Page 266 - Rassegna 2024-4 supplemento
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             giuridica di chi si trova in una contingente vulnerabilità. Considerando la norma-
             tiva, in via teorica, il militare dovrebbe riferire al suo comandante degli eventi in
             cui è rimasto coinvolto e che possono avere rif essi sul servizio, così come previsto
             dal comma 5, lettera b, dell’art. 748 del TuRoM.
                  La  formula  della  disposizione  è  ampia  e  tiene  evidentemente  conto  della
             peculiarità dello status di ogni militare. La disposizione, come largamente riportato
             dalla qualif cata giurisprudenza inquadra una ipotesi di mero pericolo e non neces-
             sariamente di ef ettivo danno. Quindi, come tale, comunque il militare dovrebbe
             dare comunicazione della sua contingente vulnerabilità al suo comandante.
                  Ma come dovrebbe essere trattata tale comunicazione da parte del coman-
             dante? Come una semplice informazione dello status del militare o come una
             condizione di minor serenità, come in genere si dice in gergo. A sua volta, il
             comandante  è  tenuto  a  riferirlo  a  chi  di  competenza  o  a  mantenere  per  sé  la
             comunicazione? Il militare dovrebbe esser posto in una posizione giuridica di
             malattia oppure no? Il suo comandante dovrebbe ritirare la pistola ed il tesserino
             oppure no, atteso che la norma che prende rilevanza in questi casi di “vulnerabi-
             lità” a carattere psicologico è quella af erente allo stato di salute del militare?
                  In altre parole, gli interrogativi che si sollevano sono molti e per di più anco-
             ra non c’è una norma specif ca che contempli la posizione del militare che si trovi
             ad af rontare una contingente vulnerabilità, né tanto meno che orienti l’azione di
             comando del comandante e degli operatori del settore. Diversamente dagli appar-
             tenenti alla Polizia di Stato che possono svolgere “servizio interno non operativo”
             così come è stato disposto recentemente dell’art. 48-ter, comma 1, secondo il
             quale si dispone che: nel periodo di efficacia del provvedimento [ndr: medico-lega-
             le] di cui all’articolo 48-bis, commi 4, 5 e 7, il dirigente dell’ufficio o il comandante
             del reparto assegna il dipendente, nei cui confronti è stato disposto il ritiro cautela-
             re dell’arma ai sensi dell’articolo 48-bis, a servizi interni non operativi .
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                  La struttura del Servizio di Psicologia dell’Arma dei Carabinieri si è evoluta nel
             tempo, passando dall’impiego di risorse professionali esterne a una sempre maggiore
             integrazione di specialisti militari. Questo cambiamento ha permesso all’Istituzione
             di af rontare la complessità delle esigenze psicologiche dei suoi membri in modo più
             ef  ciente e appropriato. Il servizio non si limita a supportare la medicina di aderen-
             za, ma si estende anche alla formazione, addestramento e intervento per ottimizzare
             le capacità operative del personale. nel maggio del 2024, nel quadro delle iniziative
             volte al potenziamento delle funzioni sanitarie di supporto al personale, sono

             224 DPR  21  aprile  2023,  n.  66  -  Regolamento  recante  modif che  al  regolamento  di  servizio
                 dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
                 28 ottobre 1985, n. 782.

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