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INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI
Si intende, quindi, per norma “intellegibile” una disposizione espressa
mediante una terminologia vicina al linguaggio impiegato dal cittadino, così da
poter trarre, dalla semplice lettura della disposizione, un significato letterale uni-
voco immediatamente percepibile.
Tale chiarezza semantica consente, altresì, di controllare la prevedibilità
della evoluzione interpretativa della norma: l’interpretazione di una norma
intellegibile è essenzialmente circoscritta ad una semplice specificazione del-
l’unico significato ricavabile dalla norma cosicché da quel nucleo certo l’inter-
pretazione non potrebbe divergere.
Questo criterio, espressamente denominato “principio di intellegibilità”,
troverebbe il suo fondamento normativo nell’art. 27 della Costituzione, in
quanto il giudizio di colpevolezza presuppone, anzitutto, che il contenuto della
norma sia intellegibile, al fine di consentire al cittadino di orientare consapevol-
mente le proprie libere scelte di azioni .
(5)
Il legislatore, allora, nella configurazione della norma dovrebbe privilegia-
re l’impiego di un linguaggio chiaro, preciso e univocamente interpretabile,
posto che, al contrario, parole ambigue, elastiche o indeterminate potrebbero
legittimare un intervento della giurisprudenza nella specificazione dell’accezio-
ne semantica della parola ambigua che dovrebbe prevalere, con tutte le accen-
nate conseguenze sfavorevoli sul piano della certezza del diritto e della libertà
di autodeterminazione.
Si specifica come il livello di intellegibilità richiesto per una norma dipen-
de dalla sua funzione: il grado massimo di intellegibilità, per esempio, spetta alle
fattispecie incriminatrici di parte speciale, in quanto esse fissano direttamente il
comportamento penalmente rilevante.
I primi due capitoli della recente monografia cui si fa riferimento rappre-
sentano un quadro nel quale la norma si riempie di contenuto nella sua fase
applicativa mediante un costante intervento della giurisprudenza. Ciò, natural-
mente, pone il problema della prevedibilità della evoluzione interpretativa della
norma e, quindi, dell’esito giudiziario , tema che ha trovato la sua più lucida
(6)
affermazione nella giurisprudenza convenzionale e dal quale non sembra poter-
si prescindere nell’attuale dibattito sulla legalità penale.
(5) De Blasis, L’intellegibilità come misura oggettiva di prevedibilità della norma penale, cit., p. 42 ss.
(6) In argomento, Viganò, Il principio di prevedibilità della decisione giudiziaria in materia penale, in Dir.
pen. cont., 19 dicembre 2016, Id., Il nullum crimen conteso: legalità ‘costituzionale’ vs. ‘convenzionale’?,
in Dir. pen. cont., 5 aprile 2017; Perrone, Nullum crimen sine iure. Il diritto penale giurisprudenziale
tra dinamiche interpretative in malam partem e nuove istanze di garanzia, Torino, 2009, passim; De
Blasis, Oggettivo, soggettivo ed evolutivo nella prevedibilità dell’esito giudiziario tra giurisprudenza sovrana-
zionale e ricadute interne, in Dir. pen. cont. - Riv. Trim., 2017, 4, p. 128 ss.; Addante, Il principio di
prevedibilità al tempo della precarietà, in Arch. Pen. web, 2019, 2.
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