Page 135 - Rassegna 2021-2
P. 135

DAI “BENI CULTURALI” ALL’“ARTE” CONTEMPORANEA
                                    LE NUOVE FRONTIERE DELLA TUTELA



               loro collezionismo, al progressivo ampliamento del numero delle attività umane
               ascrivibili al campo dell’arte (molte delle quali contigue ai campi della comuni-
               cazione  e  della  pubblicità),  alla  sperimentazione  sempre  più  spinta  di  nuovi
               materiali e supporti impiegati per produrre arte.
                     Come effetti collaterali assistiamo, invece, all’esplosione di falsi “d’autore”
               e di opere contraffatte in vario modo , che inquinano anche forme storicizza-
                                                   (39)
               te di produzione artistica quali quelle del “multiplo” .
                                                                  (40)
                     Esaminando le condotte con cui l’illecito si manifesta, ai sensi dell’art. 178,
               D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 se ne distinguono tre tipi:
                     ➢ contraffazione ,  consistente  nella  creazione  integrale  di  un  falso,  poi
                                  (41)
               spacciato come autentico;
                     ➢ alterazione, consistente nell’intervento su un’opera originale con adatta-
               menti e modifiche tali da rendere la stessa più appetibile o seducente agli occhi
               dei potenziali acquirenti;
                     ➢ riproduzione, creazione pedissequa della copia di un’opera autentica, così
               che possa essere confusa con l’originale o con una replica dello stesso autore
               dell’opera originale.
                     L’apporto delle nuove tecnologie (tra cui stampanti 3-D con relativi software
               CAD ) ha permesso sia di innalzare i livelli qualitativi delle operazioni tecni-
                     (42)
               (39)  L’incompletezza dell’attuale disciplina del commercio storico-artistico (circoscritta alla Legge
                     “Pieraccini” 20 novembre 1971, n. 1062 e poi in larga parte trasfusa nel Codice dei beni cul-
                     turali e del paesaggio, specie negli artt. 63 e 64) ha favorito a suo modo la conseguente mol-
                     tiplicazione di mercanti d’arte improvvisati e, in assenza di un albo degli storici dell’arte, delle
                     cosiddette “perizie truffaldine” rilasciate da chi non abbia titoli adeguati alle attribuzioni (lad-
                     dove per autenticazione si intende una pronuncia solenne di paternità, mentre per attribu-
                     zione o accreditamento il conferimento di un semplice credito di autenticità fondato su una
                     opinione “autorevole”, che non esclude quelle di segno contrario).
               (40)  Per “multiplo” si intende un’opera d’arte pensata e progettata ab ovo per essere realizzata in
                     più repliche, pertanto ogni pezzo è da considerarsi un esemplare d’autore. In realtà, anche
                     una forma d’arte standardizzata come questa si presta ad un margine di personalizzazione: si
                     pensi ad alcune produzione in serie di Warhol o di Schifano, semplici fotografie su cui gli
                     autori intervengono con pennellate atte a creare dettagli unici, così da rendere di fatto ogni
                     singola immagine diversa dall’altra per esprimere nel loro insieme una molteplicità ed una
                     varietà di stati d’animo.
               (41)  L’arte  della  contraffazione  risale  all’antichità:  è  noto  che  anche  il  grande  maestro
                     Michelangelo ha simulato un “Cupido addormentato”, invecchiandolo artificialmente per
                     venderlo al cardinale Raffaele Riario di San Giorgio.
               (42)  Acronimo inglese correntemente utilizzato per indicare due concetti correlati, ma differenti:
                     ➣ computer-aided drafting (disegno tecnico assistito dall’elaboratore), in riferimento all’uso di
                     software di grafica per supportare l’attività di disegno tecnico (drafting) partendo dalla creazio-
                     ne di un modello, tipicamente in 2-D, del disegno tecnico che descrive il manufatto da rea-
                     lizzare in ultima battuta;
                     ➣ computer-aided design (progettazione assistita dall’elaboratore), in riferimento all’uso di soft-
                     ware di grafica per supportare la progettazione (design) di manufatti, sia virtuali che reali, par-
                     tendo dalla creazione di modelli in 3-D, del manufatto.

                                                                                        133
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140