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IL CONTRASTO AI TRAFFICI TRANSNAZIONALI DI SOSTANZE STUPEFACENTI



                     Le modalità di tale attribuzione, sono state peraltro recentemente oggetto
               di  un  Decreto  del  Capo  della  Polizia  -  Direttore  Generale  della  Pubblica
               Sicurezza, che ne ha definito i dettagli tecnico-operativi al fine di disciplinare in
               maniera armonica ed oggettiva le procedure di alimentazione informativa delle
               tre forze di polizia, senza pregiudizio dell’autonomia investigativa a ciascuna
               riconosciuta dal codice di procedura penale […] .
                                                              (9)
                     Alla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga compete, infatti, il compito
               di promuovere e coordinare le attività investigative antidroga in Italia e all’estero .
                                                                                         (10)
                     La promozione delle attività antidroga costituisce il compito più qualificante
               sul piano della cooperazione internazionale, che si concretizza nella realizzazione
               di piattaforme informative utili ad avviare, in Italia e all’estero, indagini complesse
               sui più qualificati sodalizi criminali, responsabili dell’importazione di ogni tipo di
               sostanza  stupefacente.  A  tale  attività  si  aggiungono  ulteriori  tre  fondamentali
               capacità di: coordinamento investigativo, supporto informativo e supporto tecni-
               co-logistico. I compiti di coordinamento investigativo individuano la capacità di
               perseguire unicità di indirizzo delle attività investigative in un sistema di pubblica
               sicurezza basato su due Forze di polizia a competenza generale, la Polizia di Stato
               e l’Arma dei Carabinieri ed una a competenza specifica, la Guardia di Finanza, le
               cui responsabilità attengono prevalentemente gli aspetti di polizia economico-
               finanziaria. L’azione svolta dalla DCSA è tesa ad evitare sovrapposizioni investi-
               gative pregiudizievoli per lo sviluppo delle indagini e che, nel corso di operazioni
               speciali, di seguito descritte, si verifichino situazioni che possano mettere a rischio
               l’incolumità degli agenti operanti o dell’interposta persona  .
                                                                      (11)
                     Quello del coordinamento investigativo e delle responsabilità che ne con-
               seguono è un aspetto che assume particolare rilevanza nelle attività sul territorio
               nazionale e, soprattutto, in quelle in ambito internazionale che sono le più qua-
               lificate perché si basano su informazioni provenienti da organismi collaterali
               stranieri e riguardano assetti organizzativi del traffico illecito di portata transna-
               zionale. È assolutamente importante, infatti, che tali attivazioni o richieste di
               informazioni  inerenti  attività  antidroga  pervengano  innanzitutto  alla  DCSA,
               non per ragioni gerarchiche bensì per esigenze di efficacia delle indagini stesse
               e di efficienza del dispositivo di polizia giudiziaria.

               (9)   Premessa al testo del Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica
                     Sicurezza, datato 6 agosto 2019.
               (10   Decreto interministeriale Interno-Tesoro del 15 giugno 1991 conseguente a quanto previsto
                     dalla Legge 15 gennaio 1991, n. 16.
               (11)  Art. 9, comma 1, della legge n. 146 del 2006 prevede espressamente che gli agenti sotto coper-
                     tura sono legittimati, anche per interposta persona, a dare rifugio o comunque a prestare assi-
                     stenza agli associati, ad acquistare, ricevere, sostituire o occultare armi, documenti, stupefacenti,
                     beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o ad
                     altrimenti ostacolare l’individuazione della loro provenienza o, infine, a consentirne l’impiego.

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