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SCIENTIAE
A prescindere dalla sua finalità, è opinione diffusa, ma non supportata da
dati scientifici, che la videosorveglianza possa influenzare in positivo la perce-
zione della sicurezza da parte dei cittadini.
È anche importante distinguere fra videosorveglianza “semplice” (senza
riconoscimento automatico dei volti) e videosorveglianza “intelligente” (con
riconoscimento e tracciamento dei soggetti). Mentre la prima serve a scopo
forense (un atto illegale viene compiuto, le registrazioni vengono utilizzate
come “testimoni oculari” del fatto), la seconda è molto più pervasiva e può
essere usata anche per evincere a priori le intenzioni dei soggetti osservati, le loro
abitudini, i loro movimenti, le loro relazioni con altri soggetti, quasi sempre in
assenza di mandati giudiziari.
D’altro canto, c’è la probabilità che questo strumento possa indurre una
modifica del naturale comportamento dei cittadini, che sentendosi costante-
mente osservati, percepiscono lo strumento come intrusivo e minaccioso nei
confronti della loro privacy.
Per queste motivazioni è importante regolamentare questo strumento e il
suo utilizzo, allo scopo di fornire tutele ai cittadini riguardo all’utilizzo delle
immagini e delle informazioni estratte dalle immagini stesse.
1.1 Videosorveglianza in Europa e normativa di riferimento
In Europa i sistemi di videosorveglianza sono al pari di qualsiasi altro stru-
mento rivolto alla raccolta, registrazione e al trattamento di dati che identificano
fisicamente una persona.
Di conseguenza sia i suddetti sistemi, sia gli attori che li amministrano
sono soggetti alle normative in materia di trattamento dei dati.
La normativa anche nello scenario italiano ha subito diverse revisioni
dal precedente Codice Privacy (D.lgs. n. 196/2003) fino al nuovo regolamen-
to europeo per il trattamento dei dati GDPR (General Data Protection
Regulation).
In particolare i sistemi di videosorveglianza sottostanno alle condizioni di
liceità del trattamento del dato esposte negli art. 6 e 9 che non fanno distinzione
fra operatori pubblici o privati A differenza del Codice Privacy (D.lgs. n. 196/2003),
il nuovo regolamento europeo non contiene la suddivisione tra condizioni di liceità applicabili
a soggetti privati e condizioni valide per i soggetti pubblici, come accadeva con il Capo II del
Codice Privacy, dove, ad eccezione del settore sanitario, si menzionava l’istituto del consenso
quale elemento distintivo tra titolari privati e titolari pubblici [5].
Tuttavia, l’art. 6, comma E, del GDPR fa riferimento alla necessità di un
trattamento del dato per adempiere a pubblico interesse: il trattamento è necessario
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