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PANORAMA INTERNAZIONALE
Nel Golfo di Aden, invece, si registra una sensibile diminuzione del feno-
meno, con soli due attacchi, l’ultimo dei quali in ottobre a trecento miglia dalla
costa. Registrati, inoltre, undici attacchi in Perù (nessuno nel 2015) mentre si
sono dimezzati quelli in Vietnam e Bangladesh(12).
3. Il quadro normativo internazionale
Analisti internazionali affermano unanimemente l’esistenza di una norma
consuetudinaria che consente agli Stati di reprimere la pirateria iuris gentium, attri-
buendo agli stessi una serie di facoltà, tra cui il diritto di visita e di cattura della
nave pirata, qualunque sia la nazionalità della stessa o la cittadinanza dei pirati(13).
In tale contesto, in un recente studio elaborato dal Dipartimento di
Giurisprudenza della Università LUISS, si afferma che se la comunità interna-
zionale è unanime nel riconoscere i poteri repressivi che possono essere eser-
citati dagli Stati nei confronti dei pirati, altrettanto non si può affermare con
riferimento al contenuto sostanziale del fenomeno “pirateria”: non è pacifica
infatti, almeno da un punto di vista di norma consuetudinaria, l’interpretazio-
ne da darsi agli elementi concernenti l’autore, l’elemento soggettivo e oggetti-
vo che caratterizzano la fattispecie. Si è così giunti all’adozione di una defini-
zione normativa convenzionale che fosse in grado di chiarire tutte le ambiguità
e incertezze emerse nel corposo dibattito dottrinale, in due trattati internazio-
nali fondamentali concernenti il diritto del mare: dapprima con la
Convenzione di Ginevra sull’alto mare del 29 Aprile 1958 e in seguito con la
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare, firmata a Montego Bay il
10 Dicembre 1982.
(12) - http://www.dryadmaritime.com/country-risk-map/
(13) - Ai sensi della Convenzione di Ginevra sull’Alto Mare del 1958, per nave (o aeromobile) pira-
ta si deve intendere:
1. la nave (o aeromobile) destinata, da chi ne ha l’effettivo controllo, alla realizzazione degli
atti di pirateria (ma che quindi non abbia ancora posto in essere alcun atto qualificabile alla
stregua di pirateria);
2. la nave che pur non essendo destinata alla realizzazione di atti pirateschi, sia stata nei fatti uti-
lizzata per il compimento degli stessi da parte dell’equipaggio o dei passeggeri presenti a bordo.
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