Page 199 - Rassegna 2023-3
P. 199

INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI







                                                 Codice Rosso Rafforzato

                                                          Legge n. 122/2023
                                                                                (**)

                          Sottotenente
                       Elisa Malangone
                                     (*)

                    Dal 30 settembre 2023 è in vigore la legge n. 122/2023, conosciuta anche
               come “Legge Buongiorno”, che ha introdotto il “Codice Rosso rafforzato” e
               nuove misure di contrasto alla violenza di genere e domestica. La nuova legge,
               di un solo articolo, aggiorna le misure contenute nel “Codice Rosso decreto
               legge 69/2019”. Il fine dell’integrazione è contrastare la violenza di genere e
               garantire maggiore supporto alle vittime. L’entrata in vigore del “Codice Rosso
               rafforzato” è un segnale tanto importante quanto dovuto e mette in campo
               anche nuove armi per fermare, o almeno limitare, la violenza sulle donne.
                    La prima modifica prevista dall’articolo unico è data dall’inserimento di un
               comma 2-bis all’articolo 2 del d.lgs. n. 106/2006, prevedendo una particolare
               forma di esercizio dei poteri del Procuratore della Repubblica quando si proce-
               de per i delitti del cosiddetto Codice Rosso, indicati anche nell’art. 362, comma
               1-ter, c.p.p. La riforma incide sia sui poteri dei Procuratori della Repubblica, sia
               su quelli dei Procuratori Generali presso la Corte d’Appello. In particolare è
               previsto l’obbligo per il magistrato di assumere informazioni dalla persona offe-
               sa o da chi ha denunciato i fatti di reato entro tre giorni dall’iscrizione della noti-
               zia di reato.
                    Si prevede inoltre che, qualora il magistrato designato per le indagini pre-
               liminari  non  abbia  rispettato  il  suddetto  termine,  il  Procuratore  della
               Repubblica  possa  porre  rimedio  alla  inosservanza  direttamente  o  mediante
               assegnazione a un altro magistrato dell’ufficio, e provvede senza ritardo ad assu-
               mere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela
               o istanza, salvo che ricorrano le imprescindibili esigenze di tutela di cui all’art.
               362, comma 1-ter, c.p.p.

               (*)  Ufficiale Addetto presso l’Istituto di Studi Professionali e Giuridico Militare della Scuola
                    Ufficiali Carabinieri.
               (**)  Articolo sottoposto a referaggio anonimo.

                                                                                        197
   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204