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ALMANACCO
Il Senato di Torino con manifesto del 9 agosto 1819
notificava la convenzione quinquennale datata 29
maggio precedente tra i sovrani di Sardegna e delle
due Sicilie per l’arresto e la consegna reciproca dei
condannati e malviventi. Il trattato intendeva colpire
chi aveva commesso qualche tipo di delitto in un Paese
e si fosse poi rifugiato nell’altro Paese “portando seco
spesse volte gli effetti derubati a grave danno dei regii
erarii, e dei loro sudditi”.
Innanzitutto si stabiliva la possibilità di procedere alla
consegna reciproca di persone che erano state imputate
per delitti con pena non inferiore “alla galera, ai lavori
forzati a vita o a tempo” nonché nel caso di fuga di
almeno 5 condannati.
Nel caso l’individuo fosse stato suddito dello stato in
cui si era rifugiato sarebbe stato sanzionato nel proprio
Paese secondo quel sistema giudiziario, a patto che la
pena “non oltrepassi quella, che gli sarebbe stata inflitta
dalle leggi del luogo ove è stato commesso il delitto”. Nel
caso di “un fatto atroce, e gravemente perturbante la somma a titolo di compensazione per le spese preven-
pubblica tranquillità” verificatosi in uno dei due stati in tivamente sostenute per armare ed equipaggiare il
concorso con sudditi dell’altro Paese, il crimine sarebbe militare (la somma consisteva in 100 lire nuove di Pie-
stato esaminato dal giudice competente sul luogo del monte o 23 ducati del regno delle Due Sicilie). Se
fatto, restando salva la consegna degli imputati ai anche non fosse stato possibile consegnare l’incriminato,
rispettivi stati di appartenenza. era obbligo dello stato interessato provvedere alla resti-
Nel caso di richiesta di consegna di soggetti non ap- tuzione degli effetti in possesso dell’individuo dei quali
partenenti a nessuno dei due Paesi né in essi domiciliati, non era in grado di giustificare la provenienza. Seguivano
i contraenti si sarebbero accordati caso per caso. Sulla poi altre disposizioni che regolavano aspetti procedurali
base della richiesta di estradizione da parte di uno dei e oneri minori a carico dei due stati.
due firmatari, non sarebbe stato possibile all’altro con- In tale ottica, sembra interessante sottolineare come i
cedere alcuna grazia, né concedere salvacondotto o im- Carabinieri nel regno di Sardegna, in quanto forza del-
punità, fatti salvi specifici requisiti a carattere eccezionale l’ordine a competenza generale anche in quei tempi
e con il consenso dell’altro stato. Anche la naturalizza- lontani, adempiessero a oneri significativi come questi,
zione, ove sopravvenuta al crimine, non avrebbe avuto provvedendo a prendere in consegna i soggetti che
efficacia. Nel caso in cui l’individuo da estradare si provenivano dall’altro stato.
fosse arruolato nell’altro Paese, era stata stabilita una Flavio Carbone
NOTIZIARIO STORICO DELL’ARMA DEI CARABINIERI - N. 4 ANNO IV 103