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CRONACHE DI IERI













































                                                                                              ALCUNI MOMENTI DELLA
                                                                                                CERIMONIA FUNEBRE




            resistenza all’arresto, nessun movimento disordinato si  È tutto, si può passare a quantificare la pena da infliggere
            sarebbe compiuto, Fogliaro non sarebbe scivolato né caduto  a Salvatore Bruzzese. La Corte osserva che deve aversi
            a  terra  e  l’esplosione  del  fucile  non  sarebbe  avvenuta.  riguardo ai suoi precedenti penali, alla speciale natura del
            Tutte le circostanze che precedettero il mortale ferimento  fatto e soprattutto al notevole grado di pericolosità da lui
            del Fogliaro mettono capo alla resistenza commessa dal  dimostrata. Tenuto conto di ciò sembra giusto infliggere
            Bruzzese, ond’è conforme a legge che egli risponda del-  anni 1 di reclusione e lire 1.000 di multa per il furto ag-
            l’evento  letale  a  titolo  di  colpa,  con  l’aumento  di  pena  gravato delle pecore; per la resistenza anni 1 di reclusione;
            previsto dalla legge. Essendosi la resistenza agli agenti  per l’omicidio colposo sembra opportuno muovere da anni
            della forza pubblica concretata in una strattonata o, tut-  5 di reclusione ed aumentarli di un quinto, portandoli così
            talpiù, in una breve colluttazione dal giudicabile sostenuta  ad anni 6, sicché la pena da infliggere in totale all’imputato
            con l’appuntato, mancano al fatto gli estremi necessari  si determina in anni 8 di reclusione e lire 1.000 di multa,
            per ritenere che il delitto sia stato continuato e pertanto  oltre alle spese, ai danni ed alle pene accessorie.
            tale circostanza va eliminata. Le considerazioni svolte  Poi la Corte, non ostando i precedenti penali dell’imputato,
            in ordine alla morte del Fogliaro valgono anche per di-  applica per la seconda volta il R.D. di indulto del 24
            mostrare  che  Bruzzese,  nei  riguardi  del  Carabiniere  febbraio 1940, N. 56 e dichiara condonati anni 2 della
            Chiodo, non deve rispondere di lesioni personali aggra-  pena inflitta, che scende definitivamente ad anni 6 di
            vate, ma di lesioni colpose, reato che, però, è rimasto estinto  reclusione, nonché dichiara condonata l’intera multa.
            per effetto dell’amnistia del 24 febbraio 1940.                                           Francesco Caravetta



                                                                      NOTIZIARIO STORICO DELL’ARMA DEI CARABINIERI - N. 2 ANNO X  43
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