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                                                            rere nel delitto di ricettazione. In base all’ac-
                                                            cordo Stato-Regioni del 17 dicembre 2009, n.
                                                            253 rientra nel campo di applicazione del Reg.
                                                            CE 853/04 con i relativi obblighi e respons-
                                                            abilità in ambito sanitario, la cessione di capi di
                                                            selvaggina di grossa taglia abbattuti nell’ambito
                                                            di piani selettivi di diradamento della fauna sel-
                                                            vatica o comunque nel corso di programmi di
                                                            abbattimento.  I regolamenti  comunitari  del
                                                            cosiddetto “pacchetto igiene” del 2004, ineri-
                                                            scono,  tra  le  altre  cose,  alla  salubrità  e  alla
                                                            sicurezza degli alimenti derivanti dalla lavora-
                                                            zione  delle  carni  di  selvaggina  allevata  e
                                                            cacciata, e le cui violazioni sono sanzionate dal
                                                            d.Lgs. n. 193  del  6 novembre 2007, strumen-
                                                            to  normativo  di  attuazione  della  direttiva
                                                            2004/41/CE relativa ai controlli in materia di
                                                            sicurezza  alimentare  che,  all’art.  6. c.  1
                                                            (Sanzioni), introduce  l’unica  sanzione  penale
                                                            specifica  proprio per il settore che riguarda la
                                                            produzione delle carni ed in particolare puni-
                                                            sce  “chiunque,  nei  limiti  di  applicabilità  del
                 legge statuisce che le specie ivi indicate sono  regolamento (CE) n. 853/2004, effettua attività di
                 protette, salvo i prelievi legittimamente dispo-  macellazione di animali, di produzione e preparazione
                 sti,  e  l’art  30,  intitolato  “Sanzioni  penali”,  di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali
                 punisce alla lett. l) con l’arresto o l’ammenda  a tale fine riconosciuti ai sensi del citato regolamento
                 “chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna sel-  ovvero la effettua quando il riconoscimento è sospeso o
                 vatica  in  violazione  della  presente  legge”,  quindi  il  revocato”.  La  pena  prevista  per  questo  reato
                 prelievo mediante cattura e successiva uccisio-  contravvenzionale  si sostanzia nell’arresto da
                 ne,  se  non  necessitato,  anche  di  un  solo  sei  mesi  ad  un  anno  o  nell’ammenda  fino  a
                 esemplare di fauna protetta, per destinarlo ad  euro 150.000, in relazione alla gravità dell’atti-
                 esempio ad illecita commercializzazione delle  vità  posta  in  essere.  Dal  punto  di  vista
                 carni (es. bracconaggio finalizzato alla vendita  legislativo e in base al Reg. CE n. 178 del 2002,
                 illecita delle carni) può configurare al di là della  “Gli  operatori  del  settore  alimentare  e  dei  mangimi
                 sanzione di cui all’art 30 lett c) (l’arresto da tre  devono essere in grado di individuare chi abbia fornito
                 mesi ad un anno e l’ammenda da euro 1.032 a  loro un alimento, un mangime, un animale destinato
                 euro 6.197 per chi abbatte, cattura o detiene  alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza desti-
                 esemplari) anche il reato di furto venatorio ai  nata o atta a entrare a far parte di un alimento o di
                 sensi e per gli effetti degli artt. 624, 625 n. 7  un mangime. A tal fine detti operatori devono dispor-
                 c.p.,  in  relazione  alla  teoria  giurisprudenziale  re di sistemi e di procedure che consentano di mettere a
                 della sussistenza del reato di furto aggravato ai  disposizione delle autorità competenti, che le richiedano,
                 danni dello Stato in caso di illecita apprensio-  le informazioni al riguardo”. L’art. 3 c. 8 del Reg.
                 ne  di  fauna  selvatica  da  parte  di  persona  CE n. 178/02 introduce il concetto di «immis-
                 sprovvista di licenza di caccia (Corte Suprema  sione sul mercato», intesa come  “la detenzione
                 di Cassazione, IV Sezione Penale, Sentenza n.  di alimenti o mangimi a scopo di vendita, comprese l’of-
                 34352 del 27/5/2004), analogamente in caso  ferta  di  vendita  o  ogni  altra  forma,  gratuita  o  a
                 di uccisione potrà derivare il delitto di danneg-  pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la dis-
                 giamento  (art  635  c.p.).  Chi  invece   tribuzione  e  le  altre  forme  di  cessione  propriamente
                 deliberatamente riceve o acquista per vendere  detta”.  Inoltre  per  verificare  la  presenza  di
                 tali carni derivanti da attività illecita può incor-  Trichinella nelle carni devono essere utilizzate


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