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DOTTRINA
Esso rientra tra gli atti tipici di assicurazione delle fonti di prova previsti
dall’art. 348, comma 2, lett. c), c.p.p. che legittima gli ufficiali di polizia giudizia-
ria ad effettuare i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle
cose. Esaurito tale contesto temporale, l’attività di accertamento della polizia
giudiziaria, mediante osservazione, constatazione delle tracce e degli altri effetti
materiali che il reato ha lasciato, si inquadra nella formulazione giuridica della
“Ispezione” di luoghi, cose o persone disciplinata negli articoli 244 - 246 c.p.p.,
il cui potere è attribuito sia al pubblico ministero, che emette però un decreto
motivato, con eventuale delega agli ufficiali di polizia giudiziaria, sia al giudice
nel dibattimento, entrambi ricompresi nella dicitura “autorità giudiziaria”.
Il sopralluogo psico-criminologico si colloca al difuori delle citate ipotesi
di intervento di polizia giudiziaria e si profila unicamente come un atto di
“accesso sulla scena del crimine” per finalità di analisi mediante una metodica
basata sull’ osservazione psico-criminologica, svolta da personale appositamen-
te specializzato , nel più ampio esercizio delle funzioni dell’art. 55 c.p.p. e 348,
(29)
comma 1 e 2, lett. b) , c.p.p. Pertanto, esso non è un atto di accertamento
(30)
urgente di cui all’art. 354 c.p.p., né una ispezione disposta dal pubblico ministero,
con finalità di individuare ed eventualmente raccogliere o repertare tracce (atti-
vità di investigazione diretta), quanto semplicemente quell’insieme delle azioni
tendenti ad osservare, individuare e fissare tutti quegli elementi utili all’indagine
criminologica (attività di investigazione indiretta) e che saranno posti alla base
dei processi di interpretazione e valutazione delle inferenze .
(31)
Il sopralluogo psico-criminologico deve, quindi, tendere alla raccolta e
organizzazione dei dati utili a formulare inferenze e, quanto più accurato e
attendibile sarò il dato, più sarà verosimile l’inferenza criminologica scaturente.
L’inferenza è un procedimento razionale che partendo da un insieme di
elementi osservati e di fatti (in un determinato dominio) e di leggi (regole for-
mali che rappresentano la dinamica del dominio) fa conseguire nuovi fatti e
nuove regole.
(29) Gli specialisti frequentano il corso di specializzazione presso l’ISTI quali “Addetti ai rilievi
tecnici e Repertamento”.
(30) Art. 348 c.p.p.: “1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia
giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell’articolo 55 raccogliendo in specie ogni
elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole. 2. Al fine indi-
cato nel comma 1, procede, fra l’altro: a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al
reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi; b) alla ricerca delle persone
in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti; c) al compimento
degli atti indicati negli articoli seguenti”.
(31) L’attività deve comunque essere autorizzata dal pubblico ministero nell’ambito della generale
delega per l’intervento della Sezione di Psicologia Investigativa.
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