal previgente codice (d.lgs. 50 del 2016). A essa è ricondotta una funzione di
coordinamento necessaria nella gestione di tutte le procedure a evidenza pubbli-
ca, nonché di responsabilità di raggiungimento degli obiettivi e di completamento
nei termini dell’intervento pubblico. In applicazione del principio del risultato il
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codice riconosce alle Stazioni Appaltanti piena autonomia organizzativa , discipli-
nando all’articolo 15, comma 4, la facoltà di individuare dei modelli organizzativi
che prevedano la nomina di un RUP coadiuvato da due responsabili di fase (RP).
2 L’art. 2 d.lgs. 36/2023 stabilisce al comma 1 che “L’attribuzione e l’esercizio del potere nel
settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima,
trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici”
specificando al comma 2 che “Il principio della fiducia favorisce e valorizza l’iniziativa e l’au-
tonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle
scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato”.
3 L’art. 1 stabilisce al comma 1 che “Le stazioni appaltanti […] perseguono il risultato dell’affi-
damento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto
possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”.
4 L’art. 7 statuisce al comma 1 che “Le pubbliche amministrazioni organizzano autonoma-
mente l’esecuzione di lavori o la prestazione di bene o servizi attraverso l’auto-produzione,
l’esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto
dell’Unione Europea”.
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