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A PROPOSITO DI...
LA DIFFUSIONE IN EUROPA
E NEI PAESI EXTRAEUROPEI
La definizione dell’essenza del servizio della Gendar-
meria non poteva poi che riverberarsi anche nei paesi
di derivazione coloniale francese. Tra i tanti, quindi, è
stata rintracciata anche nella legge fondamentale della
Gendarmeria nazionale della Mauritania (Legge 62.121
del 18 giugno 1962) che, infatti, riporta pedissequa-
mente il dettato normativo.
La presenza di ben due potenze europee (lo Stato fran-
cese e quello italiano) aventi una forza di polizia ad or-
dinamento militare con analoga definizione di servizio
portò poi, possiamo dire in modo assolutamente natu-
rale, alla riproposizione della definizione in diverse cir-
costanze, in particolar modo nelle svariate vicissitudini
che, nella seconda metà del XIX secolo, ebbe ad avere
quale protagonista l’Impero ottomano. Quest’ultimo,
senza volersi addentrare troppo nell’argomento, ebbe
quasi settanta anni di agonia (poi terminata con la fine
del conflitto mondiale) durante i quali venne più volte
mutilato territorialmente, a volte sostanzialmente, altre
solo formalmente. In alcune di queste circostanze il
concerto delle grandi potenze europee, gestendo in
Subito il nuovo Sovrano provvide a riorganizzare, non prima persona le diverse crisi, ebbe ad avere un ruolo
solo nel nome, i gendarmi ma, nel nuovo regolamento, fondativo delle nuove entità statuali o regionali, inse-
al punto n. 1 del capitolo 1, rimane ben salda e presente rendo, nei diversi trattati internazionali, statuti o vere e
la definizione. proprie carte costituzionali. Poiché, quasi sempre, uno
Le ricerche svolte, invece, su gli altri corpi di gendar- degli scopi (formali) delle potenze era quello di restau-
meria diffusi tra gli Stati preunitari, principalmente Re- rare l’ordine e la sicurezza pubblica, spesso si trattava
gno delle Due Sicilie, il Lombardo – Veneto austriaco, anche di costituire, o riorganizzare, forze di gendarmeria.
il Granducato di Toscana e lo Stato Pontificio, non Ecco quindi che, all’indomani del congresso di Berlino
hanno evidenziato la presenza della dicitura nei rego- del 1878, ed alla costituzione del vilayet della Rumelia
lamenti o ordinanze delle loro gendarmerie. Se per il orientale (sottoposto formalmente alla Sublime Porta
Lombardo – Veneto è facilmente comprensibile, per gli ma con enormi forme di autonomia), lo Statuto Orga-
altri stati appare probabile il desiderio, o la necessità, di nico che doveva reggere questa entità, presentava anche
rompere i ponti con il passato, quantomeno formal- un intero capitolo dedicato alla gendarmeria. Il primo
mente e per quanto possibile, con l’era rivoluzionaria. articolo (il 454 dell’intero statuto), presenta, di nuovo,
Non a caso, infatti, si tratta di entità statuali che, seppur la definizione di servizio secondo la dicitura francese.
in modi e tempi differenti, hanno tutte fortemente ri- Analogamente, circa venti anni dopo, a seguito della
preso vigore dalla Restaurazione e che più hanno con- crisi di Creta e dell’intervento delle potenze, alla fine
trastato, a volte anche militarmente, lo sviluppo dell’in- del 1896 la Commissione incaricata della riorganizza-
dipendenza ed unificazione italiana. zione della Gendarmeria cretese emanò delle temporanee
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