Page 15 - Rassegna 2023-3
P. 15

LA DISCIPLINA DELLO SPLIT PAYMENT PER CONTRASTARE L’EVASIONE FISCALE
                                      NELLA DIREZIONE ATTESA DAL PNRR




                    Già prima di tale DM, tuttavia, il MEF aveva chiarito con Comunicato
               stampa n. 7 del 9 gennaio 2015  alcuni punti che avevano causato preoccupa-
                                              (2)
               zioni tra gli operatori, in particolare relativamente al trattamento da riservare alle
               fatture ad esigibilità differita emesse nel periodo d’imposta (ovvero entro il 31
               dicembre) 2014. Nel Comunicato si specifica che il regime dello Split Payment si
               applica esclusivamente alle operazioni fatturate dal 1° gennaio 2015, per le quali
               l’esigibilità dell’imposta si verificherà successivamente alla stessa data. Quanto
               qui riportato nel Comunicato del MEF, è stato poi espressamente previsto dai
               successivi  DM  di  attuazione  del  23  gennaio  2015  e  del  20  febbraio  2015.
               Quest’ultimo ha semplicemente introdotto una modifica rispetto al precedente
               DM in relazione alle semplificazioni per i rimborsi dell’IVA da effettuarsi in via
               prioritaria e all’efficacia delle disposizioni in esso contenute, che si applicano a par-
               tire dalle richieste di rimborso relative al primo trimestre dell’anno di imposta 2015.
                    Dal punto di vista della normativa nazionale, inoltre, ai sensi del DL 30
               dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio
               2016, n. 21, anche per l’anno 2016 è prorogato l’utilizzo delle somme iscritte in
               conto residui nell’anno 2015 nel bilancio dello Stato, relative all’applicazione
               delle disposizioni normative in tema di Split Payment introdotte dal già citato art.
               17-ter del DPR 633/1972. Tale disposizione implica che le aziende dovranno
               continuare ad esporre l’IVA in fattura, ma l’ente non procederà a saldare il rela-
               tivo importo, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento
               all’erario direttamente da parte dell’ente stesso. Questa nota della norma analiz-
               za la procedura da seguire, in base alla quale l’IVA a debito viene versata diret-
               tamente dall’ente pubblico, dal momento che ha ricevuto la fattura, anziché dal
               soggetto che l’ha emessa.
                    A livello operativo, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate,
               i fornitori emettono la fattura con tutte le indicazioni previste dalla legge ex art.
               21 del DPR 633/1972. A titolo esemplificativo, pure non dovendo versare l’IVA
               il fornitore è comunque tenuto a registrare la fattura nel registro IVA delle fatture
               emesse, indicando espressamente la relativa IVA non incassata. La peculiarità con-
               siste nell’obbligatorietà di inserimento dell’apposita dicitura in fattura, prevista
               dall’art. 2 del DM del 23 gennaio 2015: i soggetti passivi dell’IVA, che effettuano le ces-
               sioni di beni e le prestazioni di servizi di cui all’art. 1, emettono la fattura secondo quanto pre-
               visto dall’art. 21 del DPR 633/1972 con l’annotazione scissione dei pagamenti, ovvero Split
               Payment ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/1972. Se la fattura non contiene tale
               annotazione, è applicabile la sanzione amministrativa da mille a ottomila euro.

               (2)   Il  testo  integrale  del  Comunicato  stampa  è  consultabile  online  al  seguente  link:
                    http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2015/comunicato_0007.html

                                                                                         13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20