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IL CONTRASTO AI TRAFFICI TRANSNAZIONALI DI SOSTANZE STUPEFACENTI
tracciamento dei carichi di sostanze stupefacenti, attraverso operazioni speciali
finalizzate all’individuazione del destinatario finale ovvero delle organizzazioni
criminali che ne gestiscono l’afflusso, il trasporto e lo smistamento. Laddove in
traffici avvengano in ambiente marittimo e la destinazione non sia individuabile
in un porto nazionale, la Direzione promuove l’intervento in mare delle compo-
nenti aero-navali della Guardia di Finanza, avvalendosi del dettato normativo di
cui all’art. 17 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di
(12)
stupefacenti e di sostanze psicotrope, conclusa a Vienna il 20 dicembre 1988 .
(13)
In tale quadro, sono state aggiornate le disposizioni inerenti modalità e
qualità delle relazioni internazionali da tenere, consapevoli della rilevanza
assunta dai suddetti obiettivi, correlati agli interessi delle associazioni di tipo
mafioso autoctone, per le quali il traffico di sostanze stupefacenti è tornato ad
essere il principale mezzo di arricchimento illecito.
Gli Esperti costituiscono un fondamentale quanto indispensabile fattore
di successo della strategia di contrasto in argomento, che si concretizza nella
costante ricerca di una sinergia reale con i collaterali organismi di polizia esteri
e nella contestualizzazione delle attività di promozione, ovvero nella capacità di
individuare e coltivare spunti investigativi attraverso una continua interlocuzio-
ne operativa con i collaterali, cui offrire costante disponibilità. Pur essendo
inserito in un contesto diplomatico, quale componente della Missione accredi-
tata presso l’Ambasciata competente, l’Esperto deve mantenere relazioni fina-
lizzate alla promozione delle attività antidroga all’estero da attuarsi attraverso
la collaborazione con i rispettivi collaterali di polizia. Particolare attenzione è
stata riservata alla definizione di più concrete capacità di pianificare e coordina-
re operazioni antidroga in Italia e all’estero.
Al fine di strutturare tali procedure sono state recentemente definiti, con
alcuni Paesi, dei Memorandum Operativi Antidroga che non costituiscono un mero
strumento formale di relazione diplomatica bensì un regolamento di attuazione
di procedure antidroga, basato su pregressi accordi di cooperazione di polizia dei
quali costituiscono concreta applicazione e che hanno lo scopo di garantire:
➣ tempestività e unicità di indirizzo strategico nella condotta delle opera-
zioni antidroga, così uniformemente orientate sulle principali direttrici di afflus-
so dello stupefacente verso il territorio nazionale;
(12) Art. 17 - Traffico illecito via mare.
1. Le Parti cooperano, in tutta la misura del possibile, in vista di porre fine al traffico illecito
via mare, in conformità con il diritto internazionale del mare.
2. Una Parte che ha motivi ragionevoli di sospettare che una nave che batte la sua bandiera o
che non batte nessuna bandiera, o che non sia in alcun modo immatricolata, pratichi il traffico
illecito, può domandare alle altre Parti di aiutarla a porre fine a tale utilizzazione. Le Parti così
richieste forniscono tale assistenza compatibilmente con i mezzi di cui dispongono […].
(13) Ratificata dall’Italia con legge 5 novembre 1990, n. 328.
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