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IL CONTRASTO AI TRAFFICI TRANSNAZIONALI DI SOSTANZE STUPEFACENTI



               tracciamento dei carichi di sostanze stupefacenti, attraverso operazioni speciali
               finalizzate all’individuazione del destinatario finale ovvero delle organizzazioni
               criminali che ne gestiscono l’afflusso, il trasporto e lo smistamento. Laddove in
               traffici avvengano in ambiente marittimo e la destinazione non sia individuabile
               in un porto nazionale, la Direzione promuove l’intervento in mare delle compo-
               nenti aero-navali della Guardia di Finanza, avvalendosi del dettato normativo di
               cui all’art. 17 della Convenzione delle Nazioni Unite  contro il traffico illecito di
                                                                (12)
               stupefacenti e di sostanze psicotrope, conclusa a Vienna il 20 dicembre 1988 .
                                                                                        (13)
                     In tale quadro, sono state aggiornate le disposizioni inerenti modalità e
               qualità  delle  relazioni  internazionali  da  tenere,  consapevoli  della  rilevanza
               assunta dai suddetti obiettivi, correlati agli interessi delle associazioni di tipo
               mafioso autoctone, per le quali il traffico di sostanze stupefacenti è tornato ad
               essere il principale mezzo di arricchimento illecito.
                     Gli Esperti costituiscono un fondamentale quanto indispensabile fattore
               di successo della strategia di contrasto in argomento, che si concretizza nella
               costante ricerca di una sinergia reale con i collaterali organismi di polizia esteri
               e nella contestualizzazione delle attività di promozione, ovvero nella capacità di
               individuare e coltivare spunti investigativi attraverso una continua interlocuzio-
               ne  operativa  con  i  collaterali,  cui  offrire  costante  disponibilità.  Pur  essendo
               inserito in un contesto diplomatico, quale componente della Missione accredi-
               tata presso l’Ambasciata competente, l’Esperto deve mantenere relazioni fina-
               lizzate alla promozione delle attività antidroga  all’estero da attuarsi attraverso
               la collaborazione con i rispettivi collaterali di polizia. Particolare attenzione è
               stata riservata alla definizione di più concrete capacità di pianificare e coordina-
               re operazioni antidroga in Italia e all’estero.
                     Al fine di strutturare tali procedure sono state recentemente definiti, con
               alcuni Paesi, dei Memorandum Operativi Antidroga che non costituiscono un mero
               strumento formale di relazione diplomatica bensì un regolamento di attuazione
               di procedure antidroga, basato su pregressi accordi di cooperazione di polizia dei
               quali costituiscono concreta applicazione e che hanno lo scopo di garantire:
                     ➣ tempestività e unicità di indirizzo strategico nella condotta delle opera-
               zioni antidroga, così uniformemente orientate sulle principali direttrici di afflus-
               so dello stupefacente verso il territorio nazionale;

               (12)  Art. 17 - Traffico illecito via mare.
                     1. Le Parti cooperano, in tutta la misura del possibile, in vista di porre fine al traffico illecito
                     via mare, in conformità con il diritto internazionale del mare.
                     2. Una Parte che ha motivi ragionevoli di sospettare che una nave che batte la sua bandiera o
                     che non batte nessuna bandiera, o che non sia in alcun modo immatricolata, pratichi il traffico
                     illecito, può domandare alle altre Parti di aiutarla a porre fine a tale utilizzazione. Le Parti così
                     richieste forniscono tale assistenza compatibilmente con i mezzi di cui dispongono […].
               (13)  Ratificata dall’Italia con legge 5 novembre 1990, n. 328.

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