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TRIBUNA DI STORIA MILITARE
medica) la complessione e trasmetteva la domanda all’ispettore, che, verificati i
titoli e ritenuto ammissibile l’aspirante, lo proponeva alla sanzione del ministro.
Le vacanze di gendarme titolare erano attribuite a preferenza agli allievi con
almeno un anno di servizio.
Su richiesta del tenente, inoltrata per via gerarchica all’ispettore e sanzio-
nata dal ministro, il gendarme a piedi poteva passare a cavallo o viceversa. Su
proposta del consiglio di amministrazione (riconosciuta dal caposquadrone in
base al registro di disciplina) e su parere del colonnello, l’ispettore presentava
al ministro i sottufficiali e gendarmi che non si fossero mostrati del tutto ido-
nei all’impiego. Il ministro poteva rimandarli ai corpi di provenienza (desti-
nando ad altri corpi quelli provenienti dalla vita civile) oppure dimetterli dal
servizio.
d. L’aumento degli organici e l’avanzamento degli ufficiali
Il decreto elevava la forza del corpo a 1.941 uomini (70 ufficiali) e 1.172
cavalli, nominava sottotenenti i marescialli capi (con funzioni di quartiermastro
cancelliere), assegnava ad ogni compagnia 1 tamburino e 3 allievi e istituiva una
compagnia scelta di 83 uomini e 58 cavalli, «specialmente incaricata di mante-
nere la sicurezza pubblica e la polizia nella residenza del governo», tratta per
1/5 dalla guardia del presidente e per 4/5 dai gendarmi ordinari (a scelta dei
colonnelli su lista tripla presentata dai capitani).
Le brigate erano aumentate a 240, riducendo però la forza da 7 a 6 uomini
(1 sottufficiale) e riunendo gli esuberanti in un deposito di compagnia, con sede
nel capoluogo del dipartimento e forza media di 29 uomini (4 sottufficiali, 1
trombettiere, 1 tamburo, 3 allievi e un gendarme per ogni brigata). La caserma
di brigata doveva contenere uno stanzino con letto e caminetto per ogni uomo,
un secondo stanzino per il comandante, locali per la prigione e il magazzino dei
foraggi e una stalla per 8 cavalli. Due terzi del personale del deposito erano
alloggiati in camerata, un terzo in stanze singole. In mancanza di alloggio in
natura, ai sottufficiali e gendarmi a cavallo era accordata un’indennità annua di
72 franchi (e di 36 per quelli a piedi). L’alloggio degli ufficiali doveva essere «a
portata della loro truppa».
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