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IL CONTRASTO AI TRAFFICI TRANSNAZIONALI DI SOSTANZE STUPEFACENTI
Per i suddetti motivi, il contrasto ai traffici transnazionali di sostanze stu-
pefacenti coincide, nella maggior parte dei casi, con la manovra di contrasto alle
organizzazioni di tipo mafioso autoctone e, più recentemente, straniere, pre-
scindendo dalla localizzazione territoriale delle stesse.
Anche sulla base di tali considerazioni, il legislatore ha affidato, con spe-
cifici provvedimenti normativi perfezionatisi nel tempo, alle tre forze di polizia
e alla Direzione Investigativa Antimafia il contrasto alle organizzazioni di tipo
mafioso, perseguendo le diverse forme di manifestazione, ovvero i reati-fine, fra
cui figurano i traffici transnazionali di sostanze stupefacenti.
La necessità di un approccio sistemico alle fenomenologie criminali in argo-
mento emerse negli anni Settanta del secolo scorso, ovvero quando furono indi-
viduate fra le principali fonti di arricchimento illecito delle organizzazioni mafiose.
Da tale esigenza, nacque l’Ufficio di direzione e di coordinamento dell’attività di
polizia volta alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito delle sostanze
stupefacenti o psicotrope , successivamente trasformato in Servizio della
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Direzione centrale della polizia criminale, in cui [confluirono, n.d.r.], il personale,
le strutture e le dotazioni dell’ufficio stesso , poi denominato Servizio Centrale
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Antidroga e, infine, nella Direzione Centrale per i Servizi Antidroga nell’am-
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bito di una serie di provvedimenti normativi a caratterizzazione antimafia con
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i quali furono istituiti i Servizi Centrali e interprovinciali di polizia giudiziaria
delle tre forze di polizia nonché la Direzione Nazionale Antimafia e
Antiterrorismo e le Direzioni Distrettuali Antimafia, chiamate ad esercitare le
funzioni di cui all’art. 371-bis c.p.p., nel quadro di un complessivo potenziamento
delle attività antimafia di cui all’art. 51 comma 3-bis c.p.p. e, nello specifico,
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antidroga, essendo in esso ricompresi i delitti previsti dall’articolo 74 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
(1) Art. 7, Legge 22 dicembre 1975, n. 685.
(2) Art. 35, Legge 1° aprile 1981, n. 121.
(3) Art. 5, Legge 26 giugno 1990, n. 162.
(4) Legge 15 gennaio 1991, n. 16, “Norme di adeguamento dell’organizzazione del Ministero
dell’Interno per il potenziamento dell’attività antidroga”.
(5) Art. 12 del DL n. 152/1991, “Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organiz-
zata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa”.
(6) “Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto
e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e
474, 416-bis, 600, 601, 602 e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle asso-
ciazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall’articolo 74 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’arti-
colo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gen-
naio 1973, n. 43, e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le funzioni
indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tri-
bunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente”.
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