Page 216 - Rassegna 2019-1
P. 216

TRIBUNA DI STORIA MILITARE




          3. Le ricostruzioni dei moderni
               Il  grande  storico  dell’antichità  Teodoro  Mommsen  nella  sua  maestosa
          opera sul diritto pubblico romano  esaminò il s.c.u. nel contesto di un non
                                            (1)
          meglio precisato diritto di guerra, ritenendo che il ruolo del magistrato provvi-
          sto di potere militare (imperium militiae) che agiva sostenuto da un s.c.u. fosse
          equivalente, per convenzione, a quello del dittatore, il quale veniva nominato in
          momenti di estrema crisi per l’ordinamento costituito, e pertanto sciolto dalle
          limitazioni tradizionalmente stabilite dall’ordinamento verso l’esercizio dell’im-
          perium militiae stesso.
               Il provvedimento avrebbe portato conseguentemente all’instaurazione di
          un  regime  militare  che  non  solo  sospendeva  le  tradizionali  garanzie  civiche
          repubblicane, ma altresì arrivava a rendere alcuni cittadini ritenuti ostili alla Res
          publica (di fatto accesi oppositori della politica senatoria) “nemici della patria”,
          destabilizzatori della pace sociale e dunque privi del diritto di cittadinanza per
          effetto dei loro crimini.
               Questo atteggiamento storiografico, condiviso da molti, apriva l’ingresso
          nel contesto costituzionale di quello che venne poi qualificato come “stato di
          assedio” o di ‘eccezione’, teorizzato come provvedimento di carattere eccezio-
          nale che il potere esecutivo era legittimato ad emanare in presenza di disordini
          di particolare gravità e che comportava la temporanea sospensione delle garan-
          zie civiche, fino all’assunzione dei poteri civili da parte dell’autorità militare.
               L’istituto del s.c.u. fu approfondito in Italia da Corrado Barbagallo  ed
                                                                                 (2)
          Enrico Antonini, ma se il primo lo riteneva del tutto inattuale al suo tempo atte-
          sa  la  natura  strumentale  che  aveva  nel  contesto  della  lotta  politica  romana,
          l’Antonini, ed è questa circostanza di non poco conto, collegava le ragioni che
          portavano alla votazione del s.c.u. alle stesse che imponevano la dichiarazione
          dello stato di assedio. Ma per evidenziare come l’istituto fosse allora di partico-
          lare attualità è quanto mai utile leggere le pagine dell’Antonini: «allo stato d’as-
          sedio devono seguire tutti quei provvedimenti atti a togliere le cause che lo
          hanno provocato; questo, a differenza che nella repubblica romana, è oggi pos-
          sibile e quindi doveroso.
               Auguriamo però che all’estremo provvedimento non si debba ricorrere;
          che previdenza e fermezza di governo tengano lontano dalle ridenti terre della
          patria nostra ogni flagello e ogni dolorosa eccezionale misura che costringa, chi
          sta alla direzione della nave, ad ammainare - sia pure temporaneamente, e per
          salvare  tutta  l’armatura  -  le  vele  che  sospingono  velocemente  verso  più  alti
          destini l’Italia ».
                       (3)
          (1)  Römischen Staatsrecht, II, Leipzig, 1887.
          (2)  Una misura eccezionale dei romani il senatus-consultum ultimum, con una nota di lettura di
               Antonio Guarino, Napoli, 1980.

          214
   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221