Page 15 - Rassegna 2023-3
P. 15
LA DISCIPLINA DELLO SPLIT PAYMENT PER CONTRASTARE L’EVASIONE FISCALE
NELLA DIREZIONE ATTESA DAL PNRR
Già prima di tale DM, tuttavia, il MEF aveva chiarito con Comunicato
stampa n. 7 del 9 gennaio 2015 alcuni punti che avevano causato preoccupa-
(2)
zioni tra gli operatori, in particolare relativamente al trattamento da riservare alle
fatture ad esigibilità differita emesse nel periodo d’imposta (ovvero entro il 31
dicembre) 2014. Nel Comunicato si specifica che il regime dello Split Payment si
applica esclusivamente alle operazioni fatturate dal 1° gennaio 2015, per le quali
l’esigibilità dell’imposta si verificherà successivamente alla stessa data. Quanto
qui riportato nel Comunicato del MEF, è stato poi espressamente previsto dai
successivi DM di attuazione del 23 gennaio 2015 e del 20 febbraio 2015.
Quest’ultimo ha semplicemente introdotto una modifica rispetto al precedente
DM in relazione alle semplificazioni per i rimborsi dell’IVA da effettuarsi in via
prioritaria e all’efficacia delle disposizioni in esso contenute, che si applicano a par-
tire dalle richieste di rimborso relative al primo trimestre dell’anno di imposta 2015.
Dal punto di vista della normativa nazionale, inoltre, ai sensi del DL 30
dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio
2016, n. 21, anche per l’anno 2016 è prorogato l’utilizzo delle somme iscritte in
conto residui nell’anno 2015 nel bilancio dello Stato, relative all’applicazione
delle disposizioni normative in tema di Split Payment introdotte dal già citato art.
17-ter del DPR 633/1972. Tale disposizione implica che le aziende dovranno
continuare ad esporre l’IVA in fattura, ma l’ente non procederà a saldare il rela-
tivo importo, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento
all’erario direttamente da parte dell’ente stesso. Questa nota della norma analiz-
za la procedura da seguire, in base alla quale l’IVA a debito viene versata diret-
tamente dall’ente pubblico, dal momento che ha ricevuto la fattura, anziché dal
soggetto che l’ha emessa.
A livello operativo, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate,
i fornitori emettono la fattura con tutte le indicazioni previste dalla legge ex art.
21 del DPR 633/1972. A titolo esemplificativo, pure non dovendo versare l’IVA
il fornitore è comunque tenuto a registrare la fattura nel registro IVA delle fatture
emesse, indicando espressamente la relativa IVA non incassata. La peculiarità con-
siste nell’obbligatorietà di inserimento dell’apposita dicitura in fattura, prevista
dall’art. 2 del DM del 23 gennaio 2015: i soggetti passivi dell’IVA, che effettuano le ces-
sioni di beni e le prestazioni di servizi di cui all’art. 1, emettono la fattura secondo quanto pre-
visto dall’art. 21 del DPR 633/1972 con l’annotazione scissione dei pagamenti, ovvero Split
Payment ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/1972. Se la fattura non contiene tale
annotazione, è applicabile la sanzione amministrativa da mille a ottomila euro.
(2) Il testo integrale del Comunicato stampa è consultabile online al seguente link:
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2015/comunicato_0007.html
13