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IL SOPRALLUOGO PSICO-CRIMINOLOGICO NELL’ARMA DEI CARABINIERI
Il documento viene rimesso agli organi investigativi competenti cui spetta
ogni valutazione ai fini della documentazione dell’attività di polizia giudiziaria e
conseguente trasmissione della stessa al pubblico ministero ai sensi dell’art. 357
c.p.p. Non è tuttavia da tralasciare la valenza della Nota Tecnica all’interno del
ragionamento processuale laddove essa può costituire elemento importante di
corroboration e di cumulative redundancy per ridurre il tasso di equivocità di
(23)
(24)
ogni ipotesi di accusa, al fine di tenere integro il paradigma imposto dal Beyond
Any Reasonable Doubt (BARD) .
(25)
In particolare, è pacifico come la regola BARD nel processo penale si
avvalga non solo dei principi di materialità, determinatezza e offensività del
diritto penale per delineare il fatto reato, ma anche di leggi scientifiche o for-
mate con metodo scientifico che la legge penale adatta , nonché di leggi socia-
(26)
li che la legge penale recepisce nel rispetto delle leggi scientifiche .
(27)
Allora, il contributo di analisi criminologica assume un valore sempre più
pregnante se, superando la concezione bipartita o tripartita del reato , si con-
(28)
siderano anche tutti i profili valutativi della struttura del reato, compreso quello
psicologico e comportamentale.
5. Il sopralluogo psico-criminologico
Nel citato panorama normativo vigente, il termine sopralluogo non figura
nella nomenclatura delle attività svolte dalla polizia giudiziaria, ma esso si
sostanzia nelle attività qualificate come mezzi di ricerca della prova che sono
previsti in due momenti principali delle indagini. In primis, a seguito dell’inter-
vento al verificarsi del reato, troviamo la previsione dell’art. 354 c.p.p.
“Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro”.
(23) Consiste nell’acquisire informazioni coerenti con quelle utilizzate nell’inferenza dell’ipotesi
di colpevolezza.
(24) Acquisire elementi convergenti con l’inferenza nel suo complesso.
(25) Formula anglosassone che rappresenta il principio della presunzione di innocenza, ricalcato
nell’art. 533, comma 1 del nostro c.p.p. “Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’im-
putato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio” e che
regola anche il rapporto tra diritto penale e scienza.
(26) Ciò vale per l’elaborazione della nozione di causalità.
(27) Ciò vale, in particolare, per la elaborazione della nozione di dolo e di colpa.
(28) La teoria bipartita considera il reato composto da due elementi fondamentali: l’elemento
oggettivo (cioè il fatto materiale) costituito dall’azione od omissione (requisiti soggettivi del
fatto), dall’evento naturalistico (quando c’è) e dal rapporto di causalità che deve intercorrere
tra condotta ed evento (requisito oggettivi del fatto); l’elemento soggettivo (cioè la colpevo-
lezza costituito dall’atteggiamento del reo. La teoria tripartita aggiunge l’antigiuridicità cioè
la contrarietà del fatto all’ordinamento indipendentemente dall’elemento psicologico.
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