Page 50 - Notiziario 2017-3
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PAGINE DI STORIA

 “IL SOSPETTO” DI ANIELLO ECO - MUSEO STORICO DELL’ARMA         Le riunioni dei camorristi e dei picciotti erano separate.
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I primi erano presieduti dal “capo della famiglia” e gli        vano essere palesate ai camorristi, ma per nessun mo-
altri dal “capo giovane”.                                       tivo questi potevano far noto ai picciotti quanto da loro
Le riunioni erano ordinarie e straordinarie. In quelle          era stato deciso. Se un picciotto desiderava essere “pro-
“ordinarie” si discutevano affari diversi: se la “società”      mosso camorrista” e non aveva i requisiti esprimeva il
era priva di mezzi finanziari si decideva una colletta fra      suo desiderio al capo, il quale indicava la seduta “stra-
gli associati e il più delle volte si decideva di esigere la    ordinaria” dei camorristi. Il candidato era tenuto al pa-
“camorra” sugli estranei alla famiglia.                         gamento di una tangente fissa per la seduta
Si decidevano le vendette per le offese ricevute dagli af-      appositamente indettasi di lire 50 o 70, nonché ciò che
filiati e, secondo la gravità delle offese ricevute, altret-    toccava di diritto ad ogni camorrista convocato e che
tanto lo era la vendetta. Si organizzava, quindi, il delitto,   veniva stabilito di volta in volta a seconda delle condi-
che doveva mettere in esecuzione l’affiliato offeso.            zioni finanziarie del candidato. La “società onorata”
Tali decisioni però erano di esclusiva competenza dei           aveva un gergo proprio: così “battezzato” significava
camorristi e colui che designato per l’attuazione del de-       essere nominato “picciotto”, “truscia” senza denaro,
litto, non lo metteva in esecuzione per qualsiasi motivo,       “rifardo” egoista ecc.. I convocati sedevano a mò di se-
era considerato un “vile” ed espulso dalla famiglia.            micerchio e colle braccia incrociate ed al centro colui
Si esaminavano i casi degli affiliati arrestati o imputati      che la presiedeva. I “battezzati” ricevevano una stretta
di delitti e si procuravano loro falsi testimoni, falsi alibi   di mano ed un bacio sulla fronte ed erano resi edotti dei
e si faceva tutto il possibile per aiutarli.                    doveri di affiliati. Gli arruolati pagavano una somma
                                                                variabile per essere ammessi nell’”onorata società”
                                                                come: L.100, L.25, L.50, L.30-40 […].
                                                                Nella sentenza emessa dalla Corte di Assise di Reggio
                                                                Calabria del 1932, è d’interesse il riconoscimento a li-
                                                                vello giudiziario della pressione mafiosa presente in
                                                                quasi tutti i comuni del circondario di Reggio Calabria,
                                                                delle ramificazioni in America, del divieto assoluto per
                                                                gli affiliati di rivolgersi alla “Giustizia”, del controllo
                                                                del territorio, nonché delle collusioni con la politica.
                                                                Inoltre viene messo in evidenza l’operato dei RR.CC.
                                                                che, e questo è un dato importantissimo da tenere in
                                                                considerazione per risalire all’attività delittuosa dell’or-
                                                                ganizzazione sul territorio, già nel 1921 avevano denun-
                                                                ciato gravi delitti.
                                                                La Corte passa poi a descrivere la struttura criminale,
                                                                utilizzando uno dei termini con cui veniva indicata la
                                                                ‘ndrangheta del tempo: la “Montalbano”:
                                                                […] E’ questo il terzo processo di associazione che nel
                                                                volgere di 18 mesi si tratta in questa Assise, ed altri sono
                                                                pendenti per il giudizio. Come si è rilevato nelle altre sen-

50 NOTIZIARIO STORICO DELL’ARMA DEI CARABINIERI - N. 3 ANNO II
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