Page 175 - Rassegna 2023-4
P. 175
VIDEOSORVEGLIANZA E TUTELA DELLA PRIVACY E NELLE SMART CITY
per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri
di cui è investito il titolare del trattamento. Il GDPR impone anche delle limitazioni
sugli attori che trattano prevalentemente quei dati relativi a situazioni particola-
ri: condanne penali, reati o a connesse misure di sicurezza: Il trattamento dei dati
personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base
dell’articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell’autorità pubblica o se
il trattamento è autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri che preveda garanzie
appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle con-
danne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell’autorità pubblica. Quindi
secondo il GDPR i dati raccolti dai sistemi di videosorveglianza installati per
questioni di pubblica sicurezza devono essere trattati esclusivamente da opera-
tori pubblici. Altro punto da prendere in considerazione, sempre per quanto
riguarda le amministrazioni pubbliche, è la figura del DPO sempre sancita dal
GDPR negli art. 37, 38 e 39 [6] che è obbligatoria per quanto riguarda il tratta-
mento dei dati svolto da un’autorità pubblica.
In Italia, sia nel Codice Penale sia in quello di Procedura Penale non
vengono menzionati i sistemi di videosorveglianza o sistemi di registrazione
video come tecnologia a supporto delle indagini, tuttavia l’art. 243 c.p.p.,
comma 1, dice che: Quando dispone l’acquisizione di un documento che non deve
rimanere segreto, il giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, può autorizzare la can-
celleria a rilasciare copia autentica a norma dell’articolo 116, dove per documento si
intende qualsiasi prova che rappresenta fatti, persone o cose mediante foto-
grafia, cinematografia, fonografia o altro.
Quindi le immagini raccolte dai sistemi di videosorveglianza, non
essendo scrittura privata, non sono soggette ai fini dell’utilizzazione proces-
suale: video che riprendono fasi temporalmente antecedenti all’interrogatorio di un testi-
mone o di un sospettato (telecamere nascoste che videoregistrano il comportamento di sog-
getti poco prima di essere interrogati ); a scopo di sorveglianza sono: i video registrati da
telecamere costituenti sistemi di controllo di obiettivi sensibili, accessi, zone di interesse
militare, luoghi aperti al pubblico (stazioni ferroviarie, stadi, ecc.) [1].
1.1.1 Livello di conformità alle normative in Europa
La sorveglianza effettuata con sistemi di videosorveglianza è da conside-
rarsi come un meccanismo per la raccolta dei dati personali in via indiretta e
quindi è soggetta alle leggi sulla privacy.
Nel 2022 è stato condotto un sondaggio condotto da Federprivacy col fine
(2)
(2) Associazione professionale iscritta presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi
della Legge 4/2013.
173