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LA REALE GENDARMERIA ITALIANA 1801-1814
come termine il 1° ottobre.
Il contingente doveva essere estratto («coi criteri in vigore per l’Armata»)
dalle liste IV e V, ma nel limite dai 24 ai 30 anni (35 per i militari in congedo).
Solo le 2 classi più giovani (1782/83) erano però ancora soggette agli obblighi
di leva, mentre le classi 1778/81 non erano più requisibili e la classe 1777 non
era mai stata soggetta a coscrizione. La norma dovrebbe perciò essere interpre-
tata nel senso che il contingente doveva essere estratto solo dalle due classi
meno anziane, consentendo di completare i contingenti dipartimentali con
volontari e cambi di età non maggiore di 30 (o 35) anni. Occorrevano inoltre i
requisiti di statura, condotta, istruzione e «attitudine all’uso delle armi».
Si poteva arruolare come “gendarme a cavallo” (nel limite di due terzi del
contingente) solo chi si impegnava a equipaggiarsi e montarsi a proprie spese.
In deroga al divieto di impiego nel luogo di nascita, i gendarmi di leva potevano
ricoprire i posti vacanti nella compagnia del proprio dipartimento, ma gli esu-
beranti erano assegnati al deposito d’istruzione.
I registri di arruolamento presso le prefetture furono aperti il 30 agosto
1807, ma ancora il 19 aprile 1808 Polfranceschi riferiva al ministro della guerra,
generale Marie-François-Auguste Caffarelli du Falga (1766-1849) che solo i
dipartimenti con le quote minori (Lario, Agogna, Mella e Rubicone) avevano
completato il loro contingente: altri 7 (Serio, Alto Po, Mincio, Panaro,
Bacchiglione, Tagliamento e Passariano) erano a buon punto, ma l’Adige era
ancora in debito della sua intera quota di 16, mentre la leva dell’Olona era ritar-
data dalla decisione del prefetto di non procedere all’estrazione dalla V lista
prima di aver definito i ricorsi sollevati dagli estratti della IV. In ogni modo in
seguito l’ispettore considerò un successo la leva del 1807, attribuendole un get-
tito effettivo di 230 gendarmi, di cui 60 a cavallo montati a proprie spese.
d. La gendarmeria della guardia reale (1807-1812)
Secondo il decreto 13 ottobre 1804, la compagnia di gendarmeria scelta
poteva essere formata solo dopo il completamento di quelle ordinarie. Non
essendosi verificata la condizione, la compagnia non era stata attivata, mentre a
Milano era stato destinato, al suo posto, il deposito d’istruzione.
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