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IL GOLDEN POWER: LE SFIDE DEL PAESE PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA NAZIONALE
TRA CYBERSECURITY E INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Nello specifico, lo Stato vantava il potere di influire attraverso diversi dirit-
ti e l’art. 2 del DL n. 332/1994 disponeva: Tra le società controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle telecomunica-
zioni, delle fonti di energia, e degli altri pubblici servizi, sono individuate con DPCM […]
quelle nei cui statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo, deve essere
introdotta con deliberazione dell’assemblea straordinaria una clausola che attribuisca al
Ministro dell’economia e delle finanze la titolarità di uno o più dei seguenti poteri speciali da
esercitare di intesa con il Ministro delle attività produttive. Tali poteri speciali riguarda-
vano l’ipotesi di opposizione riguardo il rischio di elevata rilevanza nell’assetto
societario da parte di azionisti non graditi, la facoltà di veto per tutte quelle ope-
razioni che avrebbero inciso profondamente sull’evoluzione della società e la
possibilità di nomina di un amministratore senza diritto di voto.
L’incompatibilità di questo istituto con i principi europei fu tuttavia
impossibile da ignorare e per questo il 23 maggio 2000 arrivò la prima pronun-
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cia della Corte di Giustizia che sanzionò la Golden Share italiana in quanto con-
trastante con gli articoli 43, 49 e 56 del Trattato CE e ritenne insufficienti i
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generici obiettivi di politica economica ed industriale previsti dal DL n. 332/1994. La
Golden Share subì così diversi aggiornamenti normativi per cercare di adeguarsi
e uniformarsi alle richieste europee. Ad esempio, con la Legge Finanziaria
2004 e il DPCM di attuazione, il legislatore optò per un riordino sostanziale
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della materia in cui l’esercizio dei poteri speciali venne circoscritto ad alcuni
settori individuati come vitali per l’interesse dello Stato esclusivamente ove ricorrano
rilevanti e imprescindibili motivi di interesse generale, in particolare con riferimento all’ordine
pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanità pubblica e alla difesa, in forma e misura idonee
e proporzionali alla tutela di detti interessi, anche mediante l’eventuale previsione di oppor-
tuni limiti temporali, fermo restando il rispetto dei principi dell’ordinamento interno e comu-
nitario, e tra questi in primo luogo del principio di non discriminazione. Tuttavia, la
Commissione Europea intentò nuove procedure nei confronti dell’Italia rite-
nendo la disciplina ancora in contrasto con i principi comunitari e, nello speci-
fico, con la libertà di stabilimento (art. 49 TFUE) e la libertà di circolazione dei
capitali (art. 63 TFUE) .
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5 Europa, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61999CJ0058,
ultima consultazione 18 aprile 2024.
6 Europa, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:11957E/TXT,
ultima consultazione 15 aprile 2024.
7 Vds. Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, commi 227-231.
8 Diritto, https://www.diritto.it/levoluzione-della-golden-share/#_ftn2, ultima consultazione 23 aprile
2024.
9 Procedura di infrazione n. 2009/2255 da parte della Corte di Giustizia UE.
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