Page 173 - Rassegna 2022-4
P. 173

SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI CONFIGURABILITÀ DEL REATO DI TRUFFA PER
                 LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA EXTRAISTITUZIONALE NON AUTORIZZATA




                    Sulla scorta di tale considerazione, i supremi giudici hanno quindi rilevato
               che la mancata attivazione della procedura di recupero delle retribuzioni altrove
               percepite dal militare comportassero “un danno patrimoniale non immediato
               (configurabile esclusivamente in termini di pericolo) e, soprattutto evitabile in
               ragione della decorrenza dei termini di prescrizione dell’azione dal momento
               della scoperta della condotta deviante (v. Corte dei Conti, sez. Lombardia, del
               28 dicembre 2021, per cui nel caso di svolgimento di incarichi extraistituzionali non
               autorizzati da parte di dipendenti pubblici, il termine quinquennale di prescrizione
               decorre dalla data della scoperta dell’illecito, in presenza di un obbligo di comuni-
               cazione all’amministrazione degli incarichi conferiti, ed integrando l’elusione di tale
               obbligo «occultamento doloso» ai sensi dell’art. 1, comma 2, I. n. 20/1994)”.
                    La complessa dinamica evolutiva che ha caratterizzato le vicende giudiziarie
               sopra descritte, consente a questo punto di svolgere alcune considerazioni con-
               clusive. L’empirica percezione della gravità del fenomeno non trova rispondenza
               in un chiaro dettato normativo che consenta di qualificare in ogni caso come
               penalmente rilevanti le condotte di quei militari che svolgono un secondo lavoro
               non autorizzato.
                    Molto è legato agli elementi di fatto che caratterizzano i casi concreti, che
               possono suggestivamente suggerire soluzioni più o meno distoniche rispetto ai
               principi di diritto affermati in tema di truffa.
                    Non vi è dubbio, infatti, che nella sentenza n. 20323/2014 la Suprema
               Corte, pur prendendo atto che l’imputato era legittimamente assente allorché si
               dedicava allo svolgimento dell’attività lavorativa non autorizzata e, pertanto, era
               a lui dovuto il trattamento retributivo da parte dell’amministrazione militare,
               non ha esitato ad affermare la sussistenza dell’elemento del danno economico
               proprio con riguardo all’erogazione dello stipendio.
                    Nella sentenza n. 13643/2021, qui in commento, appare invece definiti-
               vamente accantonata la possibilità di individuare il danno della truffa nella
               percezione  della  retribuzione  conferita  dall’Amministrazione  pubblica  di
               appartenenza.
                    Sul punto, infatti, la conclusione dei supremi giudici appare perentoria e a
               nostro avviso non è in alcun modo incrinata dal richiamo alla precedente deci-
               sione del 2014 in termini di sostanziale omogeneità nell’approccio interpretativo
               al problema del danno, in quanto tale valutazione risulta fuorviata dall’erroneo
               convincimento, esposto in motivazione, che il “rapporto parallelo e continuativo”
               era stato “posto in essere dal militare attraverso la produzione di false certifica-
               zioni  mediche  attestanti  l’impedimento  a  svolgere  il  servizio”,  affermazione
               smentita dal fatto che l’imputato, come detto, era stato assolto dai reati di diser-
               zione e simulazione d’infermità.


                                                                                        171
   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178