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comunque sottratte alla corretta profilassi
sanitaria. A migliaia gli uccelli protetti, piccoli
passeriformi in particolare, vengono uccisi
ogni anno dai cacciatori per essere poi vendu-
ti ai ristoranti del nord Italia che li trasformano
in “poenta e osei” in barba alle norme poste a
loro tutela. Ma se la vendita di avifauna è del
tutto illegale, diversa è la questione per quanto
riguarda altri animali, in particolare gli ungula-
ti. Alcune Regioni, capofila la Toscana, hanno
da tempo legiferato in merito alla commercia-
lizzazione delle carni provenienti dai piani di
abbattimento dei cinghiali. In quelle regioni i
cacciatori possono così vendere gli animali
uccisi ricavando un corrispettivo economico,
fatto che nel resto d’Italia si configura come
illecito. Le norme regionali così strutturate,
avrebbero l’obiettivo di incentivare le uccisioni
di cinghiali allo scopo di contenere il numero
di questi mammiferi ed i danni loro imputati.
Eppure, a qualche anno dall’emanazione di tali
norme, possiamo dire che l’obiettivo è stato
clamorosamente mancato. Anzi, gli effetti taria, compromettendo così la salvaguardia
ottenuti sono di segno esattamente contrario a della salute e quella dell’ordine economico
quelli prefissi. Il mondo venatorio, infatti, con- (articolo 5 legge n 283 del 1962, articolo 444
sapevole delle opportunità economiche offerte c.p., articolo 515 c.p. e ss) . Spesso in partico-
dalla uccisione e vendita dei cinghiali, non ha lare in materia di suidi, ad esempio cinghiali, è
alcun interesse a contenere la popolazione di emerso che numeri elevati di cinghiali uccisi in
questi animali, considerati unanimemente una relazione a piani provinciali di controllo venis-
specie dannosa. Si è così creato un circuito sero poi deliberatamente occultati alla
vizioso che dalla presenza dei cinghiali e dai vigilanza sanitaria finendo oggetto di lavora-
danni ad essi imputati, trae un indubbio van- zioni del tutto abusive, e ciò al fine di ottenere
taggio economico. una riduzione dei costi di sezionamento e di
Vittime gli animali, evidentemente, ma anche i certificazione con conseguente ingiusto profit-
consumatori ignari, visto che il rischio sanita- to, tramite la illecita commercializzazione delle
rio associato al consumo di carne non carni. Questo comporta che le ragioni ecologi-
sottoposta a controlli veterinari è alto ed in che su cui si dovrebbero basare i piani
particolare connesso alla possibilità di contrar- faunistici di controllo sono in realtà superate
re una zoonosi parassitaria pericolosa come la da ragioni meramente economiche con un
Trichinellosi, integrando tra gli altri il reato di meccanismo utilizzato per alimentare la filiera
cui all’articolo 6 del Decreto Legislativo 193 economica in maniera illecita, in luogo di per-
del 2007 . petuare il riequilibrio territoriale delle
1
Molto spesso queste carni non sono sottopo- popolazioni del suide.
ste a visita ispettiva veterinaria, talvolta
provengono da bracconieri o cacciatori/sele- La legge
controllori che omettono le dovute In materia di fauna selvatica l’articolo 1 della
comunicazioni sul numero degli animali uccisi, Legge n. 157 del 1992 dispone che “la fauna sel-
al fine di occultare la carne e creare un merca- vatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è
to nero, e pertanto sono commercializzate con tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed
ristoratori compiacenti prive di bollatura sani- internazionale”, mentre l’articolo 2 della stessa
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