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TRIBUNA DI STORIA MILITARE
3. Le ricostruzioni dei moderni
Il grande storico dell’antichità Teodoro Mommsen nella sua maestosa
opera sul diritto pubblico romano esaminò il s.c.u. nel contesto di un non
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meglio precisato diritto di guerra, ritenendo che il ruolo del magistrato provvi-
sto di potere militare (imperium militiae) che agiva sostenuto da un s.c.u. fosse
equivalente, per convenzione, a quello del dittatore, il quale veniva nominato in
momenti di estrema crisi per l’ordinamento costituito, e pertanto sciolto dalle
limitazioni tradizionalmente stabilite dall’ordinamento verso l’esercizio dell’im-
perium militiae stesso.
Il provvedimento avrebbe portato conseguentemente all’instaurazione di
un regime militare che non solo sospendeva le tradizionali garanzie civiche
repubblicane, ma altresì arrivava a rendere alcuni cittadini ritenuti ostili alla Res
publica (di fatto accesi oppositori della politica senatoria) “nemici della patria”,
destabilizzatori della pace sociale e dunque privi del diritto di cittadinanza per
effetto dei loro crimini.
Questo atteggiamento storiografico, condiviso da molti, apriva l’ingresso
nel contesto costituzionale di quello che venne poi qualificato come “stato di
assedio” o di ‘eccezione’, teorizzato come provvedimento di carattere eccezio-
nale che il potere esecutivo era legittimato ad emanare in presenza di disordini
di particolare gravità e che comportava la temporanea sospensione delle garan-
zie civiche, fino all’assunzione dei poteri civili da parte dell’autorità militare.
L’istituto del s.c.u. fu approfondito in Italia da Corrado Barbagallo ed
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Enrico Antonini, ma se il primo lo riteneva del tutto inattuale al suo tempo atte-
sa la natura strumentale che aveva nel contesto della lotta politica romana,
l’Antonini, ed è questa circostanza di non poco conto, collegava le ragioni che
portavano alla votazione del s.c.u. alle stesse che imponevano la dichiarazione
dello stato di assedio. Ma per evidenziare come l’istituto fosse allora di partico-
lare attualità è quanto mai utile leggere le pagine dell’Antonini: «allo stato d’as-
sedio devono seguire tutti quei provvedimenti atti a togliere le cause che lo
hanno provocato; questo, a differenza che nella repubblica romana, è oggi pos-
sibile e quindi doveroso.
Auguriamo però che all’estremo provvedimento non si debba ricorrere;
che previdenza e fermezza di governo tengano lontano dalle ridenti terre della
patria nostra ogni flagello e ogni dolorosa eccezionale misura che costringa, chi
sta alla direzione della nave, ad ammainare - sia pure temporaneamente, e per
salvare tutta l’armatura - le vele che sospingono velocemente verso più alti
destini l’Italia ».
(3)
(1) Römischen Staatsrecht, II, Leipzig, 1887.
(2) Una misura eccezionale dei romani il senatus-consultum ultimum, con una nota di lettura di
Antonio Guarino, Napoli, 1980.
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