Page 206 - Rassegna 2023-3
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INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI




                  Si  intende,  quindi,  per  norma  “intellegibile”  una  disposizione  espressa
             mediante una terminologia vicina al linguaggio impiegato dal cittadino, così da
             poter trarre, dalla semplice lettura della disposizione, un significato letterale uni-
             voco immediatamente percepibile.
                  Tale chiarezza semantica consente, altresì, di controllare la prevedibilità
             della  evoluzione  interpretativa  della  norma:  l’interpretazione  di  una  norma
             intellegibile è essenzialmente circoscritta ad una semplice specificazione del-
             l’unico significato ricavabile dalla norma cosicché da quel nucleo certo l’inter-
             pretazione non potrebbe divergere.
                  Questo criterio, espressamente denominato “principio di intellegibilità”,
             troverebbe  il  suo  fondamento  normativo  nell’art.  27  della  Costituzione,  in
             quanto il giudizio di colpevolezza presuppone, anzitutto, che il contenuto della
             norma sia intellegibile, al fine di consentire al cittadino di orientare consapevol-
             mente le proprie libere scelte di azioni .
                                                  (5)
                  Il legislatore, allora, nella configurazione della norma dovrebbe privilegia-
             re  l’impiego  di  un  linguaggio  chiaro,  preciso  e  univocamente  interpretabile,
             posto che, al contrario, parole ambigue, elastiche o indeterminate potrebbero
             legittimare un intervento della giurisprudenza nella specificazione dell’accezio-
             ne semantica della parola ambigua che dovrebbe prevalere, con tutte le accen-
             nate conseguenze sfavorevoli sul piano della certezza del diritto e della libertà
             di autodeterminazione.
                  Si specifica come il livello di intellegibilità richiesto per una norma dipen-
             de dalla sua funzione: il grado massimo di intellegibilità, per esempio, spetta alle
             fattispecie incriminatrici di parte speciale, in quanto esse fissano direttamente il
             comportamento penalmente rilevante.
                  I primi due capitoli della recente monografia cui si fa riferimento rappre-
             sentano un quadro nel quale la norma si riempie di contenuto nella sua fase
             applicativa mediante un costante intervento della giurisprudenza. Ciò, natural-
             mente, pone il problema della prevedibilità della evoluzione interpretativa della
             norma e, quindi, dell’esito giudiziario , tema che ha trovato la sua più lucida
                                                 (6)
             affermazione nella giurisprudenza convenzionale e dal quale non sembra poter-
             si prescindere nell’attuale dibattito sulla legalità penale.
             (5)   De Blasis, L’intellegibilità come misura oggettiva di prevedibilità della norma penale, cit., p. 42 ss.
             (6)   In argomento, Viganò, Il principio di prevedibilità della decisione giudiziaria in materia penale, in Dir.
                  pen. cont., 19 dicembre 2016, Id., Il nullum crimen conteso: legalità ‘costituzionale’ vs. ‘convenzionale’?,
                  in Dir. pen. cont., 5 aprile 2017; Perrone, Nullum crimen sine iure. Il diritto penale giurisprudenziale
                  tra dinamiche interpretative in malam partem e nuove istanze di garanzia, Torino, 2009, passim; De
                  Blasis, Oggettivo, soggettivo ed evolutivo nella prevedibilità dell’esito giudiziario tra giurisprudenza sovrana-
                  zionale e ricadute interne, in Dir. pen. cont. - Riv. Trim., 2017, 4, p. 128 ss.; Addante, Il principio di
                  prevedibilità al tempo della precarietà, in Arch. Pen. web, 2019, 2.

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