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STUDI MILITARI
Né a ciò è stato ritenuto di ostacolo il principio (invero affermato più volte
in giurisprudenza - da ultimo: Cass. Sez. Seconda, n. 12791/2021) secondo cui
al lavoratore spetta comunque la retribuzione per lo svolgimento anche solo di
fatto della prestazione lavorativa, avendo i supremi giudici ritenuto che comun-
que l’aspetto rilevante era da individuare nel fatto che l’Amministrazione di
appartenenza, ove fosse stata portata a conoscenza del diverso lavoro irregolar-
mente svolto, avrebbe interrotto il rapporto e il corso della retribuzione.
Le conclusioni, pertanto, apparivano tali da non escludere in via assoluta che,
almeno con riguardo a quelle situazioni in cui l’ordinamento prevedeva la desti-
tuzione del dipendente e l’interruzione del pagamento della retribuzione in caso
di inosservanza delle regole poste a presidio della tendenziale esclusività delle
prestazioni rese per l’amministrazione (come è per i militari), il danno potesse
essere individuato nell’erogazione della retribuzione da parte
dell’Amministrazione. Nella più recente sentenza 13643/2022 qui in commento,
invece, ci troviamo di fronte ad un diverso approccio interpretativo.
Il caso riguardava un militare che, senza essere autorizzato, aveva svolto,
soprattutto nei fine settimana, attività lavorativa come cameriere senza alcun
contratto, facendo apparire il proprio lavoro come svolto dai propri congiunti.
Già dalla formulazione dell’imputazione elevata a carico dell’imputato si
comprende come la questione del danno costituisse il vero nodo da sciogliere
ai fini della riconducibilità alla fattispecie della truffa delle condotte in esame.
Infatti, i giudici di merito, verosimilmente consapevoli della difficoltà di
utilizzare nel caso di specie le specifiche argomentazioni sviluppate dalla
Cassazione del 2014, sia in primo che in secondo grado, seguendo l’impostazione
del Pubblico Ministero, erano pervenuti ad una sentenza di condanna ricono-
scendo il danno - in ossequio al principio secondo cui è legittimamente dovuta
la retribuzione della prestazione lavorativa resa “di fatto” - non già negli emo-
lumenti stipendiali erogati all’imputato dall’amministrazione militare (avendo
egli continuato a svolgere regolarmente la sua attività di servizio) bensì nella
mancata attivazione, dovuta al fraudolento silenzio mantenuto dal militare, della
procedura di recupero di quanto elargito al dipendente dal diverso soggetto che
aveva beneficiato della prestazione non autorizzata, così come previsto dall’art. 53,
comma 7, del D.Lgs. n. 165/2011.
La Suprema Corte, quindi, pur richiamando (a nostro avviso impropriamente)
la precedente decisione del 2014, è pervenuta ad escludere la sussistenza del danno
nel caso esaminato, evocando consolidata giurisprudenza secondo cui per il perfe-
zionamento del reato di truffa “il danno deve essere «diretto ed effettivo» (così Sez. Un. n. 1,
del 1998, ric. Cellammare, rv 212081) e deve comportare la «definitiva perdita»
del bene (ex multis, Sez. Seconda, n. 18859 del 24 gennaio 2012, rv 282821)”.
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