Page 175 - Rassegna 2023-4
P. 175

VIDEOSORVEGLIANZA E TUTELA DELLA PRIVACY E NELLE SMART CITY




               per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri
               di cui è investito il titolare del trattamento. Il GDPR impone anche delle limitazioni
               sugli attori che trattano prevalentemente quei dati relativi a situazioni particola-
               ri: condanne penali, reati o a connesse misure di sicurezza: Il trattamento dei dati
               personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base
               dell’articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell’autorità pubblica o se
               il trattamento è autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri che preveda garanzie
               appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle con-
               danne  penali  deve  essere  tenuto  soltanto  sotto  il  controllo  dell’autorità  pubblica.  Quindi
               secondo il GDPR i dati raccolti dai sistemi di videosorveglianza installati per
               questioni di pubblica sicurezza devono essere trattati esclusivamente da opera-
               tori pubblici. Altro punto da prendere in considerazione, sempre per quanto
               riguarda le amministrazioni pubbliche, è la figura del DPO sempre sancita dal
               GDPR negli art. 37, 38 e 39 [6] che è obbligatoria per quanto riguarda il tratta-
               mento dei dati svolto da un’autorità pubblica.
                    In Italia, sia nel Codice Penale sia in quello di Procedura Penale non
               vengono menzionati i sistemi di videosorveglianza o sistemi di registrazione
               video  come  tecnologia  a  supporto  delle  indagini,  tuttavia  l’art.  243  c.p.p.,
               comma  1,  dice  che: Quando  dispone  l’acquisizione  di  un  documento  che  non  deve
               rimanere segreto, il giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, può autorizzare la can-
               celleria a rilasciare copia autentica a norma dell’articolo 116, dove per documento si
               intende qualsiasi prova che rappresenta fatti, persone o cose mediante foto-
               grafia, cinematografia, fonografia o altro.
                    Quindi  le  immagini  raccolte  dai  sistemi  di  videosorveglianza,  non
               essendo scrittura privata, non sono soggette ai fini dell’utilizzazione proces-
               suale: video che riprendono fasi temporalmente antecedenti all’interrogatorio di un testi-
               mone o di un sospettato (telecamere nascoste che videoregistrano il comportamento di sog-
               getti poco prima di essere interrogati ); a scopo di sorveglianza sono: i video registrati da
               telecamere costituenti sistemi di controllo di obiettivi sensibili, accessi, zone di interesse
               militare, luoghi aperti al pubblico (stazioni ferroviarie, stadi, ecc.) [1].

               1.1.1 Livello di conformità alle normative in Europa
                    La sorveglianza effettuata con sistemi di videosorveglianza è da conside-
               rarsi come un meccanismo per la raccolta dei dati personali in via indiretta e
               quindi è soggetta alle leggi sulla privacy.
                    Nel 2022 è stato condotto un sondaggio condotto da Federprivacy  col fine
                                                                                  (2)
               (2)   Associazione professionale iscritta presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi
                    della Legge 4/2013.

                                                                                        173
   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180