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DOTTRINA




                  Esso rientra tra gli atti tipici di assicurazione delle fonti di prova previsti
             dall’art. 348, comma 2, lett. c), c.p.p. che legittima gli ufficiali di polizia giudizia-
             ria ad effettuare i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle
             cose. Esaurito tale contesto temporale, l’attività di accertamento della polizia
             giudiziaria, mediante osservazione, constatazione delle tracce e degli altri effetti
             materiali che il reato ha lasciato, si inquadra nella formulazione giuridica della
             “Ispezione” di luoghi, cose o persone disciplinata negli articoli 244 - 246 c.p.p.,
             il cui potere è attribuito sia al pubblico ministero, che emette però un decreto
             motivato, con eventuale delega agli ufficiali di polizia giudiziaria, sia al giudice
             nel dibattimento, entrambi ricompresi nella dicitura “autorità giudiziaria”.
                  Il sopralluogo psico-criminologico si colloca al difuori delle citate ipotesi
             di  intervento  di  polizia  giudiziaria  e  si  profila  unicamente  come  un  atto  di
             “accesso sulla scena del crimine” per finalità di analisi mediante una metodica
             basata sull’ osservazione psico-criminologica, svolta da personale appositamen-
             te specializzato , nel più ampio esercizio delle funzioni dell’art. 55 c.p.p. e 348,
                           (29)
             comma 1 e 2, lett. b) , c.p.p. Pertanto, esso non è un atto di accertamento
                                  (30)
             urgente di cui all’art. 354 c.p.p., né una ispezione disposta dal pubblico ministero,
             con finalità di individuare ed eventualmente raccogliere o repertare tracce (atti-
             vità di investigazione diretta), quanto semplicemente quell’insieme delle azioni
             tendenti ad osservare, individuare e fissare tutti quegli elementi utili all’indagine
             criminologica (attività di investigazione indiretta) e che saranno posti alla base
             dei processi di interpretazione e valutazione delle inferenze .
                                                                      (31)
                  Il  sopralluogo  psico-criminologico  deve,  quindi,  tendere  alla  raccolta  e
             organizzazione  dei  dati  utili  a  formulare  inferenze  e,  quanto  più  accurato  e
             attendibile sarò il dato, più sarà verosimile l’inferenza criminologica scaturente.
                  L’inferenza è un procedimento razionale che partendo da un insieme di
             elementi osservati e di fatti (in un determinato dominio) e di leggi (regole for-
             mali che rappresentano la dinamica del dominio) fa conseguire nuovi fatti e
             nuove regole.


             (29)  Gli specialisti frequentano il corso di specializzazione presso l’ISTI quali “Addetti ai rilievi
                  tecnici e Repertamento”.
             (30)  Art. 348 c.p.p.: “1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia
                  giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell’articolo 55 raccogliendo in specie ogni
                  elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole. 2. Al fine indi-
                  cato nel comma 1, procede, fra l’altro: a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al
                  reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi; b) alla ricerca delle persone
                  in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti; c) al compimento
                  degli atti indicati negli articoli seguenti”.
             (31)  L’attività deve comunque essere autorizzata dal pubblico ministero nell’ambito della generale
                  delega per l’intervento della Sezione di Psicologia Investigativa.

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