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IL GOLDEN POWER: LE SFIDE DEL PAESE PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA NAZIONALE
                                TRA CYBERSECURITY E INTELLIGENZA ARTIFICIALE




                    Nello specifico, lo Stato vantava il potere di influire attraverso diversi dirit-
               ti e l’art. 2 del DL n. 332/1994 disponeva: Tra le società controllate direttamente o
               indirettamente dallo Stato operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle telecomunica-
               zioni, delle fonti di energia, e degli altri pubblici servizi, sono individuate con DPCM […]
               quelle nei cui statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo, deve essere
               introdotta  con  deliberazione  dell’assemblea  straordinaria  una  clausola  che  attribuisca  al
               Ministro dell’economia e delle finanze la titolarità di uno o più dei seguenti poteri speciali da
               esercitare di intesa con il Ministro delle attività produttive. Tali poteri speciali riguarda-
               vano l’ipotesi di opposizione riguardo il rischio di elevata rilevanza nell’assetto
               societario da parte di azionisti non graditi, la facoltà di veto per tutte quelle ope-
               razioni che avrebbero inciso profondamente sull’evoluzione della società e la
               possibilità di nomina di un amministratore senza diritto di voto.
                    L’incompatibilità  di  questo  istituto  con  i  principi  europei  fu  tuttavia
               impossibile da ignorare e per questo il 23 maggio 2000 arrivò la prima pronun-
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               cia della Corte di Giustizia  che sanzionò la Golden Share italiana in quanto con-
               trastante con gli articoli 43, 49 e 56 del Trattato CE  e ritenne insufficienti i
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               generici obiettivi di politica economica ed industriale previsti dal DL n. 332/1994. La
               Golden Share subì così diversi aggiornamenti normativi per cercare di adeguarsi
               e  uniformarsi  alle  richieste  europee.  Ad  esempio,  con  la  Legge  Finanziaria
               2004  e il DPCM di attuazione, il legislatore optò per un riordino sostanziale
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               della materia  in cui l’esercizio dei poteri speciali venne circoscritto ad alcuni
               settori individuati come vitali per l’interesse dello Stato esclusivamente ove ricorrano
               rilevanti e imprescindibili motivi di interesse generale, in particolare con riferimento all’ordine
               pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanità pubblica e alla difesa, in forma e misura idonee
               e proporzionali alla tutela di detti interessi, anche mediante l’eventuale previsione di oppor-
               tuni limiti temporali, fermo restando il rispetto dei principi dell’ordinamento interno e comu-
               nitario,  e  tra  questi  in  primo  luogo  del  principio  di  non  discriminazione.  Tuttavia,  la
               Commissione Europea intentò nuove procedure nei confronti dell’Italia rite-
               nendo la disciplina ancora in contrasto con i principi comunitari e, nello speci-
               fico, con la libertà di stabilimento (art. 49 TFUE) e la libertà di circolazione dei
               capitali (art. 63 TFUE) .
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               5    Europa,  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61999CJ0058,
                    ultima consultazione 18 aprile 2024.
               6    Europa,  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:11957E/TXT,
                    ultima consultazione 15 aprile 2024.
               7    Vds. Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, commi 227-231.
               8    Diritto, https://www.diritto.it/levoluzione-della-golden-share/#_ftn2, ultima consultazione 23 aprile
                    2024.
               9    Procedura di infrazione n. 2009/2255 da parte della Corte di Giustizia UE.

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