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ALMANACCO



















            Il Senato di Torino con manifesto del 9 agosto 1819
            notificava  la  convenzione  quinquennale  datata  29
            maggio  precedente  tra  i  sovrani  di  Sardegna  e  delle
            due  Sicilie  per  l’arresto  e  la  consegna  reciproca  dei
            condannati e malviventi. Il trattato intendeva colpire
            chi aveva commesso qualche tipo di delitto in un Paese
            e  si  fosse  poi  rifugiato  nell’altro  Paese  “portando  seco
            spesse  volte  gli  effetti  derubati  a  grave  danno  dei  regii
            erarii, e dei loro sudditi”.
            Innanzitutto si stabiliva la possibilità di procedere alla
            consegna reciproca di persone che erano state imputate
            per delitti con pena non inferiore “alla galera, ai lavori
            forzati  a  vita  o  a  tempo” nonché  nel  caso  di  fuga  di
            almeno 5 condannati.
            Nel caso l’individuo fosse stato suddito dello stato in
            cui si era rifugiato sarebbe stato sanzionato nel proprio
            Paese secondo quel sistema giudiziario, a patto che la
            pena “non oltrepassi quella, che gli sarebbe stata inflitta
            dalle leggi del luogo ove è stato commesso il delitto”. Nel
            caso  di  “un  fatto  atroce,  e  gravemente  perturbante  la  somma a titolo di compensazione per le spese preven-
            pubblica tranquillità” verificatosi in uno dei due stati in  tivamente  sostenute  per  armare  ed  equipaggiare  il
            concorso con sudditi dell’altro Paese, il crimine sarebbe  militare (la somma consisteva in 100 lire nuove di Pie-
            stato esaminato dal giudice competente sul luogo del    monte  o  23  ducati  del  regno  delle  Due  Sicilie).  Se
            fatto,  restando  salva  la  consegna  degli  imputati  ai  anche non fosse stato possibile consegnare l’incriminato,
            rispettivi stati di appartenenza.                       era obbligo dello stato interessato provvedere alla resti-
            Nel caso di richiesta di consegna di soggetti non ap-   tuzione degli effetti in possesso dell’individuo dei quali
            partenenti a nessuno dei due Paesi né in essi domiciliati,  non era in grado di giustificare la provenienza. Seguivano
            i contraenti si sarebbero accordati caso per caso. Sulla  poi altre disposizioni che regolavano aspetti procedurali
            base della richiesta di estradizione da parte di uno dei  e oneri minori a carico dei due stati.
            due firmatari, non sarebbe stato possibile all’altro con-  In tale ottica, sembra interessante sottolineare come i
            cedere alcuna grazia, né concedere salvacondotto o im-  Carabinieri nel regno di Sardegna, in quanto forza del-
            punità, fatti salvi specifici requisiti a carattere eccezionale  l’ordine  a  competenza  generale  anche  in  quei  tempi
            e con il consenso dell’altro stato. Anche la naturalizza-  lontani, adempiessero a oneri significativi come questi,
            zione, ove sopravvenuta al crimine, non avrebbe avuto   provvedendo  a  prendere  in  consegna  i  soggetti  che
            efficacia.  Nel  caso  in  cui  l’individuo  da  estradare  si  provenivano dall’altro stato.
            fosse arruolato nell’altro Paese, era stata stabilita una                                     Flavio Carbone





                                                                    NOTIZIARIO STORICO DELL’ARMA DEI CARABINIERI - N. 4 ANNO IV  103
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