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L’ARMA A TUTELA DELL’AGROALIMENTARE


             maggiore attenzione, senza trascurare i restanti segmenti dell’agroalimentare.
             Nel considerare gli obiettivi da porre a controllo bisogna esaminare:
                  -  le “emergenze alimentari” segnalate dal Dicastero dell’Agricoltura e/o
             acquisibili anche da fonti aperte;
                  -  le  stagionalità  in  agricoltura  (es.:  olive,  quindi  olio;  uva,  quindi  vino;
             ecc.), che nel momento apicale di massima produzione esprimono il maggior
             momento di vulnus alle frodi;
                  -  eventuali indicazioni di associazioni di settore e degli addetti ai lavori;
                  -  le segnalazioni provenienti da cittadini o da organismi amministrativi
             deputati ai controlli ordinari routinari;
                  -  le criticità a livello locale, rappresentate dall’Organizzazione Territoriale
             dell’Arma.
                  Nell’ambito  dei  controlli  di  natura  amministrativa,  di  fondamentale
             importanza risulta essere la consultazione del RUCI , nel quale vengono inse-
                                                               (27)
             rite le anagrafiche delle aziende agricole sottoposte a controllo ed è possibile
             rilevare, laddove l’azienda sia stata già controllata, gli elementi essenziali che
             lasciano trasparire i motivi e le tempistiche delle ispezioni aziendali già effettua-
             te. Tra le finalità del Registro Unico dei Controlli Ispettivi, previsto dall’art. 1,
             co. 2, D.L. 91/2014 (cosiddetto “Decreto Competitività piano Campolibero”)
             e costituito con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 22
             luglio 2015, vi è senz’altro quella di “evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei
             procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio all’esercizio dell’attività
             d’impresa”. Il combinato disposto (D.L. e D.M.) prevede l’obbligatorietà del-
             l’inserimento  nel  R.U.C.I.  dei  controlli  “finalizzati  al  riscontro  del  corretto
             adempimento sostanziale agli obblighi cui sono tenute le imprese agricole”.

             (27) - Il R.U.C.I. (Registro Unico dei Controlli Ispettivi):
                  a) è stato originariamente previsto dall’art. 1 del D.L. “Competitività” (n. 91/14 convertito
                  in Legge n. 116 dell’11 agosto 2014) nel quale è contenuto il piano di azioni “Campolibero”
                  e la sua successiva istituzione dal D.M. (Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-
                  stali), 22 luglio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 252 del 29 ottobre 2015;
                  b) è una banca dati nella quale far affluire i dati concernenti i controlli effettuati da parte di orga-
                  ni di polizia, organi di vigilanza, organismi pagatori, nonché da organismi privati autorizzati allo
                  svolgimento di controlli a carico delle imprese agricole (ndr - non a carico dei commercianti);
                  c) i principali scopi di tale strumento, secondo i preposti del legislatore, sono quelli di evitare la dupli-
                  cazione dei controlli e rendere più efficiente il lavoro degli organismi che svolgono le verifiche.

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