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SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI CONFIGURABILITÀ DEL REATO DI TRUFFA PER
                 LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA EXTRAISTITUZIONALE NON AUTORIZZATA




                    Tale essendo, in estrema sintesi, il quadro normativo di riferimento, vediamo
               come la giurisprudenza ha affrontato il problema della possibile rilevanza pena-
               le delle condotte di cui si è detto.
                    La fattispecie che è apparsa più rispondente ai casi concreti è la truffa.
                    Con riguardo al riconoscimento degli elementi costitutivi di tale particolare
               forma di reato, caratterizzata da un’offesa al patrimonio mediante induzione in
               errore della vittima, non sussistono dubbi in ordine alla qualificazione come arti-
               fici e raggiri dell’omessa comunicazione all’Autorità militare, ai fini dell’eventuale
               ottenimento della previa autorizzazione, dell’ulteriore attività svolta. In proposito
               la sentenza qui in commento, senza incertezze, individua nel silenzio una delle
               possibili forme di artificio, richiamando sullo specifico punto le precedenti deci-
               sioni conformi (per tutte: Sez. Prima, n. 20323 del 2014). La questione vera e più
               complessa,  però,  si  pone  con  riguardo  alla  sussistenza  del  danno,  anch’esso
               necessario per il perfezionamento del reato, e ai diversi profili mediante i quali
               questo può manifestarsi nella particolare casistica di cui ci stiamo occupando.
                    Preliminarmente occorre fugare ogni dubbio sulla configurabilità di tale ele-
               mento quando la condotta consista nello svolgimento durante l’orario di servizio
               delle ulteriori attività lavorative non autorizzate, in quanto ciò comporta l’indebito
               pagamento di emolumenti a carico dell’Amministrazione senza che vi sia la cor-
               rispettiva  prestazione  da  parte  del  militare.  È  ovvio,  quindi,  che  la  questione
               riguarda,  come  già  accennato  nelle  iniziali  premesse,  quelle  attività  svolte  nel
               tempo in cui il soggetto è libero dal servizio o comunque legittimamente assente.
                    Nella sentenza n. 20323/2014, sopra citata, la Suprema Corte sembrava
               aver aperto il campo al riconoscimento di un danno economicamente apprezza-
               bile per l’Amministrazione militare nell’indebito mantenimento in servizio del
               militare, con pagamento degli emolumenti stipendiali come diretta conseguenza
               del silenzio maliziosamente serbato sullo svolgimento del secondo lavoro.
                    In quella occasione il caso si presentava decisamente singolare, trattandosi
               di un militare che, essendosi laureato in medicina con abilitazione alla profes-
               sione medica, approfittando di lunghi periodi di convalescenza di per sé ritenuti
               legittimi (era stato infatti assolto dai reati di diserzione e simulazione d’infermità),
               aveva contratto un rapporto di lavoro a tempo pieno con una casa di cura.
                    L’esistenza di un parallelo rapporto continuativo di lavoro, svolto durante
               un’assenza dal servizio per motivi di salute, aveva costituito la base fattuale da cui,
               in  quella  complessa  vicenda  processuale,  era  scaturito  il  convincimento  dei
               supremi giudici di poter individuare il danno, così come chiaramente esposto in
               motivazione, nel pagamento degli emolumenti da parte dell’Amministrazione
               militare, considerando che questi sarebbero stati sospesi ove fosse stato comu-
               nicato dal militare lo svolgimento del secondo lavoro.


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