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SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI CONFIGURABILITÀ DEL REATO DI TRUFFA PER
LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA EXTRAISTITUZIONALE NON AUTORIZZATA
Sulla scorta di tale considerazione, i supremi giudici hanno quindi rilevato
che la mancata attivazione della procedura di recupero delle retribuzioni altrove
percepite dal militare comportassero “un danno patrimoniale non immediato
(configurabile esclusivamente in termini di pericolo) e, soprattutto evitabile in
ragione della decorrenza dei termini di prescrizione dell’azione dal momento
della scoperta della condotta deviante (v. Corte dei Conti, sez. Lombardia, del
28 dicembre 2021, per cui nel caso di svolgimento di incarichi extraistituzionali non
autorizzati da parte di dipendenti pubblici, il termine quinquennale di prescrizione
decorre dalla data della scoperta dell’illecito, in presenza di un obbligo di comuni-
cazione all’amministrazione degli incarichi conferiti, ed integrando l’elusione di tale
obbligo «occultamento doloso» ai sensi dell’art. 1, comma 2, I. n. 20/1994)”.
La complessa dinamica evolutiva che ha caratterizzato le vicende giudiziarie
sopra descritte, consente a questo punto di svolgere alcune considerazioni con-
clusive. L’empirica percezione della gravità del fenomeno non trova rispondenza
in un chiaro dettato normativo che consenta di qualificare in ogni caso come
penalmente rilevanti le condotte di quei militari che svolgono un secondo lavoro
non autorizzato.
Molto è legato agli elementi di fatto che caratterizzano i casi concreti, che
possono suggestivamente suggerire soluzioni più o meno distoniche rispetto ai
principi di diritto affermati in tema di truffa.
Non vi è dubbio, infatti, che nella sentenza n. 20323/2014 la Suprema
Corte, pur prendendo atto che l’imputato era legittimamente assente allorché si
dedicava allo svolgimento dell’attività lavorativa non autorizzata e, pertanto, era
a lui dovuto il trattamento retributivo da parte dell’amministrazione militare,
non ha esitato ad affermare la sussistenza dell’elemento del danno economico
proprio con riguardo all’erogazione dello stipendio.
Nella sentenza n. 13643/2021, qui in commento, appare invece definiti-
vamente accantonata la possibilità di individuare il danno della truffa nella
percezione della retribuzione conferita dall’Amministrazione pubblica di
appartenenza.
Sul punto, infatti, la conclusione dei supremi giudici appare perentoria e a
nostro avviso non è in alcun modo incrinata dal richiamo alla precedente deci-
sione del 2014 in termini di sostanziale omogeneità nell’approccio interpretativo
al problema del danno, in quanto tale valutazione risulta fuorviata dall’erroneo
convincimento, esposto in motivazione, che il “rapporto parallelo e continuativo”
era stato “posto in essere dal militare attraverso la produzione di false certifica-
zioni mediche attestanti l’impedimento a svolgere il servizio”, affermazione
smentita dal fatto che l’imputato, come detto, era stato assolto dai reati di diser-
zione e simulazione d’infermità.
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