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STUDI MILITARI




                  Ciò ha reso necessaria la previsione di disposizioni ad hoc, volte a porre
             limiti definiti per il legittimo svolgimento di attività lavorative ulteriori negli
             orari liberi dal servizio.
                  Non è questa la sede per una disamina completa della normativa.
                  Riguardo  al  pubblico  impiego  in  genere,  ci  limiteremo  a  richiamare  il
             D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che all’art. 53, dopo aver confermato la disciplina
             delle incompatibilità dettata anche da altri testi normativi e fatte salve le cate-
             gorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svol-
             gimento di attività libero-professionali, individua nella retribuzione il criterio
             fondamentale per distinguere tra le attività che possono essere svolte libera-
             mente e quelle che necessitano di autorizzazione, non trascurando di elencare
             quelle che, per la loro particolarità, pur prevedendo un compenso, non sono
             soggette a limiti (ad es.: la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili
             o la partecipazione a convegni e seminari, ecc.).
                  Uno degli aspetti di maggior rilievo, per quanto di nostro interesse e per
             quanto di seguito sarà esposto, riguarda la previsione dell’obbligo del versamento
             all’amministrazione dei compensi ricevuti per le prestazioni lavorative svolte
             senza la prescritta autorizzazione.
                  Le  regole  testé  evocate,  come  detto  applicabili  in  genere  al  pubblico
             impiego, sono in buona parte confluite nel D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
             dell’Ordinamento Militare), che agli artt. 894 e ss. detta disposizioni specifiche
             per il personale militare, prevedendo all’art. 898 dei peculiari meccanismi pro-
             cedurali che possono portare fino alla decadenza dall’impiego del soggetto che
             non ottemperi alle prescrizioni.
                  In particolare, in caso di svolgimento di incarichi incompatibili con lo status
             militare e fermo restando l’obbligo di versamento all’amministrazione dei com-
             pensi percepiti ai sensi del comma 7 dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 (ritenuto paci-
             ficamente applicabile), l’Autorità militare procede a diffidare l’interessato che è
             tenuto a far cessare l’incompatibilità (quindi a interrompere lo svolgimento dell’at-
             tività extraistituzionale) entro quindici giorni, pena la decadenza dall’impiego .
                                                                                    (1)
                  In caso di incarichi astrattamente autorizzabili, ma per i quali l’autorizzazione
             non sia stata previamente chiesta, non è prevista alcuna concessione ex post,
             ossia “a sanatoria”, tuttavia nulla vieterebbe all’amministrazione, se possibile, di
             concederla per il futuro, ferma restando l’illegittimità della situazione pregressa,
             per la quale andrà comunque seguita la rigorosa procedura appena descritta con
             conseguente obbligo di versamento all’amministrazione dei compensi eventual-
             mente percepiti.


             (1)  Da notare che l’eventuale azione disciplinare non è preclusa nei confronti del militare che
                  ottempera alla diffida.

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