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INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI
La riforma inoltre prevede l’inserimento di un comma 1-bis all’articolo 6
del d.lgs. n. 106/2006 aggiungendo ai doveri spettanti al Procuratore Generale
presso la Corte di Appello, una particolare forma di vigilanza, acquisendo ogni
tre mesi dalle Procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del ter-
mine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e
da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti
indicati nell’articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, con
inoltro al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione di una relazione
almeno semestrale. Il tutto per monitorare il rispetto della norma su tutto il
territorio.
La seconda grande novità riguarda l’allungamento dei tempi per sporgere
denuncia da parte della vittima. La parte offesa ora ha dodici mesi per farlo e
non più sei come prima. L’arco temporale dunque si fa più ampio. Con tale
nuova legge inoltre, si apportano modifiche al divieto di avvicinamento ai luo-
ghi frequentati dalla vittima. Il giudice, al fine di garantire il pieno rispetto di
questa imposizione, è libero di predisporre l’utilizzo del braccialetto elettronico
nei confronti dell’indagato per controllarne gli spostamenti. È opportuno infat-
ti arrivare a una più attenta e tempestiva valutazione del rischio che la donna
corre, valutando quanto prima la pericolosità sociale dell’uomo violento.
Quanto detto può essere realizzato attraverso un massiccio investimento sulla
formazione degli operatori.
La ratio della Legge n. 122/2023: prime osservazioni
La ratio delle nuove disposizioni, come si desume anche dalla relazione
presentata in aula alla Camera dei Deputati è quella di rafforzare il cosiddetto
(1)
Codice Rosso e di garantire la massima celerità nella valutazione delle denunce
nel caso di delitti di violenza domestica e di genere, perché in queste ipotesi la
violenza è spesso caratterizzata da una escalation. Sotto questo profilo è stata
esaltata la capacità di rendere più stringenti i tempi di operatività assicurando
maggiore effettività all’intervento del Pubblico Ministero a tutela delle vittime.
Nel dettaglio si prevede che il procuratore della Repubblica può, con
provvedimento motivato, revocare l’assegnazione per la trattazione del proce-
dimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell’art. 362, comma 1-ter,
del codice di procedura penale. Entro tre giorni dalla comunicazione della revo-
ca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al Procuratore della
Repubblica.
(1) Seduta del 19 luglio 2023, n. 142, Camera dei Deputati, reperibile su https://www.camera.it/
leg19/410?idseduta=0142&tipo=stenografico#sed0142.stenografico.tit00140.
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