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STUDI MILITARI




                  Né a ciò è stato ritenuto di ostacolo il principio (invero affermato più volte
             in giurisprudenza - da ultimo: Cass. Sez. Seconda, n. 12791/2021) secondo cui
             al lavoratore spetta comunque la retribuzione per lo svolgimento anche solo di
             fatto della prestazione lavorativa, avendo i supremi giudici ritenuto che comun-
             que  l’aspetto  rilevante  era  da  individuare  nel  fatto  che  l’Amministrazione  di
             appartenenza, ove fosse stata portata a conoscenza del diverso lavoro irregolar-
             mente svolto, avrebbe interrotto il rapporto e il corso della retribuzione.
                  Le conclusioni, pertanto, apparivano tali da non escludere in via assoluta che,
             almeno con riguardo a quelle situazioni in cui l’ordinamento prevedeva la desti-
             tuzione del dipendente e l’interruzione del pagamento della retribuzione in caso
             di inosservanza delle regole poste a presidio della tendenziale esclusività delle
             prestazioni rese per l’amministrazione (come è per i militari), il danno potesse
             essere   individuato   nell’erogazione    della   retribuzione   da    parte
             dell’Amministrazione. Nella più recente sentenza 13643/2022 qui in commento,
             invece, ci troviamo di fronte ad un diverso approccio interpretativo.
                  Il caso riguardava un militare che, senza essere autorizzato, aveva svolto,
             soprattutto nei fine settimana, attività lavorativa come cameriere senza alcun
             contratto, facendo apparire il proprio lavoro come svolto dai propri congiunti.
                  Già dalla formulazione dell’imputazione elevata a carico dell’imputato si
             comprende come la questione del danno costituisse il vero nodo da sciogliere
             ai fini della riconducibilità alla fattispecie della truffa delle condotte in esame.
                  Infatti, i giudici di merito, verosimilmente consapevoli della difficoltà di
             utilizzare  nel  caso  di  specie  le  specifiche  argomentazioni  sviluppate  dalla
             Cassazione del 2014, sia in primo che in secondo grado, seguendo l’impostazione
             del Pubblico Ministero, erano pervenuti ad una sentenza di condanna ricono-
             scendo il danno - in ossequio al principio secondo cui è legittimamente dovuta
             la retribuzione della prestazione lavorativa resa “di fatto” - non già negli emo-
             lumenti stipendiali erogati all’imputato dall’amministrazione militare (avendo
             egli continuato a svolgere regolarmente la sua attività di servizio) bensì nella
             mancata attivazione, dovuta al fraudolento silenzio mantenuto dal militare, della
             procedura di recupero di quanto elargito al dipendente dal diverso soggetto che
             aveva beneficiato della prestazione non autorizzata, così come previsto dall’art. 53,
             comma 7, del D.Lgs. n. 165/2011.
                  La Suprema Corte, quindi, pur richiamando (a nostro avviso impropriamente)
             la precedente decisione del 2014, è pervenuta ad escludere la sussistenza del danno
             nel caso esaminato, evocando consolidata giurisprudenza secondo cui per il perfe-
             zionamento del reato di truffa “il danno deve essere «diretto ed effettivo» (così Sez. Un. n. 1,
             del 1998, ric. Cellammare, rv 212081) e deve comportare la «definitiva perdita»
             del bene (ex multis, Sez. Seconda, n. 18859 del 24 gennaio 2012, rv 282821)”.


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