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LA REALE GENDARMERIA ITALIANA 1801-1814


                  Naturalmente l’aumento degli organici (del 46.4% rispetto a quelli origi-
             nari e del 18.3% rispetto a quelli stabiliti nel dicembre 1802) comportava un
             aumento del costo. Quest’ultimo era però lievemente contenuto (+41% rispet-
             to alla legge del 1801) mediante la riduzione degli stipendi (soprattutto quelli
             degli ufficiali) e degli assegni per i gendarmi a piedi (dimezzati da 215 a 100
             franchi). Il decreto elevava a £. 20 milanesi il premio per l’arresto di disertori e
             refrattari.
                  Metà delle vacanze dei sottotenenti era coperta per anzianità, metà a scelta
             del governo (alternativamente fra i sottotenenti di linea con età inferiore ai 35
             anni e almeno un anno di anzianità nel grado e fra due marescialli, uno per reg-
             gimento, presentati dai rispettivi colonnelli). Per ciascun reggimento 2 posti di
             tenente erano dati per anzianità e 2 per scelta (uno fra i tenenti delle truppe a
             cavallo di età dai 25 ai 40 anni e con almeno 4 anni di anzianità quale ufficiale,
             l’altro  fra  due  sottotenenti  di  gendarmeria  presentati  dal  colonnello).
             L’avanzamento a capitano era per due terzi ad anzianità e per un terzo a scelta
             tra due per ogni reggimento, presentati dal colonnello; quello a caposquadrone
             era per un quarto ad anzianità e per tre quarti a scelta del governo. Agli ufficiali
             di linea era concessa, all’atto del trasferimento nella gendarmeria, una gratifica
             pari ad un mese di stipendio.


             e. Il rapporto Villa e la missione Radet (maggio 1805-luglio 1807)


                  Sotto il profilo disciplinare l’unica novità introdotta dal decreto fu il divie-
             to di «avere comando o residenza nel rispettivo luogo di nascita» (art. 39). Non
             si verificò invece alcun miglioramento della disciplina, tanto che con rapporto
             del 3 maggio 1805 il ministro dell’interno Daniele Felici informò Napoleone
             che la gendarmeria, una volta distribuita sul territorio, aveva «eccitato ripetuta-
             mente ed in quasi tutti i dipartimenti delle forti lagnanze per l’inerzia non solo
             del servizio, e la renitenza agli ordini delle competenti autorità, ma ben anche
             per la condotta insolente e spesso criminosa tenuta perfino nell’esercizio delle
             proprie funzioni. Le estorsioni, le violenze, i maltrattamenti nell’occasione di
             eseguire qualche arresto e l’abuso delle armi, por cui riflessamente numerosi
             sono  gli  omicidi  sino  ad  ora  avvenuti;  la  poca  sincerità  ne’  processi  verbali

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