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CAPITOLO 3 – LE CONSEGUENZE DELLA CONFUSIONE 66
illegittimità costituzionale, e considerando anche che gli estratti conto bancari, re-
periti presso il contribuente, venivano già ampiamente utilizzati prima della formale
abolizione del medesimo segreto. Si capisce quindi come quest’ultimo si sia rivelato
un travestimento del vero ostacolo all’Amministrazione finanziaria, che invece con-
siste, come abbiamo detto, in un errato utilizzo delle informazioni. Si è passati poi
all’Anagrafe dei conti, che avrebbe dovuto dare una mano a conoscere gli intestatari
dei rapporti finanziari senza questi defatiganti passaggi procedurali. Ci sono voluti
decenni per realizzarla, e prima ancora di una sua utilizzazione pratica a tappeto si
è voluto normativamente integrarla con l’Anagrafe delle movimentazioni comples-
sive dei conti, consistente non tanto in una acquisizione online degli estratti analitici
dei conti bancari, ma in una comunicazione dei totali delle somme transitate sul
conto nel periodo annuale di riferimento. Anche le movimentazioni complessive del
conto diventano quindi una possibile fonte di innesco dei controlli fiscali, passando
attraverso una scrematura da parte degli uffici centrali dell’Agenzia delle Entrate,
che li utilizzeranno per una selezione dei soggetti a rischio. È una manovra provvista
di una sua utilità, e su cui non dovrebbero sussistere problemi di privacy4. Gli accessi
all’Anagrafe sono infatti ristretti a livello centrale, ed anche quelli periferici, quando
il contribuente è stato scelto, sono presidiati da tali e tanti monitoraggi delle pas-
sword personali che il sospetto di abuso sembra essere assolutamente fuori luogo,
potendo ben ritenere quello della privacy un diversivo, se non un aspetto di quel
diluvio burocratico che, anche in nome della lotta all’evasione, ostacola fortemente
la crescita, salvo poi essere disturbati all’ora di pranzo al telefono da operatori di call
4 Così R. Lupi, Monitoraggio delle movimentazioni, cit., p. 6.

