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STUDI MILITARI






                                                 Sviluppi giurisprudenziali

                                                 in tema di configurabilità

                            Dottore              del reato di truffa per lo
                        Antonio Sabino (*)
                                                 svolgimento  di  attività
                                                 lavorativa extraistituzionale

                                                 non autorizzata



                Nota a: Cassazione, Sentenza n. 13643 del 23 novembre 2021, deposito 8 aprile 2022



                    Alquanto diffuso nell’ambito del pubblico impiego, compreso il mondo          STUDI MILITARI
               militare, lo svolgimento di attività lavorative extraistituzionali è uno dei fenomeni
               che attirano le maggiori critiche da parte di coloro che, non sempre senza ragioni,
               tacciano le istituzioni di scarsa efficienza e di inefficaci controlli sul lavoro dei
               propri dipendenti.
                    Riguardo allo specifico ambito di nostro interesse, possiamo osservare che
               il carattere pur assorbente del servizio alle armi, nell’attuale contesto costituzio-
               nale teso ad assicurare la piena realizzazione della persona umana, non può non
               coniugarsi con la salvaguardia di un ragionevole equilibrio rispetto al diritto di
               ciascun cittadino a vedersi assicurata la possibilità di coltivare anche i propri
               interessi personali e i rapporti sociali e familiari.
                    Ciò comporta evidentemente, salvo le numerose eccezioni legate allo svol-
               gimento di incarichi che richiedono a vario titolo elevati standard operativi, che
               ai militari, come per tutti i lavoratori, è richiesto di svolgere la propria attività di
               servizio in un definito ambito temporale, così da assicurare una congrua quan-
               tità di tempo libero che, però, non di rado viene utilizzato per fare un secondo
               lavoro, per lo più in violazione delle regole in materia fiscale e previdenziale,
               quindi “in nero”, secondo la definizione corrente, oppure per ricoprire ruoli
               che risultano non compatibili con l’espletamento delle delicate funzioni pubbli-
               che attribuite ai cittadini in armi.

               (*)  Procuratore Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Roma.

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