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L’ARMA A TUTELA DELL’AGROALIMENTARE
maggiore attenzione, senza trascurare i restanti segmenti dell’agroalimentare.
Nel considerare gli obiettivi da porre a controllo bisogna esaminare:
- le “emergenze alimentari” segnalate dal Dicastero dell’Agricoltura e/o
acquisibili anche da fonti aperte;
- le stagionalità in agricoltura (es.: olive, quindi olio; uva, quindi vino;
ecc.), che nel momento apicale di massima produzione esprimono il maggior
momento di vulnus alle frodi;
- eventuali indicazioni di associazioni di settore e degli addetti ai lavori;
- le segnalazioni provenienti da cittadini o da organismi amministrativi
deputati ai controlli ordinari routinari;
- le criticità a livello locale, rappresentate dall’Organizzazione Territoriale
dell’Arma.
Nell’ambito dei controlli di natura amministrativa, di fondamentale
importanza risulta essere la consultazione del RUCI , nel quale vengono inse-
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rite le anagrafiche delle aziende agricole sottoposte a controllo ed è possibile
rilevare, laddove l’azienda sia stata già controllata, gli elementi essenziali che
lasciano trasparire i motivi e le tempistiche delle ispezioni aziendali già effettua-
te. Tra le finalità del Registro Unico dei Controlli Ispettivi, previsto dall’art. 1,
co. 2, D.L. 91/2014 (cosiddetto “Decreto Competitività piano Campolibero”)
e costituito con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 22
luglio 2015, vi è senz’altro quella di “evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei
procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio all’esercizio dell’attività
d’impresa”. Il combinato disposto (D.L. e D.M.) prevede l’obbligatorietà del-
l’inserimento nel R.U.C.I. dei controlli “finalizzati al riscontro del corretto
adempimento sostanziale agli obblighi cui sono tenute le imprese agricole”.
(27) - Il R.U.C.I. (Registro Unico dei Controlli Ispettivi):
a) è stato originariamente previsto dall’art. 1 del D.L. “Competitività” (n. 91/14 convertito
in Legge n. 116 dell’11 agosto 2014) nel quale è contenuto il piano di azioni “Campolibero”
e la sua successiva istituzione dal D.M. (Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-
stali), 22 luglio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 252 del 29 ottobre 2015;
b) è una banca dati nella quale far affluire i dati concernenti i controlli effettuati da parte di orga-
ni di polizia, organi di vigilanza, organismi pagatori, nonché da organismi privati autorizzati allo
svolgimento di controlli a carico delle imprese agricole (ndr - non a carico dei commercianti);
c) i principali scopi di tale strumento, secondo i preposti del legislatore, sono quelli di evitare la dupli-
cazione dei controlli e rendere più efficiente il lavoro degli organismi che svolgono le verifiche.
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