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A PROPOSITO DI...








                                                                             LA DIFFUSIONE IN EUROPA
                                                                             E NEI PAESI EXTRAEUROPEI

                                                                    La definizione dell’essenza del servizio della Gendar-
                                                                    meria non poteva poi che riverberarsi anche nei paesi
                                                                    di derivazione coloniale francese. Tra i tanti, quindi, è
                                                                    stata rintracciata anche nella legge fondamentale della
                                                                    Gendarmeria nazionale della Mauritania (Legge 62.121
                                                                    del 18 giugno 1962) che, infatti, riporta pedissequa-
                                                                    mente il dettato normativo.
                                                                    La presenza di ben due potenze europee (lo Stato fran-
                                                                    cese e quello italiano) aventi una forza di polizia ad or-
                                                                    dinamento militare con analoga definizione di servizio
                                                                    portò poi, possiamo dire in modo assolutamente natu-
                                                                    rale, alla riproposizione della definizione in diverse cir-
                                                                    costanze, in particolar modo nelle svariate vicissitudini
                                                                    che, nella seconda metà del XIX secolo, ebbe ad avere
                                                                    quale  protagonista  l’Impero  ottomano.  Quest’ultimo,
                                                                    senza  volersi  addentrare  troppo  nell’argomento,  ebbe
                                                                    quasi settanta anni di agonia (poi terminata con la fine
                                                                    del conflitto mondiale) durante i quali venne più volte
                                                                    mutilato territorialmente, a volte sostanzialmente, altre
                                                                    solo  formalmente.  In  alcune  di  queste  circostanze  il
                                                                    concerto  delle  grandi  potenze  europee,  gestendo  in
            Subito il nuovo Sovrano provvide a riorganizzare, non   prima persona le diverse crisi, ebbe ad avere un ruolo
            solo nel nome, i gendarmi ma, nel nuovo regolamento,    fondativo delle nuove entità statuali o regionali, inse-
            al punto n. 1 del capitolo 1, rimane ben salda e presente  rendo, nei diversi trattati internazionali, statuti o vere e
            la definizione.                                          proprie carte costituzionali. Poiché, quasi sempre, uno
            Le ricerche svolte, invece, su gli altri corpi di gendar-  degli scopi (formali) delle potenze era quello di restau-
            meria diffusi tra gli Stati preunitari, principalmente Re-  rare l’ordine e la sicurezza pubblica, spesso si trattava
            gno delle Due Sicilie, il Lombardo – Veneto austriaco,  anche di costituire, o riorganizzare, forze di gendarmeria.
            il  Granducato  di Toscana  e  lo  Stato  Pontificio,  non  Ecco quindi che, all’indomani del congresso di Berlino
            hanno evidenziato la presenza della dicitura nei rego-  del 1878, ed alla costituzione del vilayet della Rumelia
            lamenti o ordinanze delle loro gendarmerie. Se per il   orientale (sottoposto formalmente alla Sublime Porta
            Lombardo – Veneto è facilmente comprensibile, per gli   ma con enormi forme di autonomia), lo Statuto Orga-
            altri stati appare probabile il desiderio, o la necessità, di  nico che doveva reggere questa entità, presentava anche
            rompere  i  ponti  con  il  passato,  quantomeno  formal-  un intero capitolo dedicato alla gendarmeria. Il primo
            mente e per quanto possibile, con l’era rivoluzionaria.  articolo (il 454 dell’intero statuto), presenta, di nuovo,
            Non a caso, infatti, si tratta di entità statuali che, seppur  la definizione di servizio secondo la dicitura francese.
            in modi e tempi differenti, hanno tutte fortemente ri-   Analogamente, circa venti anni dopo, a seguito della
            preso vigore dalla Restaurazione e che più hanno con-   crisi di Creta e dell’intervento delle potenze, alla fine
            trastato, a volte anche militarmente, lo sviluppo dell’in-  del 1896 la Commissione incaricata della riorganizza-
            dipendenza ed unificazione italiana.                     zione della Gendarmeria cretese emanò delle temporanee



                                                                     NOTIZIARIO STORICO DELL’ARMA DEI CARABINIERI - N. 2 ANNO VII  49
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