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INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI
L’espressione “crisi della legalità” viene impiegata dalla dottrina contem-
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poranea per sottolineare la trasformazione che ha progressivamente subito il prin-
cipio di legalità nella sua elaborazione tradizionale, secondo la quale il fatto penal-
mente rilevante dovrebbe essere espresso in forma chiara e precisa in un modello
legale emanato dal Parlamento così che il cittadino sia posto nelle condizioni di
conoscere preventivamente le conseguenze giuridiche delle proprie azioni.
Sin dalle prime pagine della trattazione, nelle quali viene fornita una pun-
tuale e approfondita rappresentazione di tutte le ragioni che rendono legittimo
l’impiego della espressione sopra riportata, emerge chiaramente come il princi-
pio di legalità in senso formale appaia una concezione oramai ideale, se posta
in correlazione alla realtà giuridica attuale: in un periodo storico, sociale e poli-
tico nel quale il legislatore non sembra più in grado di intervenire nella materia
penalistica conformemente ai principi di tassatività e determinatezza della fat-
tispecie incriminatrice, si segnala un ruolo di primo di piano del diritto vivente
nella definizione del contenuto della norma penale, efficacemente espresso con
l’affermazione secondo la quale la norma “nasce” nel processo.
È del tutto ovvio, quindi, come questa preminenza del diritto vivente pro-
ietti lo stato attuale della legalità penale in una dimensione sostanziale che impo-
ne tutta una serie di fondamentali riflessioni critiche. È naturale, per esempio,
interrogarsi sulla legittimità del ruolo della giurisprudenza che, soprattutto quan-
do esercitato in modo discutibile, potrebbe agevolmente entrare in tensione con
il principio della riserva di legge, secondo il quale le scelte di incriminazione
sono di competenza esclusiva del legislatore. È sufficiente pensare, a questo pro-
posito, ai numerosi esempi tratti dalla recente esperienza giudiziaria nei quali la
giurisprudenza ha proposto interpretazioni della norma penale che, eccedendo
dai confini semantici della disposizione, si sono rivelate autentiche scelte di incri-
minazione . Del pari, è assolutamente naturale che, come si accennava, in un
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contesto nel quale il confine tra ciò che è lecito e ciò che costituisce reato non è
più nettamente tracciato dal diritto positivo, ma alla sua delimitazione concorre
in modo decisivo anche il diritto giurisprudenziale, cambino anche le garanzie
(2) Tra i numerosi contributi, v., Ferrajoli L., Crisi della legalità e diritto penale minimo, in Curi,
Palombarini (a cura di), Diritto penale minimo, Milano, 2002; Fiandaca, Crisi della riserva di legge
e disagio della democrazia rappresentativa nell’età del protagonismo giudiziario, in Criminalia, 2011, 79
ss.; Mezzetti, La nuova grammatica del legislatore sulle Straf-kulturnomen, in Arch. Pen. web, 2019, 2;
Paliero, Moccia, De Francesco, Insolera, Pelissero, Rampioni, Risicato (a cura di), La crisi della
legalità penale. Il “sistema vivente” delle fonti penali, Napoli, 2016.
(3) Si pensi, a mero titolo esemplificativo, al metodo mafioso in ipotesi di mafie delocalizzate, alla
formazione giurisprudenziale del concorso esterno, all’ammissibilità del tentativo di rapina
impropria, all’ampliamento del getto pericoloso. Per un’analisi dettagliata di questi e altri casi si
rinvia a De Blasis, L’intellegibilità come misura oggettiva di prevedibilità della norma penale, cit., p. 85 ss.
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