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CAPITOLO 3 – LE CONSEGUENZE DELLA CONFUSIONE 67
center che vogliono vendere di tutto. L’Archivio dei rapporti finanziari5, dando im-
pulso all’utilizzo dei dati di natura finanziaria in sede di accertamento in materia di
imposte dirette e di IVA, fornisce oggi, alla funzione di contrasto all’evasione, uno
strumento di straordinaria efficacia che può incidere notevolmente sulla sfera pri-
vata dei contribuenti, se si considera che la consultazione dei conti si inserisce in una
fase di selezione precedente al controllo, e che risulta quindi essere priva di tutte
quelle tipiche garanzie procedimentali degli accertamenti bancari. Lo strumento di
monitoraggio selettivo dei dati finanziari è destinato ad avere un forte impatto an-
che sul sistema antiriciclaggio. Non solo UIF, DIA e Nucleo speciale di polizia valutaria
della Guardia di finanza vedranno notevolmente accresciuto il patrimonio conosci-
tivo dei dati finanziari, ma anche e a maggior ragione l’Agenzia delle entrate che, in
ragione di ciò, potrebbe affiancarsi, se non sovrapporsi, tramite lo svolgimento di
un’attività appunto antiriciclaggio, all’operazione di prevenzione svolta da tutto
l’universo degli intermediari finanziari. L’istituzione dell’archivio dei rapporti finan-
ziari, quale apposita sezione dell’Anagrafe tributaria, ha rappresentato in sostanza
un notevole potenziamento degli strumenti di indagine a disposizione dell’Ammini-
strazione tributaria, dal momento che attraverso lo stesso è possibile l’immediata
rilevazione degli operatori finanziari presso i quali il soggetto sottoposto ad accerta-
menti o indagini intrattiene rapporti ed esegue operazioni, anche mediante delega
conferita a ovvero ricevuta da terzi. Allo scopo infatti di rendere più efficace l’azione
di contrasto all’evasione fiscale, dal 1° gennaio 2012 gli operatori finanziari sono ob-
bligati a comunicare periodicamente all’Anagrafe tributaria le movimentazioni che
abbiano interessato i rapporti continuativi, la cui esistenza era già oggetto di comu-
5 Art. 11 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201.

