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PANORAMA INTERNAZIONALE

      Appare doveroso, inoltre, evidenziare le differenze esistenti tra pirateria e
alcune fattispecie affini quali la “pirateria per analogia” e la cosiddetta “armed
robbery”.

      In merito, e in estrema sintesi, con il concetto di “pirateria per analogia”,
si suole riferirsi a quella categoria residuale che ricomprende tutti quegli atti
individuati come “pirateria” da fonti di diritto interno o in virtù di accordi di
diritto internazionale pattizio, ma che non rientrano nella classica definizione
di pirateria come ricavabile dalle convenzioni internazionali del 1958 e del
1982.

      Di conseguenza, uno Stato potrà qualificare come pirateria e sottoporre
alla propria potestà punitiva anche atti compiuti nelle proprie acque territoriali.
Discorso parzialmente diverso merita invece il concetto di “armed robbery”, ter-
minologia adottata in ambito internazionale dall’International Maritime
Organization che vi ricomprende(15):

      “any illegal act of violence or detention or any act of depredation, or threat thereof,
other than an act of piracy, committed for private ends and directed against a ship or against
persons or property on board such a ship, within a State’s internal waters, archipelagic waters
and territorial sea (…) any act of inciting or of intentionally facilitating an act described
above”.

      Essa viene menzionata in contrapposizione al concetto di “pirateria”, per
il quale la risoluzione IMO fa riferimento interamente al contenuto dell’artico-
lo 101 UNCLOS, e da esso se ne distingue proprio perché nell’“armed robbery”,
oltre alle classiche forme di “depredazione” sono ricompresi anche gli atti di
minaccia (di sequestro, violenza o rapina), che possono comunque configurarsi
solo in acque interne, arcipelagiche o territoriali.

      La pirateria inoltre va distinta dalla figura del terrorismo, che si caratteriz-
za per una serie di condotte, similari a quelle riscontrabili in caso di pirateria,
ma che se ne distanziano in quanto poste in essere per fini politici e dunque
prive del cosiddetto scopo personale.

(15) - Risoluzione IMO A.1025 (26) del 2 dicembre 2009, den. “Code of Practice for the Investigation
       of Crimes of Piracy and Armed Robbery against Ships”.

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