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NIGERIA. IL FENOMENO DELLA PIRATERIA MARITTIMA

      In particolare, la Convenzione di Montego Bay si pone in stretta linea di con-
tinuità con quanto stabilito dalla Convenzione di Ginevra sull’Alto Mare del
1958, le cui disposizioni sono state in gran parte recepite nella nuova
Convenzione, essendo dichiarative di consolidate norme consuetudinarie di
diritto internazionale generale. Il fenomeno della pirateria e i poteri che sono
riconosciuti agli Stati nella repressione dello stesso, sono disciplinati dalla
Convenzione di Montego Bay negli articoli 100-107, nella Parte VII che regolano la
natura giuridica dell’Alto Mare. Gli Stati, ai sensi dell’articolo 100, sono innan-
zitutto chiamati ad esercitare “la massima collaborazione per reprimere la pira-
teria nell’alto mare o in qualunque altra area che si trovi fuori dalla giurisdizione
di qualunque Stato”. In ogni caso, in virtù della natura particolarmente grave
del fenomeno in questione, considerato tradizionalmente come crimine contro
l’umanità, la repressione dello stesso è improntata al principio di universalità
della giurisdizione, criterio che si rende maggiormente esplicito nella formula-
zione dell’articolo 105.

      Tutti gli Stati, dunque, possono agire in tal senso, esercitando la propria
giurisdizione sovrana nei confronti dei pirati, anche in assenza dei classici criteri
di collegamento quali il principio di territorialità, di nazionalità attiva o passiva,
che la scienza penalistica demanda per il corretto espletamento della giurisdi-
zione penale, vale a dire quel potere che è riconosciuto alle Corti interne di uno
Stato di applicare le proprie leggi per sanzionare una condotta criminosa.

      In tale quadro la pirateria marittima risulta definita nell’articolo 101 della
United Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) che, testualmente, afferma che
si intende per pirateria uno qualsiasi degli atti seguenti(14):

      a any illegal acts of violence or detention, or any act of depredation, committed for pri-
vate ends by the crew or the passengers of a private ship or a private aircraft, and directed:

      • on the high seas, against another ship or aircraft, or against persons or property on
board such ship or aircraft;

      • against a ship, aircraft, persons or property in a place outside the jurisdiction of any State;
      b any act of voluntary participation in the operation of a ship or of an aircraft with
knowledge of facts making it a pirate ship or aircraft;
      c any act of inciting or of intentionally facilitating an act described in subparagraph (a) or (b).

(14) - http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf

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