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rere nel delitto di ricettazione. In base all’ac-
cordo Stato-Regioni del 17 dicembre 2009, n.
253 rientra nel campo di applicazione del Reg.
CE 853/04 con i relativi obblighi e respons-
abilità in ambito sanitario, la cessione di capi di
selvaggina di grossa taglia abbattuti nell’ambito
di piani selettivi di diradamento della fauna sel-
vatica o comunque nel corso di programmi di
abbattimento. I regolamenti comunitari del
cosiddetto “pacchetto igiene” del 2004, ineri-
scono, tra le altre cose, alla salubrità e alla
sicurezza degli alimenti derivanti dalla lavora-
zione delle carni di selvaggina allevata e
cacciata, e le cui violazioni sono sanzionate dal
d.Lgs. n. 193 del 6 novembre 2007, strumen-
to normativo di attuazione della direttiva
2004/41/CE relativa ai controlli in materia di
sicurezza alimentare che, all’art. 6. c. 1
(Sanzioni), introduce l’unica sanzione penale
specifica proprio per il settore che riguarda la
produzione delle carni ed in particolare puni-
sce “chiunque, nei limiti di applicabilità del
legge statuisce che le specie ivi indicate sono regolamento (CE) n. 853/2004, effettua attività di
protette, salvo i prelievi legittimamente dispo- macellazione di animali, di produzione e preparazione
sti, e l’art 30, intitolato “Sanzioni penali”, di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali
punisce alla lett. l) con l’arresto o l’ammenda a tale fine riconosciuti ai sensi del citato regolamento
“chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna sel- ovvero la effettua quando il riconoscimento è sospeso o
vatica in violazione della presente legge”, quindi il revocato”. La pena prevista per questo reato
prelievo mediante cattura e successiva uccisio- contravvenzionale si sostanzia nell’arresto da
ne, se non necessitato, anche di un solo sei mesi ad un anno o nell’ammenda fino a
esemplare di fauna protetta, per destinarlo ad euro 150.000, in relazione alla gravità dell’atti-
esempio ad illecita commercializzazione delle vità posta in essere. Dal punto di vista
carni (es. bracconaggio finalizzato alla vendita legislativo e in base al Reg. CE n. 178 del 2002,
illecita delle carni) può configurare al di là della “Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi
sanzione di cui all’art 30 lett c) (l’arresto da tre devono essere in grado di individuare chi abbia fornito
mesi ad un anno e l’ammenda da euro 1.032 a loro un alimento, un mangime, un animale destinato
euro 6.197 per chi abbatte, cattura o detiene alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza desti-
esemplari) anche il reato di furto venatorio ai nata o atta a entrare a far parte di un alimento o di
sensi e per gli effetti degli artt. 624, 625 n. 7 un mangime. A tal fine detti operatori devono dispor-
c.p., in relazione alla teoria giurisprudenziale re di sistemi e di procedure che consentano di mettere a
della sussistenza del reato di furto aggravato ai disposizione delle autorità competenti, che le richiedano,
danni dello Stato in caso di illecita apprensio- le informazioni al riguardo”. L’art. 3 c. 8 del Reg.
ne di fauna selvatica da parte di persona CE n. 178/02 introduce il concetto di «immis-
sprovvista di licenza di caccia (Corte Suprema sione sul mercato», intesa come “la detenzione
di Cassazione, IV Sezione Penale, Sentenza n. di alimenti o mangimi a scopo di vendita, comprese l’of-
34352 del 27/5/2004), analogamente in caso ferta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a
di uccisione potrà derivare il delitto di danneg- pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la dis-
giamento (art 635 c.p.). Chi invece tribuzione e le altre forme di cessione propriamente
deliberatamente riceve o acquista per vendere detta”. Inoltre per verificare la presenza di
tali carni derivanti da attività illecita può incor- Trichinella nelle carni devono essere utilizzate
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