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STUDI MILITARI
Ciò ha reso necessaria la previsione di disposizioni ad hoc, volte a porre
limiti definiti per il legittimo svolgimento di attività lavorative ulteriori negli
orari liberi dal servizio.
Non è questa la sede per una disamina completa della normativa.
Riguardo al pubblico impiego in genere, ci limiteremo a richiamare il
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che all’art. 53, dopo aver confermato la disciplina
delle incompatibilità dettata anche da altri testi normativi e fatte salve le cate-
gorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svol-
gimento di attività libero-professionali, individua nella retribuzione il criterio
fondamentale per distinguere tra le attività che possono essere svolte libera-
mente e quelle che necessitano di autorizzazione, non trascurando di elencare
quelle che, per la loro particolarità, pur prevedendo un compenso, non sono
soggette a limiti (ad es.: la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili
o la partecipazione a convegni e seminari, ecc.).
Uno degli aspetti di maggior rilievo, per quanto di nostro interesse e per
quanto di seguito sarà esposto, riguarda la previsione dell’obbligo del versamento
all’amministrazione dei compensi ricevuti per le prestazioni lavorative svolte
senza la prescritta autorizzazione.
Le regole testé evocate, come detto applicabili in genere al pubblico
impiego, sono in buona parte confluite nel D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell’Ordinamento Militare), che agli artt. 894 e ss. detta disposizioni specifiche
per il personale militare, prevedendo all’art. 898 dei peculiari meccanismi pro-
cedurali che possono portare fino alla decadenza dall’impiego del soggetto che
non ottemperi alle prescrizioni.
In particolare, in caso di svolgimento di incarichi incompatibili con lo status
militare e fermo restando l’obbligo di versamento all’amministrazione dei com-
pensi percepiti ai sensi del comma 7 dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 (ritenuto paci-
ficamente applicabile), l’Autorità militare procede a diffidare l’interessato che è
tenuto a far cessare l’incompatibilità (quindi a interrompere lo svolgimento dell’at-
tività extraistituzionale) entro quindici giorni, pena la decadenza dall’impiego .
(1)
In caso di incarichi astrattamente autorizzabili, ma per i quali l’autorizzazione
non sia stata previamente chiesta, non è prevista alcuna concessione ex post,
ossia “a sanatoria”, tuttavia nulla vieterebbe all’amministrazione, se possibile, di
concederla per il futuro, ferma restando l’illegittimità della situazione pregressa,
per la quale andrà comunque seguita la rigorosa procedura appena descritta con
conseguente obbligo di versamento all’amministrazione dei compensi eventual-
mente percepiti.
(1) Da notare che l’eventuale azione disciplinare non è preclusa nei confronti del militare che
ottempera alla diffida.
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