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LA REALE GENDARMERIA ITALIANA 1801-1814
5. La Reale Gendarmeria (1805-1814)
a. Vicende e provvedimenti del 1805-1807
Nelle sue note segrete Radet aveva dichiarato di non occuparsi delle que-
stioni militari, che esulavano dalle sue attribuzioni. Tuttavia la campagna contro
l’Austria, l’annessione del Veneto e i crescenti impegni delle truppe di linea pri-
varono la gendarmeria del contingente militare di riserva, gravandola nel con-
tempo di nuovi compiti. Il 5 ottobre del 1805 Polfranceschi aveva invano pro-
testato per l’attribuzione al corpo della custodia e traduzione dei prigionieri di
guerra (il 21 ottobre una brigata di gendarmeria italiana fu impiegata per coprire
una requisizione di fieno a Pescantina, dove arrestò una spia austriaca, poi fuci-
lata). In compenso il ministro delle finanze Prina, con circolare del 28 ottobre,
aveva assicurato il concorso delle 142 squadriglie di finanza (riformate con
regolamento del 26 giugno 1804) alla lotta al contrabbando. Nel febbraio 1806
l’imperatore aveva fatto alla gendarmeria il sinistro omaggio di affidarle l’ammi-
nistrazione civile di Crespino, il paesino del Polesine rodigino dichiarato «colo-
nia senza patria» per aver accolto il nemico come un liberatore (e che fu poi gra-
ziato nel gennaio 1807 quando, cedendo alle vessazioni fiscali, si decise a con-
segnare un capro espiatorio al plotone d’esecuzione).
Il 16 febbraio 1806 Felici era stato sostituito al ministero dell’interno dal
marchese Di Breme (1754-1828), chiamato da Torino, mentre a Venezia era
stata istituita una seconda direzione generale di polizia, dipendente da quella di
Milano. Un decreto del 30 marzo aveva accollato ai comuni anche le spese per
il casermaggio della gendarmeria sostenute dalle prefetture: tuttavia in luglio gli
elementi del corpo alloggiati nella capitale erano stati riuniti nella caserma San
Gerolamo.
Varie modifiche all’ordinamento della gendarmeria furono apportate nel
corso del 1807, con decreti vicereali del 26 febbraio, 21 marzo, 16 maggio, 27
giugno e 1° luglio. Il primo limitò l’accesso della forza pubblica nelle proprietà
private alle ore diurne (d’inverno dalle 6 del mattino alle 6 di sera, d’estate dalle
4 alle 9), salvo in caso d’urgenza (purché in presenza dell’agente comunale o del
commissario di polizia) ovvero su mandato di cattura.
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