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CODICE ROSSO RAFFORZATO. LEGGE N. 122/2023




                    Il procuratore della Repubblica, direttamente o mediante assegnazione a
               un altro magistrato dell’ufficio, provvede senza ritardo ad assumere informazio-
               ni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, salvo
               che sussistano le imprescindibili esigenze di tutela di cui all’articolo 362, comma
               1-ter, del codice di procedura penale.
                    Queste previsioni in realtà, anche se dettate dalla volontà di porre rimedio
               a stasi del processo in caso di reati di violenza di genere e domestica rischiano,
               da un lato di rivelarsi inefficaci per la tutela delle stesse persone offese, dall’altro
               di trovarsi di fronte a una serie di adempimenti defatigatori con il rischio di
               appesantire ulteriormente l’attività dei singoli uffici giudiziari anziché snellirla e
               di conseguenza renderla più effettiva ed efficace. L’articolo però sembra presen-
               tare  alcune  criticità.  Si  legge  infatti  che  la  norma  facoltizza  e  non  obbliga  il
               Procuratore della Repubblica a revocare l’assegnazione per la trattazione del pro-
               cedimento. Nel dettaglio, infatti, si sostiene che il Procuratore della Repubblica
               può revocare, senza però precisare se e a quali ulteriori condizioni, oltre al man-
               cato rispetto del termine dei tre giorni. Tale norma lascia intendere peraltro che
               tale facoltà sia necessaria ma non sufficiente. Sembrano esserci delle incertezze
               anche sui tempi entro cui procedere all’assunzione dell’informazione da parte
               della persona offesa. In caso di revoca dell’assegnazione infatti, a differenza di
               quanto previsto per l’originario titolare del procedimento che è tenuto a rispet-
               tare un termine stringente, ovvero tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato,
               il magistrato a cui verrà assegnato il procedimento dovrà provvedere ad assume-
               re tali informazioni in un lasso di tempo indefinito, ovvero “senza ritardo”.
                    Per completezza di esposizione, è chiaro quindi che il mancato rispetto dei
               termini, (tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato), non prevedendo l’ob-
               bligo di imporre la revoca dell’assegnazione del procedimento, (trattandosi di
               una facoltà), unitamente alla mancata previsione di tempi certi in caso di rias-
               segnazione del procedimento, rappresentano elementi di incertezza sul piano
               della tutela delle persone offese.
                    Tali osservazioni possono rappresentare delle criticità sotto il profilo del-
               l’organizzazione degli uffici giudiziari e della tutela delle persone offese. In realtà,
               sembrerebbe opportuno riflettere sulla necessità di garantire maggiore tutela per
               le vittime di tali reati, ovvero occorrerebbe investire sulle risorse umane all’inter-
               no degli uffici giudiziari e di polizia giudiziaria. Manca altresì una adeguata for-
               mazione obbligatoria degli operatori: è di fondamentale importanza infatti un
               ascolto tempestivo della persona offesa, ma lo stesso non è sufficiente se si è privi
               di competenze e non si è in grado di cogliere ogni aspetto del fatto o di indivi-
               duare eventuali pregiudizi che possono inquinare la raccolta delle informazioni.


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