Page 50 - NotiziarioStorico2022-6
P. 50
A PROPOSITO DI...
La ferma iniziale
era di due anni,
con provvedimento avente analogo spirito era stata
costituita la Guardia Regia (vedi “Un assorbimento di
quasi un secolo fa”, Notiziario Storico N. 1 Anno V, seguita da rafferme
pag. 24). Erano ammessi anche invalidi di guerra, se
idonei comunque ai compiti da affidare. annuali fino al
Fu prevista la possibilità di richiesta nominativa da
parte del ministero delle colonie per gli ufficiali massimo
superiori, mentre per gli ufficiali inferiori era possibile
solo se in s.p.e.. Si voleva ufficialmente dar modo al
ministero di ottenere l’invio di specifiche professionalità, di sei anni di
ma in concreto il regime fascista voleva uno spazio
per far affluire in colonia o favorire elementi di fiducia. permanenza.
Del resto in quel momento storico molti ufficiali di
complemento usciti dal conflitto, specie se vicini al
Partito Nazionale Fascista, avevano maturato la pro- Se interveniva
mozione in congedo al grado di maggiore, e quindi –
se in grado di bussare alle porte giuste – un posticino una promozione
in Africa potevano ottenerlo.
La ferma iniziale era di due anni, seguita da rafferme
annuali fino al massimo di sei anni di permanenza. Se che poneva in
interveniva una promozione che poneva in extra-or-
ganico l’interessato, lo si rimpatriava. Solo lo stato di extra-organico
guerra o d’assedio, lo svolgimento d’importanti ope-
razioni o la speciale situazione politico-militare potevano l’interessato, lo
determinare deroghe. Quest’ultima ragione consentiva
ogni arbitrio, visto che la rivolta fu definitivamente
domata solo nel 1932. Competevano del resto cospicue si rimpatriava
indennità annue di “carica speciale”: L. 800 per i co-
mandanti le Divisioni (Gruppi-oggi Comandi Pro-
vinciali) Carabinieri Reali e L. 600 per gli ufficiali in-
feriori, pari a quelle spettanti ai livelli equipollenti del Erano previsti premi d’ingaggio variabili da L. 150 a
Regio Esercito. Agli ufficiali dell’Arma fu estesa in L. 1.300, tenendo conto del periodo di servizio svolto
colonia la normativa sugli alloggi di servizio vigente e dall’aver o meno partecipato a campagne di guerra.
in Patria. Sottufficiali e militari di truppa dell’Arma Ai marescialli competeva un’indennità coloniale pari a
in congedo, nazionali e coloniali, potevano chiedere la 3/4 dello stipendio, mentre a brigadieri e vicebrigadieri
riammissione in servizio nel R.C.T.C. ove non avessero andava un soprassoldo giornaliero di L. 5,15. Questo
superato il 35° anno, previa visita medica, purché non scendeva a L. 4 per appuntati e carabinieri. Se assegnati
congedati da oltre cinque anni e a condizione avessero a reparti indigeni vi era un ulteriore soprassoldo gior-
mantenuto i requisiti morali. I limiti per Regio Esercito naliero, da L. 0,25 per i carabinieri, a L. 1 per i mare-
e altre FF.AA. erano inferiori. scialli. Anche in questo caso una piccola discrasia, in
50 NOTIZIARIO STORICO DELL’ARMA DEI CARABINIERI - N. 6 ANNO VII