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STUDI MILITARI
Sviluppi giurisprudenziali
in tema di configurabilità
Dottore del reato di truffa per lo
Antonio Sabino (*)
svolgimento di attività
lavorativa extraistituzionale
non autorizzata
Nota a: Cassazione, Sentenza n. 13643 del 23 novembre 2021, deposito 8 aprile 2022
Alquanto diffuso nell’ambito del pubblico impiego, compreso il mondo STUDI MILITARI
militare, lo svolgimento di attività lavorative extraistituzionali è uno dei fenomeni
che attirano le maggiori critiche da parte di coloro che, non sempre senza ragioni,
tacciano le istituzioni di scarsa efficienza e di inefficaci controlli sul lavoro dei
propri dipendenti.
Riguardo allo specifico ambito di nostro interesse, possiamo osservare che
il carattere pur assorbente del servizio alle armi, nell’attuale contesto costituzio-
nale teso ad assicurare la piena realizzazione della persona umana, non può non
coniugarsi con la salvaguardia di un ragionevole equilibrio rispetto al diritto di
ciascun cittadino a vedersi assicurata la possibilità di coltivare anche i propri
interessi personali e i rapporti sociali e familiari.
Ciò comporta evidentemente, salvo le numerose eccezioni legate allo svol-
gimento di incarichi che richiedono a vario titolo elevati standard operativi, che
ai militari, come per tutti i lavoratori, è richiesto di svolgere la propria attività di
servizio in un definito ambito temporale, così da assicurare una congrua quan-
tità di tempo libero che, però, non di rado viene utilizzato per fare un secondo
lavoro, per lo più in violazione delle regole in materia fiscale e previdenziale,
quindi “in nero”, secondo la definizione corrente, oppure per ricoprire ruoli
che risultano non compatibili con l’espletamento delle delicate funzioni pubbli-
che attribuite ai cittadini in armi.
(*) Procuratore Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Roma.
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