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LA REALE GENDARMERIA ITALIANA 1801-1814


             come termine il 1° ottobre.
                  Il contingente doveva essere estratto («coi criteri in vigore per l’Armata»)
             dalle liste IV e V, ma nel limite dai 24 ai 30 anni (35 per i militari in congedo).
             Solo le 2 classi più giovani (1782/83) erano però ancora soggette agli obblighi
             di leva, mentre le classi 1778/81 non erano più requisibili e la classe 1777 non
             era mai stata soggetta a coscrizione. La norma dovrebbe perciò essere interpre-
             tata nel senso che il contingente doveva essere estratto solo dalle due classi
             meno  anziane,  consentendo  di  completare  i  contingenti  dipartimentali  con
             volontari e cambi di età non maggiore di 30 (o 35) anni. Occorrevano inoltre i
             requisiti di statura, condotta, istruzione e «attitudine all’uso delle armi».
                  Si poteva arruolare come “gendarme a cavallo” (nel limite di due terzi del
             contingente) solo chi si impegnava a equipaggiarsi e montarsi a proprie spese.
             In deroga al divieto di impiego nel luogo di nascita, i gendarmi di leva potevano
             ricoprire i posti vacanti nella compagnia del proprio dipartimento, ma gli esu-
             beranti erano assegnati al deposito d’istruzione.
                  I registri di arruolamento presso le prefetture furono aperti il 30 agosto
             1807, ma ancora il 19 aprile 1808 Polfranceschi riferiva al ministro della guerra,
             generale  Marie-François-Auguste  Caffarelli  du  Falga  (1766-1849)  che  solo  i
             dipartimenti con le quote minori (Lario, Agogna, Mella e Rubicone) avevano
             completato  il  loro  contingente:  altri  7  (Serio,  Alto  Po,  Mincio,  Panaro,
             Bacchiglione, Tagliamento e Passariano) erano a buon punto, ma l’Adige era
             ancora in debito della sua intera quota di 16, mentre la leva dell’Olona era ritar-
             data dalla decisione del prefetto di non procedere all’estrazione dalla V lista
             prima di aver definito i ricorsi sollevati dagli estratti della IV. In ogni modo in
             seguito l’ispettore considerò un successo la leva del 1807, attribuendole un get-
             tito effettivo di 230 gendarmi, di cui 60 a cavallo montati a proprie spese.


             d. La gendarmeria della guardia reale (1807-1812)


                  Secondo il decreto 13 ottobre 1804, la compagnia di gendarmeria scelta
             poteva essere formata solo dopo il completamento di quelle ordinarie. Non
             essendosi verificata la condizione, la compagnia non era stata attivata, mentre a
             Milano era stato destinato, al suo posto, il deposito d’istruzione.

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