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CRONACHE DI IERI








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            punteruolo per poterne fare uso nel momento in cui la    condannato a 30 anni
            vittima si fosse rifiutata di assecondarlo e favorirlo nello
            sfogo dei suoi istinti sessuali – nonché di tentata congiun-
            zione carnale con abuso di relazioni domestiche, in danno  di reclusione (in luogo
            di Maria Goretti, di anni 11 [in effetti essendo nata il
            1902, non aveva ancora compiuto dodici anni! ndr.]. dell’ergastolo perché
            16 ottobre 1890 al momento del decesso, il 6 luglio

            Poiché il primo reato è punibile con l’ergastolo ed essendo il
            Serenelli maggiore degli anni 18 e minore dei 21, a tal pena  minore degli anni 21)
            è sostituita la reclusione da 25 a 30 anni. Poiché la corte,
            per l’insieme del fatto, crede giusto fissare la pena stessa nel  scontandone 27.
            suo massimo, pur non potendo ulteriormente aumentarla
            per l’altro reato, la cui pena resta assorbita. Condanna Se-
            renelli Alessandro alla pena della reclusione per la durata  Ottenuto il perdono
            di anni trenta, scontata la quale, alla vigilanza speciale
            della p.s. per anni tre, alla interdizione perpetua dai pub-  della madre di Maria,
            blici uffici, all’interdizione legale durante la pena, al risar-
            cimento dei danni verso la parte lesa ed al pagamento delle  si ritirò sino alla morte
            spese a favore dell’Erario dello Stato».
            Che beffa?! E pensare che l’omicida, stanco delle dure
            condizioni di lavoro, come aveva dichiarato, avrebbe vo-        in un convento
            luto campare il resto dei suoi giorni proprio a spese
            dell’Erario.                                                   lavorando come
            Non v’era dubbio che il delitto fosse stato consumato
            con particolare efferatezza, come avevano ben docu-
            mentato gli atti prodotti dal Giudice Istruttore e dai  giardiniere e factotum
            Carabinieri, che non avevano lasciato nulla di “fumoso”
            alle spalle, consentendo un impianto accusatorio chiaro
            e puntuale. Ed evidentemente anche gli atteggiamenti    E’ dello stesso giorno in cui fu emessa la sentenza
            tenuti dall’omicida durante gli interrogatori prima, e  l’istanza di ricorso in Cassazione del detenuto, ma a
            l’udienza poi, non avevano lasciato dubitare della sua  tergo stesso dell’atto si legge la dichiarazione di rinun-
            sanità mentale. Si ricorderà peraltro che il Brigadiere  cia, fatta tre giorni dopo, e verbalizzata dall’agente di
            Fantini si era premurato di annotare nel verbale di ar-  custodia Antonio De Carli.
            resto che al momento del fermo e dell’accompagna-       Volendo ipotizzare che questa triste storia fosse acca-
            mento  in  caserma  il  Serenelli  «Non  era  eccitato  e  duta ai giorni nostri, vedremmo i mezzi d’informa-
            ragionava, serenamente». Tali elementi avevano fatto    zione morbosamente focalizzati sul caso, i programmi
            propendere giurati e giudici per l’applicazione della   tematici d’approfondimento a disquisire sulla vicenda,
            massima pena detentiva e della massima “misura di si-   i telegiornali pronti a mostrare le immagini delle ma-
            curezza” (all’epoca la vigilanza speciale era considerata  nifestazioni delle persone raccolte davanti alla caserma
            pena accessoria) consentite.                            dei Carabinieri, nel momento dell’arresto del colpe-



            66 NOTIZIARIO STORICO DELL’ARMA DEI CARABINIERI - N. 4 ANNO IV
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