Page 174 - Rassegna 2023-4
P. 174

SCIENTIAE




                  A prescindere dalla sua finalità, è opinione diffusa, ma non supportata da
             dati scientifici, che la videosorveglianza possa influenzare in positivo la perce-
             zione della sicurezza da parte dei cittadini.
                  È anche importante distinguere fra videosorveglianza “semplice” (senza
             riconoscimento automatico dei volti) e videosorveglianza “intelligente” (con
             riconoscimento e tracciamento dei soggetti). Mentre la prima serve a scopo
             forense  (un  atto  illegale  viene  compiuto,  le  registrazioni  vengono  utilizzate
             come “testimoni oculari” del fatto), la seconda è molto più pervasiva e può
             essere usata anche per evincere a priori le intenzioni dei soggetti osservati, le loro
             abitudini, i loro movimenti, le loro relazioni con altri soggetti, quasi sempre in
             assenza di mandati giudiziari.
                  D’altro canto, c’è la probabilità che questo strumento possa indurre una
             modifica del naturale comportamento dei cittadini, che sentendosi costante-
             mente osservati, percepiscono lo strumento come intrusivo e minaccioso nei
             confronti della loro privacy.
                  Per queste motivazioni è importante regolamentare questo strumento e il
             suo utilizzo, allo scopo di fornire tutele ai cittadini riguardo all’utilizzo delle
             immagini e delle informazioni estratte dalle immagini stesse.

             1.1 Videosorveglianza in Europa e normativa di riferimento
                  In Europa i sistemi di videosorveglianza sono al pari di qualsiasi altro stru-
             mento rivolto alla raccolta, registrazione e al trattamento di dati che identificano
             fisicamente una persona.
                  Di conseguenza sia i suddetti sistemi, sia gli attori che li amministrano
             sono soggetti alle normative in materia di trattamento dei dati.
                  La normativa anche nello scenario italiano ha subito diverse revisioni
             dal precedente Codice Privacy (D.lgs. n. 196/2003) fino al nuovo regolamen-
             to  europeo  per  il  trattamento  dei  dati  GDPR  (General  Data  Protection
             Regulation).
                  In particolare i sistemi di videosorveglianza sottostanno alle condizioni di
             liceità del trattamento del dato esposte negli art. 6 e 9 che non fanno distinzione
             fra operatori pubblici o privati A differenza del Codice Privacy (D.lgs. n. 196/2003),
             il nuovo regolamento europeo non contiene la suddivisione tra condizioni di liceità applicabili
             a soggetti privati e condizioni valide per i soggetti pubblici, come accadeva con il Capo II del
             Codice Privacy, dove, ad eccezione del settore sanitario, si menzionava l’istituto del consenso
             quale elemento distintivo tra titolari privati e titolari pubblici [5].
                  Tuttavia, l’art. 6, comma E, del GDPR fa riferimento alla necessità di un
             trattamento del dato per adempiere a pubblico interesse: il trattamento è necessario


             172
   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179