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LA REALE GENDARMERIA ITALIANA 1801-1814
Naturalmente l’aumento degli organici (del 46.4% rispetto a quelli origi-
nari e del 18.3% rispetto a quelli stabiliti nel dicembre 1802) comportava un
aumento del costo. Quest’ultimo era però lievemente contenuto (+41% rispet-
to alla legge del 1801) mediante la riduzione degli stipendi (soprattutto quelli
degli ufficiali) e degli assegni per i gendarmi a piedi (dimezzati da 215 a 100
franchi). Il decreto elevava a £. 20 milanesi il premio per l’arresto di disertori e
refrattari.
Metà delle vacanze dei sottotenenti era coperta per anzianità, metà a scelta
del governo (alternativamente fra i sottotenenti di linea con età inferiore ai 35
anni e almeno un anno di anzianità nel grado e fra due marescialli, uno per reg-
gimento, presentati dai rispettivi colonnelli). Per ciascun reggimento 2 posti di
tenente erano dati per anzianità e 2 per scelta (uno fra i tenenti delle truppe a
cavallo di età dai 25 ai 40 anni e con almeno 4 anni di anzianità quale ufficiale,
l’altro fra due sottotenenti di gendarmeria presentati dal colonnello).
L’avanzamento a capitano era per due terzi ad anzianità e per un terzo a scelta
tra due per ogni reggimento, presentati dal colonnello; quello a caposquadrone
era per un quarto ad anzianità e per tre quarti a scelta del governo. Agli ufficiali
di linea era concessa, all’atto del trasferimento nella gendarmeria, una gratifica
pari ad un mese di stipendio.
e. Il rapporto Villa e la missione Radet (maggio 1805-luglio 1807)
Sotto il profilo disciplinare l’unica novità introdotta dal decreto fu il divie-
to di «avere comando o residenza nel rispettivo luogo di nascita» (art. 39). Non
si verificò invece alcun miglioramento della disciplina, tanto che con rapporto
del 3 maggio 1805 il ministro dell’interno Daniele Felici informò Napoleone
che la gendarmeria, una volta distribuita sul territorio, aveva «eccitato ripetuta-
mente ed in quasi tutti i dipartimenti delle forti lagnanze per l’inerzia non solo
del servizio, e la renitenza agli ordini delle competenti autorità, ma ben anche
per la condotta insolente e spesso criminosa tenuta perfino nell’esercizio delle
proprie funzioni. Le estorsioni, le violenze, i maltrattamenti nell’occasione di
eseguire qualche arresto e l’abuso delle armi, por cui riflessamente numerosi
sono gli omicidi sino ad ora avvenuti; la poca sincerità ne’ processi verbali
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