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CRONACHE DI IERI
L’omicida, fu
punteruolo per poterne fare uso nel momento in cui la condannato a 30 anni
vittima si fosse rifiutata di assecondarlo e favorirlo nello
sfogo dei suoi istinti sessuali – nonché di tentata congiun-
zione carnale con abuso di relazioni domestiche, in danno di reclusione (in luogo
di Maria Goretti, di anni 11 [in effetti essendo nata il
1902, non aveva ancora compiuto dodici anni! ndr.]. dell’ergastolo perché
16 ottobre 1890 al momento del decesso, il 6 luglio
Poiché il primo reato è punibile con l’ergastolo ed essendo il
Serenelli maggiore degli anni 18 e minore dei 21, a tal pena minore degli anni 21)
è sostituita la reclusione da 25 a 30 anni. Poiché la corte,
per l’insieme del fatto, crede giusto fissare la pena stessa nel scontandone 27.
suo massimo, pur non potendo ulteriormente aumentarla
per l’altro reato, la cui pena resta assorbita. Condanna Se-
renelli Alessandro alla pena della reclusione per la durata Ottenuto il perdono
di anni trenta, scontata la quale, alla vigilanza speciale
della p.s. per anni tre, alla interdizione perpetua dai pub- della madre di Maria,
blici uffici, all’interdizione legale durante la pena, al risar-
cimento dei danni verso la parte lesa ed al pagamento delle si ritirò sino alla morte
spese a favore dell’Erario dello Stato».
Che beffa?! E pensare che l’omicida, stanco delle dure
condizioni di lavoro, come aveva dichiarato, avrebbe vo- in un convento
luto campare il resto dei suoi giorni proprio a spese
dell’Erario. lavorando come
Non v’era dubbio che il delitto fosse stato consumato
con particolare efferatezza, come avevano ben docu-
mentato gli atti prodotti dal Giudice Istruttore e dai giardiniere e factotum
Carabinieri, che non avevano lasciato nulla di “fumoso”
alle spalle, consentendo un impianto accusatorio chiaro
e puntuale. Ed evidentemente anche gli atteggiamenti E’ dello stesso giorno in cui fu emessa la sentenza
tenuti dall’omicida durante gli interrogatori prima, e l’istanza di ricorso in Cassazione del detenuto, ma a
l’udienza poi, non avevano lasciato dubitare della sua tergo stesso dell’atto si legge la dichiarazione di rinun-
sanità mentale. Si ricorderà peraltro che il Brigadiere cia, fatta tre giorni dopo, e verbalizzata dall’agente di
Fantini si era premurato di annotare nel verbale di ar- custodia Antonio De Carli.
resto che al momento del fermo e dell’accompagna- Volendo ipotizzare che questa triste storia fosse acca-
mento in caserma il Serenelli «Non era eccitato e duta ai giorni nostri, vedremmo i mezzi d’informa-
ragionava, serenamente». Tali elementi avevano fatto zione morbosamente focalizzati sul caso, i programmi
propendere giurati e giudici per l’applicazione della tematici d’approfondimento a disquisire sulla vicenda,
massima pena detentiva e della massima “misura di si- i telegiornali pronti a mostrare le immagini delle ma-
curezza” (all’epoca la vigilanza speciale era considerata nifestazioni delle persone raccolte davanti alla caserma
pena accessoria) consentite. dei Carabinieri, nel momento dell’arresto del colpe-
66 NOTIZIARIO STORICO DELL’ARMA DEI CARABINIERI - N. 4 ANNO IV