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INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI




                  La riforma inoltre prevede l’inserimento di un comma 1-bis all’articolo 6
             del d.lgs. n. 106/2006 aggiungendo ai doveri spettanti al Procuratore Generale
             presso la Corte di Appello, una particolare forma di vigilanza, acquisendo ogni
             tre mesi dalle Procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del ter-
             mine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e
             da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti
             indicati  nell’articolo  362,  comma  1-ter,  del  codice  di  procedura  penale,  con
             inoltro al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione di una relazione
             almeno semestrale. Il tutto per monitorare il rispetto della norma su tutto il
             territorio.
                  La seconda grande novità riguarda l’allungamento dei tempi per sporgere
             denuncia da parte della vittima. La parte offesa ora ha dodici mesi per farlo e
             non più sei come prima. L’arco temporale dunque si fa più ampio. Con tale
             nuova legge inoltre, si apportano modifiche al divieto di avvicinamento ai luo-
             ghi frequentati dalla vittima. Il giudice, al fine di garantire il pieno rispetto di
             questa imposizione, è libero di predisporre l’utilizzo del braccialetto elettronico
             nei confronti dell’indagato per controllarne gli spostamenti. È opportuno infat-
             ti arrivare a una più attenta e tempestiva valutazione del rischio che la donna
             corre,  valutando  quanto  prima  la  pericolosità  sociale  dell’uomo  violento.
             Quanto detto può essere realizzato attraverso un massiccio investimento sulla
             formazione degli operatori.

             La ratio della Legge n. 122/2023: prime osservazioni
                  La ratio delle nuove disposizioni, come si desume anche dalla relazione
             presentata in aula alla Camera dei Deputati  è quella di rafforzare il cosiddetto
                                                      (1)
             Codice Rosso e di garantire la massima celerità nella valutazione delle denunce
             nel caso di delitti di violenza domestica e di genere, perché in queste ipotesi la
             violenza è spesso caratterizzata da una escalation. Sotto questo profilo è stata
             esaltata la capacità di rendere più stringenti i tempi di operatività assicurando
             maggiore effettività all’intervento del Pubblico Ministero a tutela delle vittime.
                  Nel  dettaglio  si  prevede  che  il  procuratore  della  Repubblica  può,  con
             provvedimento motivato, revocare l’assegnazione per la trattazione del proce-
             dimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell’art. 362, comma 1-ter,
             del codice di procedura penale. Entro tre giorni dalla comunicazione della revo-
             ca,  il  magistrato  può  presentare  osservazioni  scritte  al  Procuratore  della
             Repubblica.

             (1)  Seduta del 19 luglio 2023, n. 142, Camera dei Deputati, reperibile su https://www.camera.it/
                  leg19/410?idseduta=0142&tipo=stenografico#sed0142.stenografico.tit00140.

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